CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria, con la quale si insiste nei motivi di ricorso; Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'impugnazione incidentale che il ricorrente lamenta non essere stato in grado di proporre è disciplinata solo per il giudizio di appello (art. 595 cod. proc. pen.), non essendo previsto il contro ricorso per cassazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il ricorrente non specifica la rilevanza della propria memoria che i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione. Il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico, avendo la Corte di appello motivato facendo riferimento alla gravità della condotta tenuta dall'imputato. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 12-14). L'ottavo motivo sulla responsabilità del ricorrente è interamente versato in fatto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci