CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2018
Cassazione n. 32942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i ORDINANZA sul ricorso 12001/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualita' di procuratore e gestore degli affari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValeriiRosa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec. qiannicola.scarciolla@oec-avvocatíteramo.it t -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - 2o£ A2G2 avverso la sentenza n. 1864/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio, con atto di citazione del 22/3/2011, la società Citywell s.r.l. rappresentando di aver stipulato, in data 18 giugno 2010, con la convenuta un contratto preliminare in forza del quale la società si impegnava ad acquistare dai Valerii un fondo al prezzo di C 900.000,00, da corrispondersi alla data di stipula del definitivo, da concludersi entro il 31 dicembre 2010. Sulla base di questo accordo l'attore riferì di aver pagato regolarmente le imposte sull'immobile, per l'anno 2010, per un importo complessivo di C 35.878,20, in vista della conclusione del contratto definitivo, e che quest'ultimo non fu, invece, stipulato per fatto imputabile alla promissaria acquirente. Ciò provocò, a lui e ai congiunti, gravissimi danni, sia in ordine alle spese sostenute per la regolarizzazione fiscale sia per aver rinunciato, in vista del perfezionamento del contratto, ad altre offerte ricevute per l'acquisto del terreno, danni di cui chiese il risarcimento. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, resistette alle domande, contestando l'an e il quantum e dedusse, in particolare, che la conclusione del contratto era condizionata al rilascio del permesso di costruire, sul terreno, il fabbricato che essa società si riprometteva di edificare, e che, non essendosi verificato l'evento dedotto in condizione, non poteva parlarsi di inadempimento essendo, la mancata stipulazione del contratto definitivo, conseguenza dell'avverarsi della CO ndizione.2. Il Tribunale di Teramo, all'esito di istruttoria, con sentenza del 4/3/2015, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettò le domande risarcítorie, ritenendole sprovviste di prova, condannando l'attore alle spese del grado. 3. A seguito di appello del Valerii, La Corte d'Appello de L'Aquila, con sentenza n. 1864 del 5/10/2018, e per quanto ancora qui di interesse, ha rigettato l'appello, con le seguenti statuizioni: 3.1. ha confermato la statuizione del Tribunale, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva la rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] avendo quest'ultima conferito al primo solo un mandato speciale a vendere i suoi diritti sul fondo e a compiere le operazioni accessorie ma non anche a chiedere il risarcimento dei danni per l'inadempimento di un contratto preliminare che, quanto la procura era stata rilasciata in data 19/3/2010, non era stato concluso; Ha altresì precisato che, trattandosi di procura speciale, neppure poteva applicarsi il secondo comma dell'art. 77 c.p.c. relativo ai poteri conferiti ad un procuratore generale; 3.2. quanto al danno costituito dal pagamento delle imposte per l'anno 2010, ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva escluso tale componente di danno, rilevando che il termine previsto per la stipulazione del definitivo, fissato alla data del 31/12/2010, implicava che le imposte relative a quell'anno gravassero sui promittenti venditori, sì da non poter costituire danno risarcibile; 3.3 quanto al mancato avveramento della condizione per l'utile stipula del definitivo, consistente nel mancato rilascio del permesso di costruire sul terreno il fabbricato che la s.r.l. si riprometteva di edificare, ha ribadito che, non essendosi verificato l'evento, non poteva parlarsi di inadempimento della s.r.I., essendo la mancata stipula del definitivo conseguenza del non avverarsi della condizione;3.4 quanto all'altra componente di danno tempestivamente richiesta, relativa alla perdita di altre offerte di vendita del terreno, il giudice ha confermato che gli attori non avevano provato di aver ricevuto altre offerte nel periodo intercorso tra la stipula del preliminare e la data convenuta per la conclusione del definitivo. 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha disposto a carico degli appellanti le spese del grado, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], Luisa e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c., in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 1387 e ss. e 77 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto infondata l'impugnativa da lui proposta nella parte in cui aveva mosso contestazioni allo statuito difetto di rappresentanza processuale di [OSCURATO:PERSONA] ed afferma che la procura era ampia e che, al momento del suo rilascio, il contratto preliminare non era stato ancora stipulato, sicchè l'azione giudiziale doveva ritenersi naturale corollario del preliminare sottoscritto, avendo ad oggetto un inadempimento contrattuale della Citywell alla scrittura privata del 18/6/2010; conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto ritenere che, legittimamente, egli aveva provveduto ad instaurare il giudizio, anche in qualità di procuratore della sorella, dal momento che egli risultava investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale; l'interpretazione dei giudici del merito avrebbe determinato una violazione dell'art. 1387 c.c. 1.1.11 motivo è infondato.Il ricorrente riporta uno stralcio della procura sostanziale conferita dalla Valerii al fratello, relativa alla compravendita dei terreni oggetto della scrittura privata del 18/6/2010 e comprensiva di "tutto quant'altro sarà necessario ed opportuno per il pieno e completo espletamento del presente mandato che, per l'oggetto indicato, viene conferito amplissimo ma gratuito e con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge". Ma, a prescindere dal fatto che non riporta l'intero testo della procura e che quello riportato appare generico, il ricorrente non svolge la censura attinente all'interpretazione della procura, omette di contestare la violazione dei canoni ermeneutici, e si limita a lamentare un difetto ex art. 1387 c.c., senza neppure considerare che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto. La ratio decidendi dell'impugnata sentenza - incentrata sull'art.77 c.p.c., non è neppure attinta dalla censura né il ricorrente argomenta circa la possibilità, sulla base della violazione dei canoni ermeneutici, di desumere tale conferimento espresso dal tenore, alquanto generico, del passaggio della procura unicamente trascritto. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 111, 24, 3, secondo co. Cost., art.2697 c.c. artt. 115 e 116 c.p.c. art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art.1218 c.c. -omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia fatto buon governo dei principi di riferibilità e vicinanza della prova, non abbia affatto pronunciato sulla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, per come reiterata in appello, non abbia considerato la documentazione versata in atti ed in particolare gli F24 prodotti, dai quali avrebbe dovuto svolgere un ragionamento presuntivo per argomentare - dal fatto noto (pagamento degli esborsi tributari) il fatto ignoto della necessità che l'esborso tributario fosse sostenuto al solo fine della vendita del fondo; altro fatto decisivo omesso sarebbe l' avvenuta rivalutazione del terreno necessaria e prodromica alla successiva cessione a terzi, specie alla luce del fatto che la mancata stipula del contratto definitivo doveva essere imputata alla stessa promissaria acquirente che non aveva presentato il progetto necessario per il rilascio del permesso di costruire. 2.1 Il motivo, è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente non riporta, nel ricorso, le istanze istruttorie non accolte né illustra come abbia argomentato, nei gradi di merito, circa la connessione tra la necessità di pagare quell'importo a titolo di imposte e la stipulazione del preliminare e circa la dipendenza del mancato avveramento della condizione dalla inerzia della società promissaria. Ancora una volta il ricorrente non attinge le rationes decidendi dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, con affermazioni generiche e aspecifiche, aventi natura fattuale, ripropone una ennesima rilettura delle prove acquisite agli atti ed evoca una diversa e più appagante ricostruzione della fattispecie. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbís del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella