CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 17056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Bari applicava ad Antonio LOSOLE la pena concordata di anni uno, mesi cinque di reclusione ed € 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.99 cod. pen., in quanto il giudice di merito sarebbe incorso nell'errore di aver computato, nel calcolo della pena, l'aumento per l'aggravante della recidiva, che, però, non era stata contestata all'imputato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Osserva il Collegio che tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. vi è (anche) quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (cfr., proprio con riguardo alla recidiva, Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214). A fronte della verifica che il Giudice è chiamato a compiere, il motivo di ricorso non può contrapporre diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta. 2. In tale prospettiva, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sia stata fondatamente dedotta l'inesistenza della recidiva nella contestazione formulata dal Pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, aggravante che, tuttavia, per una evidente svista, ha formato oggetto del "patto" concluso tra le parti e della ratifica operata dal Giudice, incidendo, in concreto, sulla commisurazione della pena in ragione dell'apportato aumento di otto mesi di reclusione. Occorre, pertanto, ribadire in questa sede il seguente principio di diritto: «In tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto». 3. Quanto esposto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, emessa sulla base di un'erronea cornice giuridica, con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 Il Consigliere este