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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12590/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natR il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33896Z/2022 t Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natR il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33896Z/2022 t Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris