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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33102/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 28/06/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Novara del 30/11/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'articolo 5 del d.

Igs. 74/2000, in riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]" relativa all'anno 2011.

2. Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il Petricich.Con il primo e unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 159 cod. pen..

Evidenzia come il reato fosse già prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, in quanto il periodo di prescrizione massima (decorrente a far data dal 30 settembre 2012, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale 2011), pari a dieci anni, era spirato, considerando valido un solo periodo di sospensione della prescrizione del reato a causa dell'astensione degli avvocati (dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2021, per complessivi 203 giorni)

3. In data 29 marzo2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01), ossia alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01).

Tale termine, con riferimento alla dichiarazione 2012, relativa al periodo di imposta 2011, deve essere quindi individuato nel 31 dicembre 2012.

Il reato, pertanto, anche considerando solo il primo periodo di sospensione, non contestato dalla difesa (dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2021, per complessivi 203 giorni), alla data della pronuncia della sentenza di appello non era ancora prescritto (il relativo termine sarebbe infatti decorso solo il 22/07/2023).

3. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 28/06/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Novara del 30/11/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in ordine al reato di cui all'articolo 5 del d. Igs. 74/2000, in riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]" relativa all'anno 2011. 2. Avverso la sentenza, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione il Petricich.Con il primo e unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 159 cod. pen.. Evidenzia come il reato fosse già prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, in quanto il periodo di prescrizione massima (decorrente a far data dal 30 settembre 2012, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale 2011), pari a dieci anni, era spirato, considerando valido un solo periodo di sospensione della prescrizione del reato a causa dell'astensione degli avvocati (dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2021, per complessivi 203 giorni) 3. In data 29 marzo2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01), ossia alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01). Tale termine, con riferimento alla dichiarazione 2012, relativa al periodo di imposta 2011, deve essere quindi individuato nel 31 dicembre 2012. Il reato, pertanto, anche considerando solo il primo periodo di sospensione, non contestato dalla difesa (dal 31 marzo 2021 al 20 ottobre 2021, per complessivi 203 giorni), alla data della pronuncia della sentenza di appello non era ancora prescritto (il relativo termine sarebbe infatti decorso solo il 22/07/2023). 3. Il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 2 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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