Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31828/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente alla violazione della norma processuale di cui agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in materia di ne bis in idem, è manifestamente infondato alla luce dei risivi svolti dalla Corte di appello: «va escluso che il D'Agostino possa in questa sede giovarsi del giudicato assolutorio conseguito con la sentenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] n. 1299/2018, avente ad oggetto un fatto diverso: infatti, come si evince dalla simultanea lettura del provvedimento e del cd. verbale relativo alla verifica che determinò il suo deferimento a giudizio in quell'altro procedimento (entrambi prodotti, unitamente alla denuncia di [OSCURATO:SOCIETA]., dalla difesa appellante unitamente ai motivi nuovi) in quella sede l'odierno appellante era stato tratto a giudizio per rispondere sempre di furto aggravato di energia elettrica, ma con riguardo al diverso immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (non 27): e, va detto a scanso di dubbi, non viene qui in rilievo I solo mero dato toponomastico (che comunque si legge con chiarezza sia sul cd. verbale sia nella denuncia di ENEL), ma anche il nome del tecnico autore dell'accertamento, che la denuncia identifica non nel Falzone ma in tale [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato in ogni caso che questo stesso motivo di doglianza è aspecifico in quanto non corredato dalla allegazione della sentenza in forza della quale si sarebbe formato il giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente alla violazione della norma processuale di cui agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. in materia di ne bis in idem, è manifestamente infondato alla luce dei risivi svolti dalla Corte di appello: «va escluso che il D'Agostino possa in questa sede giovarsi del giudicato assolutorio conseguito con la sentenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] n. 1299/2018, avente ad oggetto un fatto diverso: infatti, come si evince dalla simultanea lettura del provvedimento e del cd. verbale relativo alla verifica che determinò il suo deferimento a giudizio in quell'altro procedimento (entrambi prodotti, unitamente alla denuncia di [OSCURATO:SOCIETA]., dalla difesa appellante unitamente ai motivi nuovi) in quella sede l'odierno appellante era stato tratto a giudizio per rispondere sempre di furto aggravato di energia elettrica, ma con riguardo al diverso immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (non 27): e, va detto a scanso di dubbi, non viene qui in rilievo I solo mero dato toponomastico (che comunque si legge con chiarezza sia sul cd. verbale sia nella denuncia di ENEL), ma anche il nome del tecnico autore dell'accertamento, che la denuncia identifica non nel Falzone ma in tale [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato in ogni caso che questo stesso motivo di doglianza è aspecifico in quanto non corredato dalla allegazione della sentenza in forza della quale si sarebbe formato il giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris