CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di ricusazione del Consigliere della Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento penale n. 1179/2024 R.G. app.; - che, avverso detto provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con un unico motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 6, paragrafo 1, CEDU, 34, 36, 37, 38, 127 e 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.; - che, con una prima censura, il ricorrente sostiene che «la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto che ... la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di astenersi in merito alla dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n O 1478/19 nei confronti del Presidente del Collegio, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; che «tale circostanza non può essere derubricata a fatto processualmente neutro, destinato ad esaurire la propria portata all'interno del procedimento scandito dalle norme codicistiche»; che, «in siffatte situazioni, la sostanza non dovrebbe mai cedere alla forma: sebbene la dichiarazione di astensione non sia stata accolta dal Presidente, questo non vuol dire che il problema non sussiste»; che «rimane pur sempre il fatto che la giudice oggi chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ... ha lei stessa ritenuto di non essere nelle condizioni migliori di imparzialità e di serenità per attendere ad un compito così gravoso»; che «la dichiarazione di astensione espressa dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non riveste i caratteri della pretestuosità o di una dichiarazione meramente "cautelativa", tutt'altro, siamo di fronte ad una dichiarazione di astensione pienamente fondata»; - che, con una seconda censura, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto che «la Corte di appello di Napoli, Sez. III, di cui faceva parte la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del proc. pen. n. 19/21 R.G. app., ha conosciuto e valutato il merito del p.p. n. 1478/2019 R.G. pm Napoli per cui oggi pende appello»; che, «nonostante il giudizio al quale la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte si» fosse «concluso con una pronuncia d'inammissibilità, la stessa aveva comunque conosciuto e valutato appieno il merito della vicenda oggetto del processo di primo grado»; che «la stessa Corte di appello aveva comunque ritenuto di dover assumere una ben precisa posizione anche in ordine al merito della stessa dichiarazione, sia pure in punto di manifesta infondatezza dell'istanza»; - che, con una terza censura, il ricorrente sostiene che «la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto che ... i motivi della ricusazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della presidente del collegio ... dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], già conosciuti dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], costituiscono altrettanti motivi di appello della sentenza di condanna sui cui la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e oggi chiamata a pronunciarsi»; che «con la dichiarazione di ricusazione della Presidente del Collegio dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], promossa in data 18 ottobre 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoposto all'attenzione della Corte di appello di Napoli numerose significative anomalie compiute dal Tribunale nel corso del dibattimento, tutte sostanzialmente riconducibili ad un comportamento che appariva non imparziale da parte dello stesso Tribunale»; che «le stesse anomalie costituiscono oggetto di precipue doglianze dell'atto di appello, dei motivi nuovi e delle eccezioni ... sulle quali oggi è chiamata nuovamente a pronunciarsi la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale membro del Collegio A Sezione III della medesima Corte di appello»; - che il motivo, nella prima censura, risulta inammissibile, atteso che, con esso il ricorrente, in sostanza, contesta il decreto presidenziale che ha deciso sulla dichiarazione di astensione; che, al riguardo, deve essere ricordato che «il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi» (cfr. Sez. VI, 05/03/1998, n. 776, Berlusconi, Rv. 211959; Sez. 1, n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203); che la censura, nel resto, è generica e meramente assertiva; - che il motivo, nelle restanti censure, risulta manifestamente infondato, atteso che, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la Corte di appello, con l'ordinanza del 3 novembre 2021, non è affatto entrata nel merito dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata ad affermare che non era stata allegata la copia del verbale da parte del ricusante di guisa che la dichiarazione risultava inammissibile; che si è, dunque, trattato di una pronuncia di mera inammissibilità, fondata sul rilievo dell'omessa allegazione di un atto; che tale "natura" non risulta mutata dal rilievo marginale effettuato dalla Corte di appello alla manifesta infondatezza del ricorso, atteso che «in tema di ricusazione, la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta "in limine" rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante "ictu oculi", dei motivi che sorreggono l'atto» (Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Iannuzzi, Rv. 253462); che, nel caso in esame, per giunta, la manifesta infondatezza non solo aveva avuto rilievo marginale rispetto «all'assorbente» rilievo riconosciuto alla mancata allegazione della copia del verbale, ma era legata al solo generico richiamo dell'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti; che era, dunque, mancata qualsiasi valutazione in ordine al merito delle censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA]; che la circostanza che i motivi della ricusazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] corrisponderebbero «ai motivi di appello della sentenza di condanna sui cui la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e oggi chiamata a pronunciarsi» non assume alcun rilievo, atteso che, come detto, la Corte di appello, con l'ordinanza del 3 novembre 2021, non era affatto entrata nel merito dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C