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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06539/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Biagio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/11/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria applicata al [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] e, nel resto, del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 13/02/2020, dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Biagio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata, consumata e tentata, loro ascritti in concorso ai capi da A) a G) della rubrica.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 29 cod. pen. con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la sentenza impugnata per aver applicato al predetto ricorrente la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, nonostante la pena base a lui ascritta per il reato più grave, calcolata la diminuente per il rito, fosse inferiore ai tre anni di reclusione.

Si richiamano, a sostegno della tesi esposta, plurimi precedenti giurisprudenziali.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite applicati ad entrambi gli imputati.

Si censura la sentenza per aver ritenuto adeguato l'aumento "lineare" di mesi quattro di reclusione e Euro 60 di multa, applicato indistintamente ai reati consumati e a quelli tentati, e si rileva l'illogicità dell'argomento svolto dalla Corte territoriale, secondo cui la valutazione di congruità doveva fondarsi sul fatto che alcuni episodi consumati erano stati connotati da particolare violenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso concernente l'applicazione anche al [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque è fondato.

In una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, questa Suprema Corte ha affermato che «l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile» (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320: principio applicato appunto in una fattispecie relativa ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata sulla base della pena individuata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché sulla base della pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione) Deve quindi accogliersi il motivo di ricorso sull'illegalità della pena accessoria, con conseguente annullamento senza rinvio, per tale aspetto, della sentenza impugnata, e contestuale eliminazione, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. E' invece infondata la residua censura proposta da entrambi i ricorrenti.

La Corte territoriale ha ritenuto complessivamente adeguata la misura degli aumenti per i reati satellite, individuata dal giudice di primo grado, da un lato sottolineandone la modestia (essendo inferiore al decimo della pena base), dall'altro osservando che l'applicazione del medesimo aumento per le due fattispecie tentate doveva ritenersi adeguatamente compensata - in una valutazione improntata all'apprezzamento della sostanziale congruità della complessiva risposta sanzionatoria, proprio alla luce del contenuto aumento disposto, rispetto alla pena base - dalle connotazioni di particolare virulenza ed offensività rilevabili in alcuni tra i reati consumati ascritti agli odierni ricorrenti (sono state evidenziate, al riguardo, le conseguenze riportate dalla persona offesa del capo g: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Trattasi di valutazione immune da rilievi deducibili in questa sede.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA], che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; ad analoghe conclusioni di rigetto deve pervenirsi quanto al [OSCURATO:PERSONA], salvo che per quanto già osservato in ordine alla pena accessoria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata al [OSCURATO:PERSONA], che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore resident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Biagio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/11/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria applicata al [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] e, nel resto, del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 13/02/2020, dal G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Biagio erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina aggravata, consumata e tentata, loro ascritti in concorso ai capi da A) a G) della rubrica. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 29 cod. pen. con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la sentenza impugnata per aver applicato al predetto ricorrente la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, nonostante la pena base a lui ascritta per il reato più grave, calcolata la diminuente per il rito, fosse inferiore ai tre anni di reclusione. Si richiamano, a sostegno della tesi esposta, plurimi precedenti giurisprudenziali. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite applicati ad entrambi gli imputati. Si censura la sentenza per aver ritenuto adeguato l'aumento "lineare" di mesi quattro di reclusione e Euro 60 di multa, applicato indistintamente ai reati consumati e a quelli tentati, e si rileva l'illogicità dell'argomento svolto dalla Corte territoriale, secondo cui la valutazione di congruità doveva fondarsi sul fatto che alcuni episodi consumati erano stati connotati da particolare violenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso concernente l'applicazione anche al [OSCURATO:PERSONA] della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque è fondato. In una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, questa Suprema Corte ha affermato che «l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile» (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320: principio applicato appunto in una fattispecie relativa ad interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicata sulla base della pena individuata dopo aver praticato gli aumenti per la continuazione, anziché sulla base della pena principale indicata per il reato più grave, inferiore nel caso di specie al limite di tre anni di reclusione) Deve quindi accogliersi il motivo di ricorso sull'illegalità della pena accessoria, con conseguente annullamento senza rinvio, per tale aspetto, della sentenza impugnata, e contestuale eliminazione, quanto al [OSCURATO:PERSONA], dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. E' invece infondata la residua censura proposta da entrambi i ricorrenti. La Corte territoriale ha ritenuto complessivamente adeguata la misura degli aumenti per i reati satellite, individuata dal giudice di primo grado, da un lato sottolineandone la modestia (essendo inferiore al decimo della pena base), dall'altro osservando che l'applicazione del medesimo aumento per le due fattispecie tentate doveva ritenersi adeguatamente compensata - in una valutazione improntata all'apprezzamento della sostanziale congruità della complessiva risposta sanzionatoria, proprio alla luce del contenuto aumento disposto, rispetto alla pena base - dalle connotazioni di particolare virulenza ed offensività rilevabili in alcuni tra i reati consumati ascritti agli odierni ricorrenti (sono state evidenziate, al riguardo, le conseguenze riportate dalla persona offesa del capo g: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Trattasi di valutazione immune da rilievi deducibili in questa sede. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA], che deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; ad analoghe conclusioni di rigetto deve pervenirsi quanto al [OSCURATO:PERSONA], salvo che per quanto già osservato in ordine alla pena accessoria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata al [OSCURATO:PERSONA], che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore resident
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