CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 2841/2023 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall' Avv . [OSCURATO:PERSONA] del F oro di Taranto, come da procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia; -intimato – -avverso l’ordinanza n. 3314/2022 emessa d a l Tribunale di Taranto in data 20/09/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ammesso provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, instaurava un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ammissione che il Tribunale di Taranto revocava all’esito del procedimento, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, adducendo l’esistenza di profili di colpa grave nell’introduzione di esso. Revoca ammissione gratuito patrocinio 2. Avverso tale provvedimento il Caforio proponeva opposizione, chiedendo sia la revoca dello stesso,sia la liquidazione, in favore del proprio difensore, dei compensi maturati per la prestazione resa. 3. Il Presidente del Tribunale di Taranto, nella persona di magistrato all’uopo delegato, nella contumacia del Ministero della Giustizia, disponeva non doversi provvedere “allo stato” sulle richieste del ricorrente e dichiarava irripetibili le spese di lite, affermando che l’attore non sembrava che avesse provato la sussistenza dei requisiti reddituali per beneficiare del “gratuito patrocinio”. Inoltre,nei procedimenti (e, in particolare, in quelli di volontaria giurisdizione)che non vengono chiusi da sentenza, la condanna alle spese è possibile solo in presenza di una previsione normativa espressa, nel caso di specie mancante. In definitiva,così come la legge non prevede il regolamento delle spese di lite per i singoli atti della fase istruttoria, egualmentela legge non autorizza la richiesta di liquidazione dei compensi per la prova “anticipata” nella forma dell’accertamento tecnico preventivo. 4. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato sulla censura avente ad oggetto la erronea revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Statoper la ritenuta sussistenza di colpa grave in capo al beneficiario (che avrebbe dovuto avere la consapevolezza o avvedersi della infondatezza ab origine della domanda). Conclude il ricorrente che una tale valutazione era stata irragionevolmente fondata ex post sull’esito finale del procedimento , anziché sugli elementi in possesso del ricorrente e sulle sue cognizioni tecniche al momento della domanda (e, dunque, ex ante). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essersi il tribunale pronunciato d’ufficio su una questione (la mancata previsione, nell’ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, di un provvedimento finale con il quale liquidare le spese in favore della parte costituita),non proposta dalle parti, nonché dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per averedeciso su una questione rilevata d’ufficio senza aver consentito alla parte costituita il contraddittorio sulla stessa. 3. Idue motiv i, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi , sonoper quanto di ragione, fondati. In primo luogo, nell’affermazione finale contenuta nell’ordinanza qui impugnata, secondo cui “Nessun provvedimento può pertanto essere emesso dal Tribunale sulla istanza di [OSCURATO:PERSONA]”, non può ritenersi essereracchiuso un implicito rigetto (per assorbimento) della doglianza in esame. Invero, un rigetto implicito non potrebbe ritenersi essere sotteso alla criptica pronuncia contenuta nel dispositivo finale con la quale il tribunale ha disposto “non doversi provvedere allo stato sulle richieste di [OSCURATO:PERSONA]”. Pertanto, sulla s tess a il tribunale ha illegittimamente omesso di pronunciarsi. Inoltre, il tribunale èincorso in una evidente confusione di piani: un conto è l’infondatapretesa della parte che ha instaurato un procedimento di A.T.P. di vedersi rimborsata dalla controparte, in attuazione dei rapporti interni che deriverebbero da un vincolo di solidarietà, le spese sostenute per la detta instaurazione; altro conto è l’interesse ad ottenere la revoca della revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Solo nel primo caso varrebbe il principio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13154 del 2025) secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi dell’eventuale compensazione totale o parziale (ricorrendone i presupposti), a carico del soccombente e da liquidare inun unico contesto (Cass. n. 15672/2005 e n. 14268/2017). In particolare, in tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio, data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto, il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 34540 del 27/12/2024). La questione della liquidabilità delle spese di lite non era intimamente connessa con la richiesta del Caforio di revoca del provvedimento di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, sicchéil tribunale non avrebbe potuto (recte, dovuto) analizzarla, sia pure d’ufficio, prima di valutare quest’ultima. 3.1. Il secondo profilo di censura esposto con il secondo motivo è, invece, infondato. Invero, qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto (quale quella in esame), senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando, ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018). Peraltro, anche l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, solo tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023). 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 d.P.R. n. 115/2002 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver il tribunale considerato che la valutazione della revoca del patrocinio a spese dello deve basarsi esclusivamente sul dolo o sulla colpa grave nell’agire in giudizio, e nonsulla nuda constatazione dell’infondatezza dell’azione nel merito, ove non univocamente dimostrativa della qualificata colpevolezza della scelta di agire o resistere in giudizio. 4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento, nei limiti di cui sopra, dei primi due. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primi due motivi, (il secondo in parte qua),l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Presidente del Tribunale di Tarantoin persona di altro magistrato. P.Q.M accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motiv i del ricorso , dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazioneai motiv i accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto in pers