CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 05788/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese del 14/09/2022, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 423, 614 e 624- 625 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo errata applicazione della legge penale, con riferimento al reato di incendio, nonché vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], che si trovava al momento sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, si era recato all'interno dell'appartamento della persona offesa, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, al solo fine di riappropriarsi di un anello che le aveva in precedenza regalato; aveva poi deciso di danneggiare alcuni oggetti ivi presenti, senza avere, però, l'intenzione di provocare un incendio e senza poter prevedere l'effettivo espandersi delle fiamme. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo. Rileva infatti il Collegio che, nella sentenza di secondo grado emessa il 09/06/2023, è stato riservato - a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - il termine di novanta giorni, per il deposito della motivazione; tale termine è giunto a scadenza, quindi, il 07/09/2023. La sentenza è stata tempestivamente depositata il 27/07/2023, di tal che non ricorre il caso tipizzato dall'art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; il termine utile per la proposizione del ricorso, allora, ha iniziato a decorrere, ex art. 585, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., dalla scadenza del suddetto termine utile per il deposito della sentenza, come determinato dal giudice. Il 08/09/2023, pertanto, è da considerare dies a quo, dal quale ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni, entro il quale si sarebbe potuta proporre validamente l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. [sul punto, si veda Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283273, a mente della quale: «In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585»]. L'ultimo momento utile, entro il quale sarebbe stato possibile depositare tempestivamente il ricorso per cassazione, è dunque da fissare al giorno 23/10/2023; l'atto di impugnazione risulta depositato, al contrario, il giorno 03/11/2023. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,