CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2003
Cassazione n. 31569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/2003 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello di Bologna avrebbe solo apoditticamente ritenuto sussistente la contestata recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente la recidiva in ragione del precedente specifico riportato dall'imputato due mesi prima del fatto contestato nel presente processo, non incongruamente ritenuto espressivo di una marcata capacità a delinquere del ricorrente e della sua mancanza di resipiscenza (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio 2