CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 46454/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saAtite le conclusioni del PG \014. t Holit r1„- C- c tn.(3 i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta depositata in data 2.12.2019 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (terzo interessato), tendente a ottenere "la revoca del provvedimento di confisca delle quote pari al 50% della società [OSCURATO:SOCIETA].". Preliminarmente, evidenziava che l'indicata richiesta difensiva era stata rigettata con provvedimento del 14.7.2020, avverso il quale l'interessato aveva proposto ricorso per cassazione e che detto ricorso era stato qualificato dalla Corte di cassazione come opposizione, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la relativa decisione. Ciò posto, riteneva che, essendo stato il provvedimento del 14.7.2020 adottato all'esito di procedimento camerale partecipato e non de plano, come erroneamente rilevato dalla Corte di cassazione, 'questa A.G. ha consumato il suo potere di decisione sul merito dell'istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; aggiungeva che "ove, invece, questa Corte si pronunciasse sui motivi di ricorso della difesa, si determinerebbe una abnorme surrogazione del giudice di merito alla Suprema Corte, esclusivamente alla quale spetta la valutazione dei profili di legittimità del provvedimento emesso nelle forme di cui all'art.666 cod. proc. pen., che, diversamente da quello emesso nelle forme dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è soggetto a opposizione a opera dell'interessato"; e concludeva affermando che "a tale stregua, anche al fine di garantire alla difesa la possibilità di far valere nuovamente le proprie ragioni in ordine ai profili di legittimità del provvedimento già emesso da questa Corte in data 14.07.2020, si ritiene di dovere qui ribadire le argomentazioni del medesimo provvedimento illustrate e di rigettare, conseguentemente, il primigenio atto introduttivo dell'incidente di esecuzione datato 02.12.2019". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, "ai sensi degli artt. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., 582 e segg. cod. proc. pen., 666, 667, 676 cod. proc. pen., 12 -sexies I. 356/1992" per inosservanza ed erronea applicazione delle citate disposizioni, nonché "per apparenza di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto nuovo scaturigine dell'istanza di revoca della disposta confisca, per una non corretta ermeneutica della previsione di cui all'art. 12 -sexies I. 306/1992, incentrata su di una motivazione meramente apparente e per inconferente applicazione delle previsioni disciplinanti la confisca allargata nei confronti del terzo interessato".3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Giova, innanzitutto, osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto nelle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la possibilità di proporre opposizione" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; Cass. Ord. n. 11770 del 28/02/2012, Rv. 252572; Cass. Sez. 1, n. 1008 del 3/11/2008, Rv. 242510; Cass. Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, Rv. 239733; Cass. Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Rv. 237897). E' stato, infatti, condivisibilmente affermato che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto nelle forme dell'udienza camerale partecipata, il ricorrente è stato, comunque, privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità. 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte di appello di Napoli, alla quale erano stati trasmessi gli atti per la decisione in ordine all'opposizione proposta dallo Schiavone avverso il provvedimento emesso dalla medesima Corte territoriale in data 14.7.2020, così riqualificato l'originario ricorso per cassazione, anziché esaminare e valutare le doglianze dello Schiavone, si è limitata a ribadire le argomentazioni svolte nella citata ordinanza del 14.7.2020 e, quindi, ha, di fatto, privato l'interessato di un grado di giudizio di merito. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché provveda a valutare l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 14.7.2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 3 dicembre 2021 Il