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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 16330/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero che, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza di convalida di fermo ed applicazione di misura cautelare emessa neisuoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 25 ottobre2025 in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dallafinalità di agevolare compagine mafiosa.A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione del diritto di difesa ai sensi delcombinato disposto dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. sulla base dellaseguente sequenza di atti:- il 23/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per lasuddetta ipotesi di reato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero nella successivamattina del 24 ottobre;- al momento del fermo, il [OSCURATO:PERSONA] nominava due difensori: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] el’avv. [OSCURATO:PERSONA];- soltanto il primo, però, riceveva avviso della fissazione dell’udienza di convalida delfermo al giorno 25/10/2025, ed in sede di udienza lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepiva ilmancato avviso al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia il Giudice per le indagini preliminari, “vistii tempi brevi previsti dalla legge” procedeva oltre nell’interrogatorio di garanzia, all’esitoconvalidando il fermo ed applicando la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero;- in data 27 ottobre 2025, però, lo stesso Giudice per le indagini preliminari emettevanuovo avviso di fissazione di “udienza di convalida del fermo” per il giorno successivo, 28ottobre, con notifica ad entrambi i difensori del provvedimento di fissazione del seguentetenore: “rilevato che in data 25/10/2025 si è svolta l’udienza di convalida del fermo, all’esitodella quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nella quale ildifensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l’omessa notifica della fissazionedell’udienza al secondo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], dispone fissarsi nuova dataper l’interrogatorio di garanzia …”.Sulla base di tale sequenza dei fatti, il difensore deduce che il secondo decreto difissazione dell’udienza di convalida dimostra la sussistenza della nullità dell’udienza diconvalida tempestivamente dedotta dalla difesa “e di tutti gli atti ad essa conseguiti”.2.

Il pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.L’omesso avviso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] della fissazione dell’udienza di convalida del fermo delCapriotti per il giorno 25/10/2025 ha determinato una nullità di ordine generale a regimeintermedio, tempestivamente eccepita.Per pacifica giurisprudenza, infatti, la nullità di ordine generale a regime intermedioderivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudiziodeve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensidell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545-01) pienamente rispettato nelcaso di specie, atteso che il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepiva nell’udienza diconvalida il mancato avviso al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]: nullità che non può ritenersi esserestata sanata dalla fissazione di altra e successiva udienza di convalida.Ne consegue la nullità del provvedimento di convalida del fermo di polizia, mentre devericonoscersi l’inammissibilità della richiesta di annullare anche “gli atti ad essa conseguiti”.Come riconosciuto dall’unanime giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, lanullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto nondetermina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendoquest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, madetermina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termineprevisto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826-01; Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv.276449-03; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993-01; Sez. 6, n.8317 del 18/06/1992, Guechai, Rv. 191323-01).2.

L’ordinanza di convalida del fermo del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, va annullata senza rinvio,ed il ricorso dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo.

Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero che, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazioneavverso l’ordinanza di convalida di fermo ed applicazione di misura cautelare emessa neisuoi confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 25 ottobre2025 in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dallafinalità di agevolare compagine mafiosa.A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione del diritto di difesa ai sensi delcombinato disposto dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e dell’art. 24 Cost. sulla base dellaseguente sequenza di atti:- il 23/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per lasuddetta ipotesi di reato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero nella successivamattina del 24 ottobre;- al momento del fermo, il [OSCURATO:PERSONA] nominava due difensori: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] el’avv. [OSCURATO:PERSONA];- soltanto il primo, però, riceveva avviso della fissazione dell’udienza di convalida delfermo al giorno 25/10/2025, ed in sede di udienza lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepiva ilmancato avviso al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia il Giudice per le indagini preliminari, “vistii tempi brevi previsti dalla legge” procedeva oltre nell’interrogatorio di garanzia, all’esitoconvalidando il fermo ed applicando la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero;- in data 27 ottobre 2025, però, lo stesso Giudice per le indagini preliminari emettevanuovo avviso di fissazione di “udienza di convalida del fermo” per il giorno successivo, 28ottobre, con notifica ad entrambi i difensori del provvedimento di fissazione del seguentetenore: “rilevato che in data 25/10/2025 si è svolta l’udienza di convalida del fermo, all’esitodella quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, nella quale ildifensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l’omessa notifica della fissazionedell’udienza al secondo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], dispone fissarsi nuova dataper l’interrogatorio di garanzia …”.Sulla base di tale sequenza dei fatti, il difensore deduce che il secondo decreto difissazione dell’udienza di convalida dimostra la sussistenza della nullità dell’udienza diconvalida tempestivamente dedotta dalla difesa “e di tutti gli atti ad essa conseguiti”.2. Il pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.L’omesso avviso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] della fissazione dell’udienza di convalida del fermo delCapriotti per il giorno 25/10/2025 ha determinato una nullità di ordine generale a regimeintermedio, tempestivamente eccepita.Per pacifica giurisprudenza, infatti, la nullità di ordine generale a regime intermedioderivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudiziodeve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensidell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545-01) pienamente rispettato nelcaso di specie, atteso che il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepiva nell’udienza diconvalida il mancato avviso al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]: nullità che non può ritenersi esserestata sanata dalla fissazione di altra e successiva udienza di convalida.Ne consegue la nullità del provvedimento di convalida del fermo di polizia, mentre devericonoscersi l’inammissibilità della richiesta di annullare anche “gli atti ad essa conseguiti”.Come riconosciuto dall’unanime giurisprudenza di questa Corte di cassazione, infatti, lanullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto nondetermina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare, essendoquest'ultima un provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, madetermina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termineprevisto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826-01; Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv.276449-03; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993-01; Sez. 6, n.8317 del 18/06/1992, Guechai, Rv. 191323-01).2. L’ordinanza di convalida del fermo del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, va annullata senza rinvio,ed il ricorso dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]
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