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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36152/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1e/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 ottobre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56 110, 625, 625 n. 2) e 7) e 61 n. 5) cod. pen. per avere gli imputati, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, posto in essere atti idonei in modo non equivoco ad impossessarsi di cavi di rami, contenuti all'interno di un tombino e funzionali alla rete di illuminazione pubblica, con l'aggravante di avere agito usando violenza su cose esposte alla pubblica fede, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà.

2. Avverso la sentenza propongono comune ricorso gli imputati, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamentano la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante la tenuità dell'offesa, consistita nel tentativo di sottrarre cm. 70 di cavo di rame, il cui tranciamento non aveva determinato la disattivazione dell'intera linea di cablatura e nonostante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] ed i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] non fossero ostativi all'applicazione della disposizione invocata.

Rilevano che neppure il massimo edittale previsto per il tentativo di furto pluriaggravato è ostativo al riconoscimentp della causa di non punibilità, essendo il delitto tentato autonoma figura di reato e dovendo l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. operarsi sul massimo edittale previsto per il furto tentato.

Con la conseguenza che, così calcolata la pena e tenuto conto del giudizio di comparazione delle circo9:anzel risultano presenti i parametri sanzionatori previsti dall'art. 131 bis cod. pen. 4.

Con il secondo motivo relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] si fa valere la violazione della legge penale in relazione al disposto degli artt. 62 bis, 63, 99 e 133 cod. peri..

Ricordano che la Corte territoriale ha determinato "la pena base in mesi sei di reclusione -ed euro 100,00 di multa- previo riconoscimento delle attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alle contestakf aggravanti ed alla recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 66,00 di multa" per la riduzione per il tentativo e per la scelta del rito.

Si rileva che all'imputato è stata inflitta una pena uguale a quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la recidiva, tenuta in considerazione al momento dell'aumento di pena per l'applicazione delle aggravanti, poi considerate per entrambi equivalenti alle attenuanti generiche.

Ciò determina una disparità di trattamento, mentre per Testa, l'incensuratezza avrebbe dovuto indurre un giudizio di prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

5. Entrambi gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo comune è manifestamente infondato.

3. Va, infatti, osservato che "La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa ( da ultimo Sez. 5 - , Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; in precedenza ex muitis Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, Rv. 258461; Sez. 5, n. 39475 del 19/6/2013, Brescia, Rv. 256711).

4. La scelta del metodo diverso da quello sintetico, seguito dalla Corte (che muovendo dalla misura della sanzione inflitta dal primo giudice per il reato di furto pluriaggravato consumato ed operando su quella la riduzione di un terzo), nondimeno, non consentirebbe, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, di ricondurre la sanzione all'interno del parametro stabilito dall'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo agli aumenti di pena da operare per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 625 nn. 5 e 7) e 61 n. 5) cod. pen. cod. pen. e ritenute dai giudici di merito.

In ogni caso, anche al di là delle modalità di calcolo della pena attraverso il metodo sintetico o quello bifasico, la Corte territoriale esclude la lieve entità del fatto, essendo l'azione posta in essere dagli imputati idonea a risolversi nella disattivazione della linea elettrica dell'illuminazione pubblica per effetto del tranciamento e dell'asportazione della relativa cablatura.

Ciò impedisce qualsivoglia ulteriore approfondimento del profilo dedotto, posto che la valutazione in ordine al presupposto della gravità del fatto è giudizio di merito, insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato.

5. Il secondo motivo, proposto nell'interesse del solo imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata essere stato proposto con l'appello, nei termini prospettati in questa sede.6.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso il 15/09/ 2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1e/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56 110, 625, 625 n. 2) e 7) e 61 n. 5) cod. pen. per avere gli imputati, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, posto in essere atti idonei in modo non equivoco ad impossessarsi di cavi di rami, contenuti all'interno di un tombino e funzionali alla rete di illuminazione pubblica, con l'aggravante di avere agito usando violenza su cose esposte alla pubblica fede, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà. 2. Avverso la sentenza propongono comune ricorso gli imputati, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo lamentano la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante la tenuità dell'offesa, consistita nel tentativo di sottrarre cm. 70 di cavo di rame, il cui tranciamento non aveva determinato la disattivazione dell'intera linea di cablatura e nonostante l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] ed i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] non fossero ostativi all'applicazione della disposizione invocata. Rilevano che neppure il massimo edittale previsto per il tentativo di furto pluriaggravato è ostativo al riconoscimentp della causa di non punibilità, essendo il delitto tentato autonoma figura di reato e dovendo l'aumento di pena per le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen. operarsi sul massimo edittale previsto per il furto tentato. Con la conseguenza che, così calcolata la pena e tenuto conto del giudizio di comparazione delle circo9:anzel risultano presenti i parametri sanzionatori previsti dall'art. 131 bis cod. pen. 4. Con il secondo motivo relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] si fa valere la violazione della legge penale in relazione al disposto degli artt. 62 bis, 63, 99 e 133 cod. peri.. Ricordano che la Corte territoriale ha determinato "la pena base in mesi sei di reclusione -ed euro 100,00 di multa- previo riconoscimento delle attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alle contestakf aggravanti ed alla recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], pervenendo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 66,00 di multa" per la riduzione per il tentativo e per la scelta del rito. Si rileva che all'imputato è stata inflitta una pena uguale a quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la recidiva, tenuta in considerazione al momento dell'aumento di pena per l'applicazione delle aggravanti, poi considerate per entrambi equivalenti alle attenuanti generiche. Ciò determina una disparità di trattamento, mentre per Testa, l'incensuratezza avrebbe dovuto indurre un giudizio di prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 5. Entrambi gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo comune è manifestamente infondato. 3. Va, infatti, osservato che "La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa ( da ultimo Sez. 5 - , Sentenza n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; in precedenza ex muitis Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, Rv. 258461; Sez. 5, n. 39475 del 19/6/2013, Brescia, Rv. 256711). 4. La scelta del metodo diverso da quello sintetico, seguito dalla Corte (che muovendo dalla misura della sanzione inflitta dal primo giudice per il reato di furto pluriaggravato consumato ed operando su quella la riduzione di un terzo), nondimeno, non consentirebbe, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, di ricondurre la sanzione all'interno del parametro stabilito dall'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo agli aumenti di pena da operare per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 625 nn. 5 e 7) e 61 n. 5) cod. pen. cod. pen. e ritenute dai giudici di merito. In ogni caso, anche al di là delle modalità di calcolo della pena attraverso il metodo sintetico o quello bifasico, la Corte territoriale esclude la lieve entità del fatto, essendo l'azione posta in essere dagli imputati idonea a risolversi nella disattivazione della linea elettrica dell'illuminazione pubblica per effetto del tranciamento e dell'asportazione della relativa cablatura. Ciò impedisce qualsivoglia ulteriore approfondimento del profilo dedotto, posto che la valutazione in ordine al presupposto della gravità del fatto è giudizio di merito, insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato. 5. Il secondo motivo, proposto nell'interesse del solo imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata essere stato proposto con l'appello, nei termini prospettati in questa sede.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 15/09/ 2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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