CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesientrambi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo anche dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gotti– controricorrenti –avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 2128/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],unici soci della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese indata 14 ottobre 2019, intimazione (n. TD7IPPD00270/2021) per ilpagamento delle somme dovute in forza della sentenza n. 3645/2020,emessa dalla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio relativo ad avviso diaccertamento societario (n. TD7030603537-17), relativo all’anno diimposta 2012.2. I due soci impugnavano l’atto innanzi alla C.t.p. di ReggioCalabria che accoglieva il ricorso.Il giudice del primo grado, dopo aver rilevato che la questionecontroversa verteva sull’interpretazione dell’art. 2495, terzo comma,c.c., affermava che, in linea di principio, le pretese erariali nei confrontidi soci di società di capitali estinte non potevano, di per sé, ritenersiinammissibili per il sol fatto della mancata riscossione di somme in sededi bilancio finale di liquidazione; che, tuttavia, occorreva «una sorta diquid pluris ai fini della derogabilità al principio normativo» ravvisato inun ventaglio esemplificativo di ipotesi giustificanti la permanenza dellaresponsabilità del socio (quali eventuale escussione di garanzie,l’eventuale presenza di diritti e beni non compresi nel bilancio diliquidazione della società estinta, l’eventuale esistenza di crediti ancoraincerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale avrebbe richiestoun'attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale, l'interesse ad agire delcreditore che abbia esperito azione revocatoria, la possibilità disopravvenienze attive). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie inesame, affermava che quanto meno dalla documentazione confluita nelfascicolo processuale, non era emersa la ricorrenza di situazioniconcretamente riconducibili alle esemplificazioni delineate, né l’Agenziane aveva dato prova.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/2026L’Amministrazione spiegava appello censurando la sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. In particolare,l’Ufficio evidenziava che vi era stata mala gestio societaria atteso cheil bilancio finale di liquidazione della società era affetto da anomalie edera inficiato dall’occultamento di maggiore imponibile; che, pertanto, isoci della società estinta, a ristrettissima base, rispondevano dei debitierariali conseguenti alle rettifiche operate.[OSCURATO:PERSONA] del secondo grado rigettava l’appello e così statuiva: «ilgiudice di prime cure ha ampiamente motivato la propria decisionedando atto dello sviluppo non uniforme, in argomento, dellagiurisprudenza di legittimità. Questa Corte non ritiene di doversidiscostare dall’orientamento espresso dal giudice di prime cure nonrinvenendo, nel caso de quo, quel ‘quid pluris’ richiesto dallacostruzione giurisprudenziale più recente ai fini della derogabilità alprincipio normativo della responsabilità limitata. Questa Corte conriferimento all’argomento introdotto dall’appellante circa la ‘malagestio societaria’, che potrebbe legittimare una deroga all’applicazionedel principio generale della responsabilità limitata ritiene che, nel casode quo, non sia sufficientemente provata».Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione nei confronti dei due contribuenti cheresistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto commaCost., dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs.n. 546 del 1992.Censura la sentenza per aver fatto un semplice richiamo, acritico,alla sentenza di primo grado con motivazione contenente affermazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/2026generiche, inidonea a rendere noto il percorso logico-giuridico seguitoné i presupposti della decisione assunta.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c ecensura la sentenza per aver ritenuto non provata la mala gestiosocietaria.Osserva che il Collegio avrebbe dovuto valorizzare il fatto che ilmaggior reddito ottenuto dalla società e le minori imposte pagate,derivanti dal disconoscimento di costi indeducibili – accertato consentenza passata in giudicato, alla quale si era data esecuzione conl’intimazione di pagamento impugnata – non era transitato nellescritture contabili, né era confluito nel bilancio finale di liquidazione;che, pertanto, doveva presumersi che il reddito conseguito e nondichiarato fosse transitato nella disponibilità dei soci.Infine – a sostegno dell’operatività della presunzione didistribuzione e, dunque, della responsabilità dei soci – evidenzia chesi trattava di società a ristrettissima base (in cui i germani Polifronifiguravano quali unici componenti la compagine societaria), estinta inepoca immediatamente successiva alla proposizione del ricorsoazionato avverso l’atto societario ad opera del socio [OSCURATO:PERSONA] qualità di rappresentante legale; che, pertanto, era evidentel’estremo tentativo della società e dei soci di sottrarsi alla legittimapretesa erariale.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonofondati.3.1. In via generale, l'estinzione della società, di persone o dicapitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapportiobbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimentisacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma siCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/2026trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscossoa seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regimegiuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass.Sez. U., nn. 6070, 6071, 6072/2013).Nel solco tracciato dalle sezioni unite del 2013, la giurisprudenza dilegittimità ha costantemente affermato, con riferimento all’art. 2495c.c., che la percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale diliquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimodell’esposizione debitoria del socio, ma attiene ad una condizionedell’azione, come tale demandata alla prova della parte attrice e,precisamente, non alla legittimazione, ma all’interesse ad agire.3.2. Rispetto al sistema normativo così delineato, per quantodi imposta, la norma fondamentale è contenuta nell’art. 36, terzocomma, d.P.R. n. 602 del 1973 il quale stabilisce che « soci o associati,che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di impostaprecedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali inassegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione benisociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sonoresponsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui alprimo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggioriresponsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei benisociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmenteequivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salvala prova contraria».Sul punto, le Sezioni Unite hanno ribadito che nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributariodella società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, ilpresupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio diliquidazione, di cui al terzo (già secondo) comma dell'art. 2495 c.c.,Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/2026integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personaledei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire enon alla legittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto,se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco (Cass.Sez. U, n. 3625/2025).3.3. Su altro versante, però, questa Corte ha chiarito che il datooggettivo della ristretta compagine sociale è sufficiente a fondare lapresunzione di distribuzione ai soci di utili accertati in capo alla societàma da questa non reinvestiti né accantonati, fatta salva la provacontraria. Questa presunzione è giustificata dal fatto che, in uncontesto a ristretta base, il socio è nella condizione di conoscere gliaffari che riguardano la società, proprio per lo scarso numero di socifacenti parte della compagine. In caso di utili occulti, per i quali,all’evidenza, manca una deliberazione ufficiale di approvazione delbilancio, deve ritenersi, pertanto, che vi sia stata la loro distribuzionee che la medesima sia avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cuigli stessi sono stati conseguiti, salva la facoltà per il contribuente dioffrire prova contraria (Cass. n. 33553/2019, Cass, n. 25468/2015).Ne consegue che, in società a ristretta base, la prova dellariscossione di somme può fondarsi sulla presunzione di distribuzionedegli utili occulti accertati in capo all’ente. Questa Corte, sul punto, hagià rilevato che la questione della limitazione della responsabilità deisoci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risultadirimente, ove si verta in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabilidocumentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della basesocietaria, si presumono distribuiti a favore dei soci (Cass. n.22692/2023, Cass. n. 28955/2020, Cass. n. 27791/2020). Nello stessosenso si è detto che, laddove si sostenga l’esistenza di ricavi occultati,non sono necessarie rilevazioni particolari ai fini della sussistenza deirequisiti di cui all’art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 16546/2019).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 3685/2025Numero sezionale 5262/2026Numero di raccolta generale 23177/2026Data pubblicazione 14/07/2026Si è affermato, pertanto, che la prova della riscossione di somme puòtrarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili insocietà a ristretta base; inoltre, stante la mancanza di unadeliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utiliocculti, deve ritenersi che la loro distribuzione sia avvenuta nello stessoperiodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (Cass. n.32475/2025).3.4. Venendo alla fattispecie in esame, occupandosi dellaresponsabilità dei soci ai sensi dell’art. 2495 terzo comma, c.c. ilgiudice del secondo grado avrebbe dovuto prendere in considerazionequanto dedotto dall’Amministrazione in ordine al fatto chel’accertamento societario, la cui legittimità era stata accertata consentenza, aveva ad oggetto utili occulti realizzati in società a ristrettabase che, quanto tali, dovevano ritenersi presuntivamente distribuiti aisoci. La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad un’acriticaadesione alla sentenza di primo grado, nulla esplicitando sulla specificaquestione controversa.4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, la qualeprovvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e alregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7