CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata la Corte di appello di Torino, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ha confermato la pronuncia del Tribunale di Novara con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per avere minacciato e offeso, in luogo pubblico e alla presenza di più persone, l'agente penitenziario dell'istituto in cui era detenuto in regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen. mentre lo invitava a recarsi presso l'infermeria per controlli medici collegati allo sciopero della fame. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 24 Cost., 598 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 523, comma 5, cod. proc. pen., 146-bis, disp. att. cod. proc. pen. e 181 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che sono state violate le norme poste a presidio del diritto di difesa in quanto nel corso dell'udienza in videoconferenza dal carcere di Novara, a causa di un malfunzionamento della piattaforma informatica Teams, non era stata udita la richiesta di rendere spontanee dichiarazioni all'esito della discussione, avanzata dal detenuto prima che la Corte si ritirasse per deliberare. L'istanza, rappresentata dal Cancelliere ai giudici riuniti in camera di consiglio, era stata rigettata sull'erroneo presupposto che fosse intervenuta nel corso della deliberazione. 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, in quanto la Corte distrettuale non aveva esaminato e risposto alle argomentazioni difensive; si era limitata ad aderire acriticamente al provvedimento di primo grado; non aveva preso in considerazione le doglianze relative alla errata qualificazione dell'intimazione di sottoporre il detenuto a visita medica come atto dell'ufficio. 2.3. Vizio di motivazione, per mancata applicazione all'imputato della scriminante di cui all'articolo 393-bis cod.pen., in quanto la Corte d'appello di Torino non aveva tenuto conto che l'agente penitenziario avesse posto un doppio atto arbitrario: il rifiuto di consegnare al detenuto la radio che era stato autorizzato ad avere in cella; l'imposizione di una visita medica. Inoltre, la sentenza non aveva motivato sul gravame riguardante la consultazione del fascicolo del pubblico ministero da parte dell'agente penitenziario Filato, prima della sua audizione, tale da incidere sulla sua genuinità. 2.4 Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte d'appello aveva applicato la recidiva senza prendere in considerazione gli elementi a favore dell'imputato addotti dalla difesa, con argomentazione generica e pleonastica priva dell'indicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile. 2. Il primo motivo, manifestamente infondato, attiene ad una nullità processuale, asseritamente prodottasi nel corso dell'udienza svoltasi con collegamento a distanza dal carcere, allorquando l'imputato aveva chiesto di rendere spontanee dichiarazioni mentre il collegio, che non aveva sentito per motivi tecnici, si ritirava in camera di consiglio per deliberare. Il diritto di intervenire per ultimo, stabilito dall'art. 523, comma 5, cod. proc. pen., a favore dell'imputato e del difensore, riguarda solo la fase della discussione in cui le parti rassegnano le loro rispettive conclusioni. Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, invece, la richiesta di rendere spontanee dichiarazioni da parte del detenuto è stata tardiva in quanto intervenuta quando era stata già chiusa la discussione momento che, come correttamente rappresentato nella sentenza della Corte d'appello, apre, senza soluzione di continuità, la fase processuale della deliberazione. Ai sensi dell'art. 524, comma 3, cod. proc. pen., detta fase può essere sospesa solo per l'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, cui non sono assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato (Sez. 3, sent. n.16677 del 02/03/2021, Ballarini, Rv.281649). 3.Vanno congiuntamente trattati il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi tra loro, volti a sostenere la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. I motivi formulati dal ricorrente sono inammissibili perché si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo della sentenza di merito nella quale vi è, invece, sintetica ma puntuale risposta a detti rilievi, a cominciare dalla qualificazione come non arbitraria della condotta tenuta dall'agente penitenziario Filato. Infatti, la Corte distrettuale, in piena adesione all'accertamento istruttorio compiuto dal giudice di primo grado, ha spiegato come l'utilizzo delle espressioni utilizzate dall'imputato, non contestate, di picchiare il pubblico ufficiale "come un calamaro", dopo averlo gravemente ingiuriato davanti ad altri, avessero impedito al Filato di portarlo in infermeria; a nulla rilevando le tensioni tra i due relative alla consegna della radio.La scriminante invocata dalla difesa presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle attribuzioni funzionali del pubblico ufficiale, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejri, Rv. 281955; Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata, Rv. 278715). Nel caso in esame, al contrario, l'agente penitenziario si era limitato ad invitare il detenuto a sottoporsi a visita medica, così compiendo un atto del proprio ufficio a tutela della salute di Attanasio che da due giorni era in sciopero della fame, in ciò non potendosi in alcun modo evincere profili di arbitrarietà rispetto a non meglio precisate lesioni dei diritti individuali dell'imputato. 4. La censura secondo cui la sentenza non ha motivato sul gravame riguardante la consultazione del fascicolo del pubblico ministero da parte del pubblico ufficiale, prima della sua audizione, è generica e manifestamente infondata in quanto egli si era limitato a consultare legittimamente i documenti da lui redatti depositati nel fascicolo del pubblico ministero ed esaminati da tutte le parti del processo (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271279). 5.L'ultimo motivo di ricorso, generico e aspecifico, che censura l'applicazione della recidiva, l'eccessiva commisurazione della pena e l'omessa indicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato riscontrare alcun profilo di incompletezza o illogicità nella determinazione della sanzione inflitta all'imputato. Infatti, in relazione alla recidiva la Corte di appello ha argomentato la mancata esclusione proprio in forza dei "numerosi precedenti dell'imputato", mentre circa l'eccessività della pena questa è stata determinata nel minimo edittale tanto da non richiedere il richiamo ai criteri di cui all' art. 133 cod. pen. riservato solo nel caso sia applicata una pena base pari o superiore al medio edittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). 6. Sulla base di dette considerazioni l'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 La Consigliera estensora 1.1 IIÌPrelidente Pao