CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05571/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto riferimento «alle elevate quantità di droga dall'inusuale grado di purezza, detenute dall'imputato, acquistate su canali informatici che, lungi dall'essere estranei a contesti malavitosi, rappresentano uno dei possibili ambiti di operatività, peraltro assai insidioso: tutti i contatti, infatti, venivano tenuti con messaggistica criptata e la sostanza pagata a mezzo di criptovaluta con conseguenti assai maggiori difficoltà da parte delle forze dell'ordine di individuazione dei relativi canali»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così