CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4458/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio Grez & Associati, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da Passano e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/4, sc. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - e sul ricorso proposto da Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., con dornicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14/4, sc. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio Grez & Associati, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da Passano e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 809, depositata il 9 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Liguria. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con riferimento al ricorso principale, l'accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il quinto motivo, ed il rigetto del quarto motivo, nonché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 809, depositata il 9 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto, per quanto di ragione, l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che anch'essa aveva parzialmente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento, emesso a fini ICI 041U per l'anno 2008, limitatamente all'applicazione di una maggiore aliquota ICI (del 9 per mille) in relazione ad unità immobiliare (sita alla via Byron 12/6) che, diversamente da quanto ritenuto dall'amministrazione comunale, risultava esser stata concessa in locazione con contratto cessato in data 19 giugno 2006. 1.1 - Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l'eccepita illegittimità della determinazione delle aliquote ICI, sulla base di deliberazione adottata dalla Giunta comunale, andava fatta valere con impugnazione da proporsi davanti al giudice ordinario, l'istanza risultando inammissibile per «incompetenza delle Commissioni tributarie nella materia»; - del pari andava disattesa l'eccezione di illegittimità della deliberazione relativa alla maggiorazione (al 9 per mille) dell'aliquota ICI, in quanto: - la scelta dell'Ente locale trovava fondamento normativo nel d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, c. 2, e nella I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, disposizioni queste che si applicavanq agli «immobili non locati, senza distinguere se di proprietà privata o di una società di gestione di patrimonio immobiliare come nel caso di specie»; - per di più il Comune aveva precisato che la pertinente disciplina regolamentare era stata modificata con la delibera n. 17/2002, - nel senso che «la dicitura "tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" [era] stata sostituita dalla dicitura "non utilizzata"», - così che quest'ultima espressione rimaneva «riferibile al caso in cui il proprietario sia anche una società e non solo una persona fisica»; - difettava di riscontro probatorio la dedotta agevolazione prevista (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8) per unità immobiliari inagibili o inabitabili in quanto le dichiarazioni sostitutive prodotte, - in una ad una CTU del 21 ottobre 2005 e ad una relazione tecnica del 13 febbraio 2006, - se rilevavano nell'àmbito di procedimenti amministrativi, alcuna valenza probatoria potevano rivestire in sede giudiziale; - andava, per converso, accolta l'eccezione svolta dall'appellante, - in ordine alla «erroneità in concreto delle aliquote applicate dall'Ufficio ... con maggiorazioni non dovute», - relativamente a due unità immobiliari (site alla via Byron, 16/2 e 16/4), - ulteriori rispetto a quella già oggetto di esame da parte del primo giudice, - in quanto risultava che le stesse, - tassate con applicazione della «aliquota ordinaria del 7 per mille», - erano state concesse in locazione «con contratto 4+4» registrato nell'anno 2008; - in ordine, da ultimo, alle sanzioni, - che erano state applicate «nel minimo previsto dal regolamento comunale», - non sussistevano condizioni di obiettiva incertezza normativa quanto alla loro interpretazione «vista la giurisprudenza applicata». 2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque articolati motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Genova resiste con controricorso ed ha articolato due motivi di ricorso incidentale cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste, a sua volta, con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 5 e 7, c. 5. Deduce la ricorrente, - sull'assunto che il Comune aveva «determinato le aliquote per l'anno 2008 con delibera n. 18/2008 ... che richiama integralmente ed espressamente le aliquote I.c.i. stabile per l'anno 2007 con la deliberazione di Giunta comunale n. 1243/2006 ...», - che l'incompetenza dell'organo (giunta comunale) che aveva adottato le aliquote ICI costituiva vizio del provvedimento amministrativo deducibile in giudizio in funzione del potere di disapplicazione spettante al giudice tributario, potere, questo, il cui esercizio era stato giustappunto sollecitato e rispetto al quale inconferente rimaneva il riferimento operato dalla gravata sentenza alla categoria della incompetenza. Il secondo complesso motivo di ricorso espone, - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., - la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ovvero per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, e dell'art. 156 cod. proc. civ., nonchè, - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., - la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, c. 2, e della I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4; - si assume in sintesi che: a) - qualora l'accertamento del giudice del gravame in ordine al rilevato difetto di impugnazione, davanti al giudice ordinario, della delibera dell'Ente locale, sia stato riferito alla sola eccezione involgente l'incompetenza dell'organo che detta delibera aveva adottato, il giudice del gravame, così pronunciando, aveva omesso di esaminare la (ulteriore) eccezione, svolta da essa esponente, che, diversamente, involgeva la maggiorazione dell'aliquota ICI con riferimento agli immobili non locati (d.lgs. n. 504, cit., art. 6, c. 2, e I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4); b) - diversamente, se inteso il decisum quale rigetto di detta eccezione, - alla stregua del «sibillino passaggio della sentenza» che ne escludeva la fondatezza secondo il combinato disposto di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, c. 2, ed alla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, - la motivazione resa sul punto dal giudice del gravame risultava del tutto apparente in quanto teneva in non cale «le molteplici obiezioni al riguardo mosse» da essa esponente, né rendeva possibile ricostruire il «ragionamento giuridico» che ne era stato posto a fondamento; c) - ad ogni modo, risultavano violate, e falsamente applicate, le citate disposizioni normative che potevano consentire l'innalzamento dell'aliquota ICI in relazione ad immobili non locati, detta aliquota trovando limite legale nella misura del 7 per mille (art. 6, c. 2, cit.), ed essendone legittima la maggiorazione (di due punti) solo qualora non ancora conclusi «accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative» (art. 2, commi 3 e 4, cit.), accordi che, nella fattispecie, si erano già perfezionati; di vero, risultando legittima la deroga a detto limite massimo dell'aliquota ICI, - con riferimento «agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni», - (solo) in relazione al fine di favorire la realizzazione di detti accordi, così come reso esplicito dallo stesso tenore letterale delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 2, cit. Il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del Regolamento I.C.I. del Comune di Genova, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6. Assume, in sintesi, la ricorrente che la disposizione regolamentare, - alla cui stregua «ai fini dell'applicazione dell'imposta s'intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore», - non poteva trovare applicazione nei suoi confronti, - così come del resto già rilevato da una precedente pronuncia di questa Corte in controversia intercorsa tra le stesse parti, seppur per diversa annualità d'imposta, posto che in alcun modo avrebbe potuto prospettarsi un utilizzo diretto, in capo ad una società di gestione, del patrimonio immobiliare destinato ad essere utilizzato dietro conclusione di contratti di locazione.Né, si soggiunge, a diverse conclusioni può condurre la nuova formulazione della disposizione regolamentare, - secondo la quale «s'intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata», - posto che un'interpretazione secondo la ratio di detta formulazione, - e costituzionalmente orientata alla luce del principio di capacità contributiva, - rende evidente che il difetto di utilizzazione, comportante aggravio dell'aliquota ICI, non può che correlarsi ad una scelta volontaria del possessore, - «che può corrispondere a maggior capacità contributiva o comunque giustificare una aliquota "punitiva" da parte dell'ente impositore», - scelta da intendere quale «volontarietà del mancato sfruttamento» e, nella fattispecie, insussistente. Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, assumendo, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, le prodotte dichiarazIoni sostitutive rilevavano quale prova dell'assolvimento della «condizione espressamente prevista dalla norma per fruire dell'agevolazione», dunque quale riscontro di un «requisito formale» richiesto dall'art. 8, c. 1, cit., per poter fruire dell'agevolazione, laddove il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare, a fini probatori, «le due perizie» che, pur prodotte, erano state menzionate epperò dimenticate. Il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, e dell'art. 156 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che le questioni poste col gravarne in relazione tanto alla misura della sanzione applicata, - senza considerazione della gravità della violazione commessa, - quanto alla ricorrenza di un'obiettiva incertezza normativa idonea a giustificarne la disapplicazione, - con riferimento, in specie, alle disposizioni di cui alla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, - erano state risolte in termini apodittici e, di fatto, senz'alcuna motivazione. 2. - In via incidentale, il Comune di Genova espone due motivi di ricorso, denunciando: - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, c. 2, ed alla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, sull'assunto che la gravata sentenza aveva accolto l'appello della contribuente, per il profilo corrispondente al motivo di ricorso col quale era stata dedotta la «mancata applicazione di aliquota agevolata (anziché di quella ordinaria) per gli immobili di via Byron n.ri 16/2 e 16/4, nonostante gli stessi fossero stati locati "con contratto 4+4"», - nonostante che, per come dallo stesso giudice accertato, le due unità immobiliari erano state tassate, nel limite previsto dall'art. 6, c. 2, cit., con applicazione dell'aliquota ordinaria (del 7 per mille), e non dunque di quella aggravata (del 9 per mille); - nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente che il motivo di ricorso svolto da controparte era stato accolto sulla base di una motivazione meramente apparente per «assoluta incongruenza tra le premesse in fatto e le conclusioni» raggiunte. 3. - In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di giudicato esterno che la ricorrente principale ha articolato con la depositata memoria. 3.1 - Con riferimento all'efficacia ultrattiva del giudicato tributario, la Corte ha rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità c:ontributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; CaSS., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675). In via assorbente va, allora, considerato che, nella fattispecie, le pronunce poste a fondamento dell'eccezione hanno avuto ad oggetto i presupposti di un'agevolazione tributaria, - quella prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, con riferimento a «fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati», - che all'evidenza integrano un elemento della disciplina tributaria suscettibile di variazione con riferimento ai diversi periodi di imposta, - l'unità immobiliare (inagibile o inabitabile e) di fatto non utilizzata in un dato periodo ben può non esserlo per altro periodo di imposta, - e che, pertanto, non può ascriversi «a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente». 3.2 - Va soggiunto, peraltro, che l'efficacia ultrattiva deve essere esclusa (anche) con riferimento alla questione interpretativa risolta da dette pronunce, - a riguardo della disciplina regolamentare attuativa delle disposizioni di cui alla I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4, - in quanto, come statuito dalla Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (v. Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723). 4. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. 4.1 - Come ripetutamente rilevato dalla Corte, il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione, - potere che è espressione del principio generale, di cui alla I. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, c. 3, e art. 7, c. 5), - può, in effetti, essere esercitato, anche d'ufficio, indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, - posto che il potere in questione non è escluso dalla inoppugnabilità del provvedimento che concerne la tutela degli interessi legittimi e non quella dei diritti soggettivi (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., 18 agosto 2004, n. 16175; Cass., 11 maggio 2002, n. 6801), - e sempreché la legittimità dell'atto non sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass., 23 maggio 2019, n. 14039, cit.; Cass., 2 aprile 2015, n. 6788; Cass. Sez. U., 2 dicembre 2008, n. 28535; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3390, cit.; Cass. Sez. U., 22 marzo 2006, n. 6265, cit.). 4.2 - Seppur erronea la motivazione del decisum oggetto di impugnazione, e ciò non di meno, il relativo dispositivo è conforme a diritto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione posta dalla ricorrente può essere definita dalla Corte con correzione della motivazione della gravata sentenza. In tema di ICI, difatti, in più occasioni la Corte ha avuto modo di esaminare, - secondo la relativa successione diacronica, - le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, della I. n. 142 del 1990, art. 32 e del d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 42 e 48; ed ha rilevato, al riguardo, che la competenza a determinare l'aliquota dell'ICI, attribuita in origine alla Giunta comunale (art. 6, c. cit.), - in deroga al riparto di competenze delineato dalla I. n. 142/1990, art. 32, c. 2, lett. g), che, per l'appunto, attribuiva alla competenza esclusiva del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, - con decorrenza dal 10 gennaio 1997, - per effetto della I. n. 662 del 1996, art. 3, c. 53 che, entrata in vigore ai sensi del suo art. 3, c. 217, ha integralmente sostituito il testo del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 6, eliminando detta deroga all'art. 32, c. 2, lett. g), cit., - è stata assegnata al Consiglio comunale per essere, poi, di nuovo attribuita alla Giunta comunale in conseguenza dell'abrogazione della I. n. 142 del 1990, cit., e dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 42, c. 2, lett. f), riserva al Consiglio le materie relative alla «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi», ed il cui art. 48 attribuisce alla Giunta ogni altra funzione non riservata al Consiglio (Cass.,, 10 agosto 2010, n. 18503; Cass., 12 marzo 2008, n. 6603; Cass., 10 giugno 2005, n. 12345; Cass., 8 ottobre 2004, n. 20042). E, da ultimo, la (ulteriore) riformulazione dell'art. 6, c. 1, cit., - ad opera della I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 156, che è entrata in vigore il 10 gennaio 2007 (I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 1364), - ha di nuovo attribuito la competenza in discorso al Consiglio comunale. Nella fattispecie, quindi, viene in rilievo una deliberazione (la n. 18/2008) che rientra nel campo di applicazione di detta nuova disposizione e la cui illegittimità, come assume la ricorrente, non può risolversi nel mero recepimento dei contenuti di una previgente delibera (la n. 1243/2006) adottata dalla Giunta comunale, recepimento che non è causa di nullità e che (recando mera conferma delle previgenti aliquote) non altera l'ordine delle competenze siccome rimanendo, pur sempre, atto proprio del Consiglio comunale. 5. - Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento in tutte le sue prospettazioni. 5.1 - Innanzitutto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia in quanto il giudice del gravame, sia pur sintetim, ha specificamente esaminato la questione posta dalla parte con riferimento alla dedotta illegittimità della maggiorazione di aliquota applicata a riguardo di immobili non locati.E va, peraltro, rimarcato che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile (solo) allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione, così come nella fattispecie, su una costruzione logico- giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (v., tra le tante, Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756). 5.2 - La Corte ha, poi, statuito che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove «Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ.. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).» (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n.13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). Nella fattispecie, - per come reso evidente dallo storico di lite sopra ripercorso, - il giudice del gravame ha dato conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni che presidiavano la legittimità dell'applicata maggiorazione di imposta né può ritenersi sussistente il denunciato vizio di nullità sol perché disattesa la prospettazione di una ratio legis dell'aggravamento di aliquota (in tesi) incompatibile con la sua rilevata legittimità. 5.3 - Quanto, poi, al fondamento normativo, ed alla ratio legis, di un siffatto aggravamento di aliquota (I. n. 431 del 1998, art. 2, c. 4), la Corte ha già avuto modo di rilevare che, - diversamente da quanto assume la ricorrente, - detta disposizione ha lo scopo di favorire «l'esecuzione» degli accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini stabilendo aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che stipulano contratti di locazione alle condizioni definite dai predetti accordi; così che l'avvenuta stipula degli accordi tra i rappresentanti delle categorie non esaurisce la finalità perseguita dalla norma (Cass., 11 dicembre 2015, n. 25021). Con riferimento al simmetrico beneficio di imposta, previsto dallo stesso art. 2, comma 4, della I. n. 431 del 1998, - secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, - la Corte ha, poi, rilevato che detto regime fiscale di favore, - avente natura derogatoria ed eccezionale, - è finalizzato alla riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte (Cass., 2 marzo 2020, n. 5638; Cass., 24 febbraio 2012, n. 2824).E mentre detta agevolazione d'imposta afferisce ad unità immobiliari concesse in locazione con contratti agevolati (sulla cui nozione v. Cass., 27 dicembre 2016, n. 27022), l'aggravamento di aliquota, in contestazione tra le parti, è destinato a colpire (indistintamente) «immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni». Viene, così, in considerazione un istituto che, - al fine di evitare condotte speculative e, ad ogni modo, valutazioni opportunistiche volte a privilegiare la conclusione di contratti di locazione ordinari, così sottraendo al mercato unità immobiliari la cui locazione, con contratti agevolati, sia resa meno appetibile in ragione della regolamentazione eteronoma (anche) del relativo canone locativo, - ha previsto un aggravamento dell'aliquota ICI per gli immobili sfitti, e posto che, per l'appunto, detti immobili vengono, così, sottratti al mercato; laddove l'evento determinativo dell'aggravamento di aliquota risulta raccordato ad un arco temporale del tutto ragionevolmente individuato. 6. - In ragione (anche) dei rilievi appena svolti, deve ritenersi del pari destituito di fondamento il terzo motivo di ricorso. 6.1 - Per come assume la stessa ricorrente, la disposizione regolamentare che viene in considerazione, - e che costituisce attuazione della disposizione normativa che autorizza la deroga al tetto legale dell'aliquota d'imposta (I. n. 431/1998, art. 2, cornma 4, cit.), - nella sua originaria formulazione prescriveva che, a detto fine, per «alloggio non locato» si dovesse intendere «l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), tenuta a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore»; e ad una siffatta formulazione, - connotata da una qualche aporia rispetto alla sopra rilevata ratio legis dell'aggravamento di aliquota, - ha avuto riguardo il principio di diritto espresso dalla Corte, - in controversia intercorsa tra le stesse parti, seppur per diversa annualità d'imposta, - principio secondo il quale «non è ipotizzabile l'"utilizzo diretto del possessore" qualora sia riferito ad una società di capitali che ha come oggetto sociale la detenzione di immobili a scopo commerciale (locazione), considerato che l'uso diretto presuppone la fruizione dell'immobile da parte del proprietario secondo le finalità abitative proprie del bene.» (Cass., 11 dicembre 2015, n. 25021, cit.). 6.2 - Medio tempore, però, - e sempre così come assume la stessa ricorrente, - la disposizione regolamentare in discorso è stata riformulata (con la delibera n. 17/2002), secondo il cui contenuto, ora, per «alloggio non locato» deve intendersi «l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata»; ed è allora del tutto evidente che, - rimanendo inapplicabile, a fattispecie costitutiva modificata, il giudicato formatosi a seguito della sopra ricordata pronuncia della Corte, - il nuovo contenuto dispositivo della norma regolamentare ascrive, a fondamento dell'aggravamento di aliquota, la (mera) «non utilizzazione» (qualsiasi ne sia la causa) dell'unità immobiliare, in maggiore aderenza alla stessa ratio legis dell'aggravamento quale riconducibile alla disposizione di cui alla I. n. 431/1998, art. 2, c. 4 (v., altresì, Cass., 17 settembre 2019, n. 23068). Ed è, altresì, inequivoco che la «inutilizzazione» di un'unità immobiliare può senz'altro ascriversi (anche) ad una società di gestione del patrimonio immobiliare che non utilizzi, con contratti di locazione, le proprie unità immobiliari, così sottraendole al mercato. 7. - E', per converso, fondato, e va accolto, il quarto motivo di ricorso dal cui esame consegue l'assorbimento del quinto motivo. 7.1 - Il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, c. 1, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: «L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.». 7.2 - Così come reso esplicito dalla disposizione, e come assume la ricorrente principale, la dichiarazione sostitutiva del contribuente costituisce elemento della fattispecie procedimentale che, ai fini del conseguimento della riduzione di imposta, si pone in termini alternativi all'accertamento di ufficio (dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare, di fatto non occupata) e che, ad ogni modo, predica una corrispondente verifica, da parte dell'Ente impositore, verifica che, per l'appunto, non è stata svolta. Il giudice del gravame, senza con ciò procedere ad alcun accertamento in fatto, - per quanto pur dando atto della produzione (anche) di due relazioni tecniche, - ha, quindi, risolto sul punto la lite contestata impropriamente evocando il difetto di rilievo probatorio di documentazione di parte che, diversamente, era stata prodotta a riscontro dello svolgimento del (pregiudiziale) procedimento amministrativo, preordinato alla verifica dei presupposti della riduzione di imposta. 8. - I motivi di ricorso incidentale sono, per converso, inammissibili. 8.1 - Come, difatti, ben rileva il P.G., il primo motivo risulta innanzitutto inconferente col decisum perché, se la stessa ricorrente assume che il motivo di ricorso della contribuente involgeva il diritto ad una aliquota agevolata, la censura con la quale si deduce di aver applicato un'aliquota ordinaria, e non maggiorata, non ha alcuna incidenza su di una pronuncia che, per l'appunto, ha accertato che le unità immobiliari in questione andavano tassate con l'aliquota ordinaria (del 7 per mille). Né sussiste, dunque, in via assorbente, l'interesse a ricorrere del Comune anche in relazione al secondo motivo di ricorso, a fronte di un siffatto accertamento che, come detto, si è risolto nella verifica della legittimità della tassazione (con l'aliquota ordinaria ICI, del 7 per mille) in concreto applicata dallo stesso Ente impositore. 9. - L'impugnata sentenza, in conclusione, va cassata in relazione al motivo di ricorso accolto (sub punto 7.), con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Liguria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, con riferimento alla dedotta inagibilità e inabitabilità, valutando il quadro istruttorio risultante dalle allegazioni e produzioni delle parti, comprese la consulenza tecnica d'ufficio e le perizie prodotte dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, quanto allo spiegato ricorso incidentale, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il quinto motivo, e rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione;- dichiara inammissibile il ricorso incidentale e cornpensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità nel relativo rapporto processuale; ai sensi dell'art. 13 comma 1 ,quater del d.P.R. n. 115 del 2002,