CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39277/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore Generale e depositando conclusioni scritte; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17/06/2019 la Corte d' Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15/12/2016, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosciuta l'ipotesi di cui all' art. 648 cpv c.p. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di due sculture contraffatte apparentemente create dall' artista [OSCURATO:PERSONA] costituite da due sfere di bronzo oggetto di produzione illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] nonché del reato di cui ali' art. 178 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 42/2004 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, pena sospesa subordinatamente al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], disponendo ridursi il danno come liquidato dal primo giudice; concedeva, altresì, all' imputato il beneficio della non menzione; confermava poi le statuizioni relative alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della prescrizione del reato ed alla affermazione della responsabilità dell' imputato quanto ai reati contestati. Rileva che dalle complessive emergenze processuali risultava che il reato era stato commesso fra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 in epoca prossima a quella in cui l'autore del falso, [OSCURATO:PERSONA], aveva realizzato le opere e le aveva cedute all' imputato, con la conseguenza che alla data della decisione il reato era già prescritto. Lamenta, poi, che non era emersa la prova della sua responsabilità per il reato di ricettazione non avendo i giudici di appello valutato adeguatamente le prove testimoniali dalle quali si evinceva chiaramente che non sussisteva la prova della coscienza e volontà del Roncalli di mettere in commercio le opere acquisite a fini di profitto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione per mancata qualificazione al fatto contestato ai sensi dell'art. 712 c.p. Osserva che la corte di appello non aveva considerato che l'imputato aveva legittimamente pensato di avere acquistato un'opera autentica ma non di grande valore, posto che, come comprovato dalla documentazione in atti, sfere con analoghe caratteristiche opera dello scultore Pomodoro erano state cedute ad un prezzo simile a quello pagato dal Roncalli. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la corte territoriale aveva confermato la sua condanna per il reato di ricettazione escludendo un concorso dello stesso nel reato presupposto di cui all' art. 178 D. Lvo 42/2004. Osserva che l'imputato doveva essere ritenuto responsabile in concorso con il Rampinelli nel menzionato reato avendo egli partecipato attivamente all' ideazione dell'opera, facendo anche creare di sua iniziativa la base cubica, come chiarito dal teste Facheris.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al versamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno entro mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza. Rileva che la corte di appello non aveva considerato che il ricorrente, in ragione delle sue assai precarie condizioni di salute e delle sue difficoltà finanziarie, non era in grado di risarcire in favore della parte civile il danno che era stato stabilito in misura eccessiva e, comunque, era da ritenere indimostrato. 2.5. Con il quinto motivo ha, infine, chiesto la riduzione del trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che in ragione della non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, riguardante la prescrizione dei reati contestati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Nella medesima sentenza di appello si afferma, invero, che "l'acquisto è avvenuto fra il 2009 ed il 2010" emergendo una obiettiva incertezza in ordine all' epoca di effettiva commissione del contestato reato di ricettazione; parimenti non risulta certa l'epoca di commissione del reato di cui al!' art. 178 D. Lvo 42/2004. Deve, quindi, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, i reati contestati, consumatisi verosimilmente intorno allo 01.01.2009 ed intorno allo 01.01.2013, si sono estinti per prescrizione rispettivamente in data 01.01.2019 e 01/07/2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. 2. Deve, quindi, rilevarsi che il secondo, il terzo ed in quarto motivo afferenti i profili di responsabilità dell'imputato - da esaminare esclusivamente ai fini della accertata responsabilità sotto il profilo civilistico ed in relazione alla disposta confisca obbligatoria ex art. 178 D.Lgs. 42/2004 - sono privi di fondamento alcuno. 2.1. Tutte le censure in questione vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Occorre del resto osservare che 4..n tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 2.2. Nel caso di specie, l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti illeciti contestati è stata ancorata ad una ricostruzione priva di aporie logico-giuridiche e non censurabile in questa sede basata sulle complessive risultanze istruttorie e sulla valutazione della medesima condotta tenuta dal Roncalli nell' occasione dell' acquisto dal Rampinelli autore della contraffazione delle sfere di bronzo de quibus, risultando evidente che il predetto ha accettato, concretamente, il rischio di acquistare da soggetto che aveva realizzato opere contraffatte. Si tratta di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché le censure in esame, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 3. Va, infine, rilevato che poiché nel caso in esame è stata accertata, nel pieno rispetto del contraddittorio, la responsabilità del Roncalli in ordine alle contestate condotte riguardanti opere contraffatte va confermata nei suoi confronti la statuizione avente ad oggetto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, peraltro non oggetto di specifica censura. 4. In conclusione va disposto l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili nonché di quelle relative alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro; gli altri motivi rimangono assorbiti. 4.1. L' imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili, nonché quelle relative alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00