CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - dopo avere dichiarato la prescrizione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] sub 3), ha rideterminato la pena per quelli sub 1) e 2) - riguardanti la violazione degli artt. 110 cod. pen., 2 e 71.895/1967, 110 e 648 cod. pen. - partendo dalla pena base di anni due ed euro 600 di multa per il reato sub 2) , aumentata ex art.81 cod. pen. per il delitto di cui al capo 1) ad anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 750 di multa, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, giustificando la quantificazione dell'aumento per il fatto che l'imputazione riguardava la detenzione di un'arma funzionante e rubata (modello Smith & Wesson cal.357), assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale; Considerato, in particolare, che non sussiste la lamentata violazione di legge nella rideterminazione della pena per i reati non prescritti in quanto non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore rispetto al primo grado (Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01); Ritenuto infatti che il primo giudice non aveva quantificato l'aumento per la continuazione per ciascuno dei due reati-satellite (sub l e 3) fissandola complessivamente in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per entrambi i delitti (cfr. ultima pagina della sentenza di primo grado); Rilevato che i ricorrenti non si confrontano in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiedono una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il