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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione_ della responsabilità; Considerato, in particolare, - che non è spiegata, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la rilevanza delle dichiarazioni dell'informatore dei Carabinieri e, in caso di esclusione di tale informazione, la sua decisività ai fini della dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 1 sulla base di elementi — il possesso di dosi e di una somma di denaro- valorizzati ai fini della condanna.

Il motivo di ricorso è, pertanto, generico; - la condotta di resistenza è stata correttamente ritenuta sussistente tenuto conto che l'allontanamento dell'imputato, dopo che era già stato bloccato, non si è realizzato con la mera fuga nna attraverso il "trascinamento" dei carabinieri, modalità che ha posto in pericolo l'incolumità dei verbalizzanti, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765) e tanto ha comportato le lesioni riscontrate, correttamente ascritte a titolo doloso.

E' manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.

Conserva validità, impedendo di ritenere fondata la deduzione di illegalità della pena, il principio secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa E!, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione (Sez. 5, Sentenza n. 35999 del 17/03/2015, Rv. 265002).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma oli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r D INF: ci,:\ Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione_ della responsabilità; Considerato, in particolare, - che non è spiegata, al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la rilevanza delle dichiarazioni dell'informatore dei Carabinieri e, in caso di esclusione di tale informazione, la sua decisività ai fini della dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 1 sulla base di elementi — il possesso di dosi e di una somma di denaro- valorizzati ai fini della condanna. Il motivo di ricorso è, pertanto, generico; - la condotta di resistenza è stata correttamente ritenuta sussistente tenuto conto che l'allontanamento dell'imputato, dopo che era già stato bloccato, non si è realizzato con la mera fuga nna attraverso il "trascinamento" dei carabinieri, modalità che ha posto in pericolo l'incolumità dei verbalizzanti, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765) e tanto ha comportato le lesioni riscontrate, correttamente ascritte a titolo doloso. E' manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Conserva validità, impedendo di ritenere fondata la deduzione di illegalità della pena, il principio secondo cui la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa E!, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entità della reclusione (Sez. 5, Sentenza n. 35999 del 17/03/2015, Rv. 265002). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma oli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r D INF: ci,:\ Il
Sentenza Cassazione n. 37222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris