CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 7121-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro q( [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 2790/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2790/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020, pronunciando sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.c. a r.I., in qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., volta ad ottenere la condanna, in solido, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al risarcimento delle spese sostenute per la messa in sicurezza ed il ripristino del luogo sito in Granarolo dell'Emilia, alla via [OSCURATO:PERSONA], ove in data 24 aprile 2014 era avvenuto un sinistro attribuibile all'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'occorso, conduceva la vettura tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà della Padrevita e assicurata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (quest'ultima costituita e la prima rimasta in quel grado contumace), il Giudice di Pace di Bologna accertò che [OSCURATO:PERSONA] e la già indicata compagnia assicuratrice erano debitrici, nei confronti dell'attrice, della somma di euro 1.160,95; condannò per l'effetto le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre interessi, nonché alle spese di lite. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.c. a r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2021 n. 07121 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso, come già evidenziato nella proposta del relatore. 2. Si evidenzia al riguardo che la parte ricorrente ha dichiarato in ricorso (v. p. 2) che la sentenza impugnata in questa sede (pubblicata il 23 dicembre 2020) è stata notificata in data 29 dicembre 2020 ma la medesima parte ha depositato, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, c.p.c., solo copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, con attestazione di conformità, se trattasi di notificazione a mezzo pec). Va pure rilevato che non risulta che la produzione di tale documentazione sia stata effettuata dalla parte controricorrente (Cass., ord., 22/07/2019, n. 19695), né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte di quest'ultima (Cass.12/02/2020, n. 3466), né, infine, la notifica del ricorso, avvenuta con consegna all'Ufficiale giudiziario in data 23 febbraio 2021 (e perfezionatasi successivamente, v. in atti) e non in data 22 febbraio 2021, come erroneamente affermato dalla parte ricorrente a p. 2 delle memorie, risulta essere stata effettuata entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass., ord., 22/09/2015, n. 18645). Si osserva che, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10648, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'art. 369 cod. proc. civ. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina Ric. 2021 n. 07121 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- l'improcedibilità, che l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, che l'improcedibilità non può, invece, essere evitata qualora il deposito avvenga oltre detto termine e che, al contrario, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. 10/07/2013, n. 17066) e, pertanto, non risulta necessario il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, dovendo, in ogni caso, essere però depositata la copia autentica della sentenza impugnata. Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata - come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 - alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all'esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su Ric. 2021 n. 07121 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4- iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. 3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va dichiarato improcedibile. 4. Per mera completezza si osserva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile; ed invero questa Corte ha da tempo già avuto modo di affermare più volte che, a seguito dell'entrata in vigore, in data 2 marzo 2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause dopo tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del decreto); ne consegue che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) che non siano state pubblicate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ma successivamente, come nel caso in esame, sono suscettibili solo di appello e l'eventuale circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l'impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (v. in particolare, Cass., sez. un. 18/1/2008, n. 27339; Cass., ord., 24/04/2008, n. 10774; Cass, ord., 18/01/2018, n. 1213); ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, ratione temporis, al caso all'esame, quindi, la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2790/2020, pubblicata in data 23 dicembre 2020, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con l'appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 341 cod. proc. civ.. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere Ric. 2021 n. 07121 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5- per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in R