CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 45521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e confisca del veicolo in sequestro, in ordine al reato di cui all' art. 186, comma 7 e comma 2 sexies e dall'art. 187, comma 8 cod. strada, perché guidava sulla pubblica via l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all'accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisiche, correlato all'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche. Con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con l'unico motivo, denuncia di violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che lo stesso riproduce, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, riferendosi alla concreta gravità del fatto (valutato non per il mero titolo del reato, ma perché il rifiuto è stato opposto in un contesto fattuale particolare, con il coinvolgimento di altra autovettura e sulla pretesa dell'imputato di aver subito l'evento a causa della condotta dell'altro conducente) ed al grado della colpa espressivi di una non lieve entità del fatto di reato, il diniego della concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. La motivazione è quindi conforme all'orientamento espresso da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, ed alle altre successive). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliera est. DE,POSITATA La