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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16085/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato ascritto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rigettata richiesta difensiva di esclusione e/o disapplicazione della recidiva contestata; Considerato che il primo motivo espone censure'non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze di fatto e riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e perché, inoltre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha adeguatamente valutato gli elementi di prova acquisiti, evidenziando, in particolare: a) l'assenza di riscontri documentali circa l'imminente imbarco del ricorrente che, secondo la tesi difensiva, avrebbe giustificato la detenzione delle sostanze stupefacenti per uso personale (per di più, si denuncia il travisamento della prova senza nemmeno allegare l'atto istruttorio che si assume travisato); b) la mera sussistenza di una prenotazione di una visita ortopedica, della quale, peraltro, non si conosce l'esito; c) l'inverosimiglianza che il denaro utilizzato per l'acquisto delle sostanze provenisse dalla somma elargita dal padre in vista della partenza, che si sapeva non sarebbe avvenuta, posto che, a seguito della visita, era stato negato il nulla osta all'imbarco; d) il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, costituito da un panetto di 100,00 grammi di hashish con elevato grado di purezza pari ad oltre il 30 °A), e da altri quantitativi di hashish e marijuana suddivisi in dosi pronte ad essere smerciate, quantitativo dal quale potevano essere ricavate 1.300,00 dosi medie singole; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che il giudice di secondo grado ha spiegato in modo puntuale la non configurabilità della lieve entità del fatto, considerando ostativi ad una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo e la tipologia della sostanza stupefacente sequestrata, le dosi da questa ricavabili, le circostanze e le modalità dell'azione (nella specie, detenzione di un quantitativo di hashish e marijuana già suddivide in dosi accuratamente sigillate ed elevato principio attivo della sostanza contenuta nelpanetto, evocativa di un rifornimento all'ingrosso, preliminare a successive attività di "taglio"), il recente precedente penale del ricorrente, ritenuto sintomatico di professionalità e non occasionalità della condotta; Rilevato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, nonché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondate, siccome inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché il giudice di secondo grado ha rappresentato i motivi per i quali la circostanza della recidiva non può essere esclusa, rimarcando come il recente e omogeneo precedente penale unitamente al significativo quantitativo della sostanza detenuta, già di per sé indicativo dell'inserimento in contesti criminali ai fini dell'approvvigionamento, denotino una condotta non occasionale e isolata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M4 e H4 IS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al travisamento delle prove, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato ascritto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rigettata richiesta difensiva di esclusione e/o disapplicazione della recidiva contestata; Considerato che il primo motivo espone censure'non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze di fatto e riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e perché, inoltre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha adeguatamente valutato gli elementi di prova acquisiti, evidenziando, in particolare: a) l'assenza di riscontri documentali circa l'imminente imbarco del ricorrente che, secondo la tesi difensiva, avrebbe giustificato la detenzione delle sostanze stupefacenti per uso personale (per di più, si denuncia il travisamento della prova senza nemmeno allegare l'atto istruttorio che si assume travisato); b) la mera sussistenza di una prenotazione di una visita ortopedica, della quale, peraltro, non si conosce l'esito; c) l'inverosimiglianza che il denaro utilizzato per l'acquisto delle sostanze provenisse dalla somma elargita dal padre in vista della partenza, che si sapeva non sarebbe avvenuta, posto che, a seguito della visita, era stato negato il nulla osta all'imbarco; d) il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, costituito da un panetto di 100,00 grammi di hashish con elevato grado di purezza pari ad oltre il 30 °A), e da altri quantitativi di hashish e marijuana suddivisi in dosi pronte ad essere smerciate, quantitativo dal quale potevano essere ricavate 1.300,00 dosi medie singole; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che il giudice di secondo grado ha spiegato in modo puntuale la non configurabilità della lieve entità del fatto, considerando ostativi ad una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo e la tipologia della sostanza stupefacente sequestrata, le dosi da questa ricavabili, le circostanze e le modalità dell'azione (nella specie, detenzione di un quantitativo di hashish e marijuana già suddivide in dosi accuratamente sigillate ed elevato principio attivo della sostanza contenuta nelpanetto, evocativa di un rifornimento all'ingrosso, preliminare a successive attività di "taglio"), il recente precedente penale del ricorrente, ritenuto sintomatico di professionalità e non occasionalità della condotta; Rilevato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, nonché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondate, siccome inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché il giudice di secondo grado ha rappresentato i motivi per i quali la circostanza della recidiva non può essere esclusa, rimarcando come il recente e omogeneo precedente penale unitamente al significativo quantitativo della sostanza detenuta, già di per sé indicativo dell'inserimento in contesti criminali ai fini dell'approvvigionamento, denotino una condotta non occasionale e isolata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M4 e H4 IS
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