Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2005/2008
ECLI:EU:F:2008:88
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
26 giugno 2008
Causa F‑1/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Corte dei conti delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura – Esposizione dei motivi e degli argomenti – Termine per la presentazione del reclamo – Irricevibilità manifesta»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto informativo
2005/2006, delle decisioni connesse e conseguenti, in particolare quella di non promuoverlo nel 2007, e della decisione della
Corte dei conti 8 marzo 2007 di rinnovare il mandato del suo Segretario generale a partire dal 1° luglio 2007, nonché la condanna
della Corte dei conti al risarcimento del danno materiale e morale subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente
è condannato alla totalità delle spese.
Massime
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma, e allegato I, art. 7, nn. 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale
della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. d) ed e)]
2.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Nomina di un altro funzionario prima dell’entrata in servizio
del ricorrente – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)
1.
In forza dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’atto introduttivo
del ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale presentazione dev’essere
sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi
sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza nel diritto e una corretta amministrazione
della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto
sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso.
Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase
scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie,
salvo decisione contraria del Tribunale. Per giunta, in applicazione dell’art. 19, terzo comma, del detto statuto, applicabile
alla procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso statuto,
il funzionario dev’essere rappresentato da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia,
è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo
appunto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea
di principio un solo scambio di memorie.
Non può soddisfare le necessarie esigenze di chiarezza e di precisione un ricorso in cui i fatti sono esposti in modo confuso
e disordinato, senza che il lettore possa utilmente ricollegarli ad una conclusione del ricorso o ad uno dei motivi dedotti
a sostegno di quest’ultimo.
Allo stesso modo, è manifestamente irricevibile il ricorso di un funzionario che non identifica in maniera precisa gli atti
impugnati e non soddisfa così i requisiti previsti all’art. 35, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale
della funzione pubblica.
(v. punti 24-27 e 46)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punti 16, 18 e 19); 28 aprile
1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(Racc. pag. II‑1703, punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto
29)
2.
Costituiscono atti che arrecano pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, solo i provvedimenti
che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone, in maniera sensibile,
la situazione giuridica, e che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione.
Ciò non avviene nel caso della nomina, in seno alla stessa istituzione, di un altro funzionario, qualora essa sia intervenuta
anteriormente all’entrata in servizio del ricorrente.
(v. punti 34 e 35)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465,
punto 26)
Tribunale della funzione pubblica: 21 aprile 2008, causa F‑78/07, Boudova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31)