CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25373/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto alla richiestadi conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, rigetto nel resto.uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedono l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di Benevento con la quale l’imputato era stato condannato,alla pena di mesi quattro di arresto e € 18.000 di ammenda, perché ritenutoresponsabile dei reati di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capoa), per avere, quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], effettuatolavori di estirpazione, trasformazione del bosco di alto fusto di conifere, presentesulle particelle di terreno site in contrada [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Torrecuso(BN), particelle acquisite dalla predetta società in data 16 febbraio 2020, edoggetto della richiesta di miglioramento fondiario, in assenza della previstaautorizzazione paesaggistica, e del reato di cui all'articolo 734 cod.pen. (capo b)perché, nella medesima qualità, mediante le condotte sopra descritte distruggevaed alterava le bellezze naturali presenti sul terreno sulle quali risultava radicatoun bosco di alto fusto di conifere, luogo soggetto alla speciale protezionedell'autorità. Fatto accertato il 29/05/2020.2. Avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’annullamento deducendo iseguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazioneall’erronea applicazione dell’art 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 per mancataapplicazione dell’art. 149 comma 1, lett. b) del d.lgs n. 42 del 2004, il vizio dimotivazione in relazione alla sussumibilità dei lavori in quelli che avrebberorichiesto l’autorizzazione paesaggistica, al travisamento della prova esegnatamente della sentenza emessa dal Tribunale civile Benevento, in data 10ottobre 2022, passata in giudicata, acquisita agli atti, che aveva annullato lasanzione amministrativa, irrogata al ricorrente, tenendo conto di ben dueconsulenze che escludevano la sussistenza del fatto nonché della valenza, qualeprova decisiva, delle dichiarazioni del teste Cutillo che, nel corso del controesamedella difesa, avrebbe riferito che al 17 febbraio 2020, il bosco non c'era già più ela violazione dell'articolo 521 cod.proc.pen., laddove la Corte territoriale avrebbefatto riferimento al livellamento del terreno a fronte di un fatto storico indicato nelcapo di imputazione e cioè quello di estirpazione trasformazione di un bosco di altofusto di conifere. Vizio di motivazione in relazione all’attribuzione della condottacontestata all'imputato ovvero in ordine alla circostanza che l'eradicazione delbosco era avvenuta dopo l'acquisto e la presa di possesso del terreno da parte delricorrente ed infine travisamento probatorio nella misura in cui la Corte territorialeavrebbe ritenuto che il ricorrente avesse ammesso le condotte.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione allaomessa risposta alla richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva diquella detentiva, ex art. 20 bis cod.pen. e 545 bis cod.proc.pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinviolimitatamente alla sostituzione della pena detentiva e inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. - Il ricorso, quanto al merito dell’affermazione della responsabilitàpenale, è inammissibile perché meramente riproduttivo delle stesse censure giàdevolute ai giudici dell’impugnazione e comunque manifestamente infondate.5.- La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, haritenuto pienamente integrati i reati contestati, attesa la distruzione delle areeboscate, indicate nel capo di imputazione, essendo stato dimostrato ildisboscamento di un bosco di alto fusto di conifere, presente nelle particelle diterreno (censite al catasto al foglio 2 p.lle 45 e 46), particelle acquistate dallasocietà del ricorrente in data 17/02/2020, in zona sottoposta a vincolopaesaggistico e in assenza di autorizzazione, e l’attribuzione della condotta alricorrente, essendo il disboscamento compiuto in epoca successiva all’acquisito ealla presa di possesso del terreno e ciò in forza della comunicazione, effettuatadallo stesso ricorrente, di volere effettuare opere di miglioramento fondiario,inviata al Comune di Torrecuso il 06/05/2020, e dunque dopo il 17/02/2020, ma,soprattutto, dalla perizia dell’agronomo Ciervo che, incaricato di eseguire unsopralluogo, in data 12/02/2020, aveva accertato la presenza delle ceppaie diconifere, mentre, in data 29/05/2020, a seguito di sopralluogo, i CC della stazionedi Vitulano e il dott. [OSCURATO:PERSONA], accertavano la totale eliminazione del bosco, senzaalcuna autorizzazione, con conseguente compromissione in maniera definitivadella natura di area boscato del luogo.6. A fronte di una motivazione, che non appare né illogica né presenta profilidi contraddittorietà, fondata sugli esiti dell’istruttoria dibattimentale, il ricorrente,per un verso, ripropone la versione difensiva, già disattesa dal giudice del merito,secondo cui il disboscamento sarebbe stato compiuto dal precedente proprietario,richiedendo a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto, che non èconsentita, e introducendo un supposto travisamento probatorio anch’essoinsussistente.Nessun travisamento probatorio per omissione sussiste con riguardo allasentenza del Tribunale civile di Benevento, da cui non risulta affatto l’accertamentodi fatto incompatibile con quanto accertato nella sede penale.La corte territoriale ha argomentato come la diversità della violazione(penale e amministrativa) e il diverso regime probatorio non consentivano diritenere insussistenti i fatti di reato contestati.Parimenti priva di pregio è la seconda censura di travisamento della provasotto il profilo della non considerazione della pronuncia del TAR. Il ricorrentepretende di giovarsi, nell’ambito del procedimento penale, della decisione assuntaa suo favore dal TAR, sostenendo il travisamento della decisione da parte delTribunale.Orbene, nell’ambito dell’autonoma valutazione che compete al giudicepenale, costui è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti normativi perl’adozione del provvedimento richiesto/conferma dello stesso, situazione che puòcomportare anche un eventuale contrasto di decisione nell’ambito dei diversiambiti dell’ordinamento giudiziario (giustizia amministrativa e penali) regolati danorme e procedure diverse, per cui non appare invocabile il travisamento della“decisione” che presupporrebbe un necessario rapporto pregiudizialità tra i diversiordinamenti che non sussiste.In ogni caso, al di fuori di un travisamento del fatto, che non trova spaziodi sindacato nel giudizio di legittimità, deve rammentarsi che il travisamento dellaprova è necessariamente distinto e non va confuso con il “travisamento delladecisione” ovvero la decisione di tenore diverso da quella assunta nell’ambito dialtro procedimento qual è quello civile, governato da regole diverse sia sostanzialiche procedurali.Né ricorre il travisamento delle dichiarazioni rese dall’imputato. La sentenzaimpugnata dà atto che l’imputato aveva cercato di coinvolgere altri soggetti.7. Quanto alla dedotta violazione di legge di cui all’art. 149, comma 1, lett.b), del d. lgs. n. 42 del 2004, la censura è infondata.Sin da risalenti pronunce, con orientamento mai modificato, nelle zonepaesisticamente vincolate, è inibita ogni modificazione dell'assetto del territoriononché qualsiasi opera edilizia senza autorizzazione, ad eccezione degli interventiconsistenti nella manutenzione (ordinaria o straordinaria), nel consolidamentostatico o restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi percostruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere, che nonalterino l'assetto idrogeologico.Ne deriva che, come già affermato dalla giurisprudenza in passato, perl'astratta configurabilità del reato, di cui all'art. 1 "sexies" legge 8 agosto 1985, n.431 in riferimento all' art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, (ora art. 181comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004) non è necessario che siano stati compiuti lavoriedilizi, potendo l'alterazione del territorio essere conseguita con altre forme diimmutazione quali il taglio o lo sradicamento di alberi o lo sbancamento delterreno, eseguiti senza autorizzazione (Sez. 3, n. 4424 del 31/01/1994, Capparelli,Rv. 197599 – 01 nella fattispecie trattavasi di taglio di piante e di livellamento delterreno).I principi sono stati reiteratamente espressi anche da successive pronunceche hanno chiarito che, in tema di beni paesaggistici ed ambientali, gli interventiinerenti all’esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che comportanoun'alterazione permanente dell'assetto territoriale, richiedono la preventivaautorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che, sepure l'art. 152 del citato decreto richiede l'autorizzazione allorché l'intervento dialterazione permanente avvenga attraverso costruzioni ed altre opere civili, gliinterventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei acagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge comeforma estetica dell'assetto territoriale, assumono la natura di opera civile (Sez. 3,n. 2950 del 12/11/2003, Pizzolato, Rv. 227395 – 01).In tempi più recenti, si è ribadito che in tema di tutela del paesaggio,integra il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione inassenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolopaesaggistico, di "piste" in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e iltaglio di ceppaie, considerato che solo la eliminazione parziale delle piante puòessere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 deldecreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per ilmiglioramento della flora tutelata (Sez. 3, n. 962 del 25/11/2014, Scoleri, Rv.261791 – 01).Dal complesso dei principi giurisprudenziali sopra enunciati consegue chel’inquadrabilità degli interventi realizzati nell'alveo normativo di cui all'art. 149 lett.b) del D.Lvo n. 42/2004, che esclude la necessità dell'autorizzazione solo per lecomportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturalicompiuti per il miglioramento della flora tutelata, da cui l’irrilevanza di eventualiautorizzazioni rilasciate incompatibili con il dettato normativo.Ciò in base al principio, quanto al taglio degli alberi, che va qui riaffermato,che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attivitàagro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 lett. b) del decreto n. 42 del 2004, esempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata(così Sez. 3, n. 35689 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mele, rv. 229360). Nel caso in esame, lasentenza impugnata ha accertato che vi era stato il totale disboscamento di unbosco di alto fusto (che ha avuto come conseguenza anche la distruzione dellebellezze naturali di cui all’art. 734 cod.pen.) e, dunque, la condotta giammaiavrebbe potuto essere ricompresa tra le attività agro- silvo-pastorali consentitedall’art. 149 del decreto n. 41 del 2004, taglio culturale che, peraltro, non eracompiuto per il miglioramento del bosco. Si trattava di un’attività che avevamodificato lo stato dei luoghi ed era del tutto estranei all’attività agro-silvopastorale. 8.Non è fondato il secondo motivo di ricorso. La richiesta diapplicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi puòessere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto diimpugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte,la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppuretenuta a provvedervi "ex officio", non rientrando la sostituzione della pena ex art.20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen. avuto riguardo alla disciplina applicabile "ratione temporis" dallanormativa di regime introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, antecedente al"correttivo" di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, in vigore dal 04/04/2024 (Sez.3, n. 42825 del 15/10/2024, Rv. 287219 – 01), principio, quella della nonrilevabilità d’ufficio, ribadito anche da Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, Rv.289652 – 01, nella vigenza del novellato art. 598 bis cod.proc.pen., secondo cuiin tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello non puòdisporre la sostituzione "ex officio" in mancanza di uno specifico motivo di censuradedotto con l'atto di gravame o con i motivi nuovi, questi ultimi nel solo caso incui sia stato articolato con l'atto di appello un motivo avente ad oggettodirettamente la determinazione della pena.9. Va premesso, quanto alla disciplinaapplicabile al caso in scrutinio, che, essendo stata la sentenza di primo gradoemessa il 18 aprile 2023, il procedimento di appello è interamente regolato dallenorme introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) in vigoredal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 delmedesimo d.lgs., a tenore del quale, per quanto qui rileva, "Le norme previste dalCapo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicanoanche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello almomento dell'entrata in vigore del presente decreto". Di conseguenza, non èinvocabile la disciplina transitoria secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive dipene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appellosia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplinatransitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria unarichiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamentecon l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585,comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienzadi discussione del gravame (da ultimo, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024 Generali,Rv. 286017), da cui la censura di omessa risposta alla richiesta di sostituzioneformulata nelle conclusioni del processo celebrato con il rito cartolare.10. Viene, invece, il rilievo il diverso principio affermato da Sez. 3, n. 42825del 15/10/2024, Rv. 287219 – 01, sopra citata, che in applicazione dei principigenerali anche in tema di effetto devolutivo del giudizio di appello, la richiesta diapplicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi puòessere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto diimpugnazione o con i motivi nuovi (come peraltro oggi disciplinato positivamentedal novellato art. 598 bis cod.proc.pen.), sicchè la corte territoriale non è tenutaa provvedervi "ex officio” ( principio, quella della non rilevabilità d’ufficio, ribaditoanche da Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, Rv. 289652 – 01, nella vigenza delnovellato art. 598 bis cod.proc.pen.).Dunque, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, avanzata soloin sede di conclusioni scritte rassegnate nell'ambito del giudizio cartolare d'appello,non è stata devoluta alla Corte territoriale, la quale, peraltro, nemmeno era tenutaa provvedervi d'ufficio, posto che la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod.pen. non rientra tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen.11. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]