CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale; con memoria in data 24.12.2024 ha reiterato i motivi di ricorso insistendo per il loro accogli mento; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza di norme processuali nonché la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato ritenendolo violativo del divieto di reformatio in peius avendo la Corte di appello provveduto a modificare il capo di imputazione già precedentemente oggetto di variazione da parte del giudice di primo grado - è manifestamente infondato in quanto dall'analisi degli atti processuali emerge invece come il giudice di seconde cure abbia condiviso la riqualificazione operata dal Tribunale così confermando la sentenza impugnata; esso è altresì inammissibile non avendo la ricorrente spiegato le ragioni per cui la configurazione della condotta in termini di irregolare tenuta delle scritture contabili debba ritersi più grave rispetto a quella di omessa tenuta delle stesse, posto che entrambe sono previste e sanzionate nello stesso modo dall'art. 217, comma 2, legge fall.; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente censura la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del delitto di bancarotta semplice con particolare riferimento all'effettiva irregolare tenuta della contabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d