CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 16.4.1969, [OSCURATO:PERSONA] 69D16E202J, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] snc, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma, c.f.[OSCURATO:PERSONA] 62P14 H163B, in virtù di procura in calce al ricorso, condomicilio eletto a Grosseto in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 presso lostudio del difensore, che dichiara di volere ricevere gli avvisi e lecomunicazioni all’indirizzo giovanniliviosammatrice @ ordineavvo-catiroma.org, domicilio digitale come dai Registri di Giustizia.RicorrentecontroAmministrazione Comunale di Grosseto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Grosseto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S18 C085J), con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n° 9, giusto mandato in calce al controri-corso, conferito a seguito della allegata [OSCURATO:PERSONA]° 194 del 16 marzo 2026, con la quale si autorizza il Sindaco allasottoscrizione del mandato medesimo.Numero registro generale 4607/2026Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20790/2026Data pubblicazione 19/06/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n° 2199 depo-sitata il 18 dicembre 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 49.590,00) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Numero registro generale 4607/2026Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 20790/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti