Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 15344/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30356 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 44; –controricorrente – Oggetto:studisettore – graveincongruenza avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia n .3298 / 25 /201 7 depositata il 12 settembre 201 7 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza n. 3298/25/17 depositata in data 12 settembre 2017la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’ap- pelloproposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accer- tamento II.DD. e IVA 2003, avverso la sentenza n. 391/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che , a sua volta , avevaaccolto il ricorso di Consiglio [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di gestionedi albergo e ristorante in Lampedusa e Linosa. 2.La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che la ripresa,fondata su studi di settore, non fosse giustificata, tra l’altro, dallapresenza di gravi incongruenze nella contabilità . 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agen- ziadeducendo un unico motivo.

Il contribuente ha replicato deposi- tandocontroricorso che illustra con memoria.

Consideratoche: 4.In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione di inammissi- bilitàformulata in controricorso, dal momento che con l’unico mezzo diimpugnazione l’Agenzia non chiede il riesame di questioni di fatto nonsindacabili in sede di legittimità, ma deduce la violazione di legge inrelazione ai presupposti per l’applicazione degli studi di settore; 5.Con un ’unic a censura - ex art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.10,l. n.146 del 1998, dell’art.62 - sexies, d.l. n.331 del 1993 edell’art.62, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992, per non aver il giudice 3 correttamenteapplicato le modifiche apportate dall’art.1 l . n.269 del 2006, in vigore dal 1.1.2007, all’avviso di accertamento per cui è causa,notificato in data 16.5.2008.

In particolare, l’Agenzia deduce che,per effetto della legge finanziaria 2007, lo scostamento dei dati dichiarati rispetto ai risultati degli studi di settore sia sufficiente a configurarela grave incongruenza di cui all’art.62 sexies, comma 3, d.l.n.331 del 1993. 6.Il motivo è infondato.

Va infatti osservato (cfr. Cass. Sez. 5 - , Or- dinanzan. 18249 del 24/06/2021, conforme a Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 8854 del 29/3/2019 ) che , i n tema di accertamento basato suglistudi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounita- ria,il presupposto della “grave incongruenza” di cui all’art.62 sexies, comma3, d.l. n.331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopoil 1 ° gennaio 2017, in quanto l’art.10, comma 1, della l. n.146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall’art.1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 20 0 7), continua a fareriferimento al detto art.62 sexies, che, pertanto, non può rite- nersiimplicitamente abrogato .

Al proposito (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del27/06/2022), non assume rilievo, per gli avvisi notificati succes- sivamenteal 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n.146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, inquanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo unainterpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzionedi mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione dellatipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adot- tata.7.Nel caso di specie, è vero che la motivazione della CTR dev’essere correttaex art. 384 u.c. cod. proc. civ. , nella parte in cui ritiene che la novella non sia applicabile al caso di specie in quanto l’anno di impostasarebbe anteriore al 1.1.2007 .

Tuttavia, nel suo esito ezio- logico,la decisione è rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati, dalmomento che richiede all’Agenzia, anche in relazione ad un av- visodi accertamento notificato dopo la modifica dell’art. 62 sexies, comma3, d.l. n.331 del 1993, di «evidenziare nel concreto - e pre- giudizialmente- che l’accertamento in contestazione è scaturito ap- punto da uno “scostamento” significativo tale da ribaltare l’onere probatorioa carico del contribuente» .

Inoltre, il giudice avvert e che tale onere non è stato assolto , attraverso un accertamento in fatto nonrevocabile in dubbio in questa sede, in assenza di specifico mo- tivo di ricorso per vizio motivazionale con allegazione di fatto deci- sivoe contrario non considerato dal giudice di appello. 8.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono com- pensatealla luce della evoluzione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30356 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 44; –controricorrente – Oggetto:studisettore – graveincongruenza avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia n .3298 / 25 /201 7 depositata il 12 settembre 201 7 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza n. 3298/25/17 depositata in data 12 settembre 2017la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’ap- pelloproposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accer- tamento II.DD. e IVA 2003, avverso la sentenza n. 391/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che , a sua volta , avevaaccolto il ricorso di Consiglio [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di gestionedi albergo e ristorante in Lampedusa e Linosa. 2.La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che la ripresa,fondata su studi di settore, non fosse giustificata, tra l’altro, dallapresenza di gravi incongruenze nella contabilità . 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agen- ziadeducendo un unico motivo. Il contribuente ha replicato deposi- tandocontroricorso che illustra con memoria. Consideratoche: 4.In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione di inammissi- bilitàformulata in controricorso, dal momento che con l’unico mezzo diimpugnazione l’Agenzia non chiede il riesame di questioni di fatto nonsindacabili in sede di legittimità, ma deduce la violazione di legge inrelazione ai presupposti per l’applicazione degli studi di settore; 5.Con un ’unic a censura - ex art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.10,l. n.146 del 1998, dell’art.62 - sexies, d.l. n.331 del 1993 edell’art.62, comma 1, d.lgs. n.546 del 1992, per non aver il giudice 3 correttamenteapplicato le modifiche apportate dall’art.1 l . n.269 del 2006, in vigore dal 1.1.2007, all’avviso di accertamento per cui è causa,notificato in data 16.5.2008. In particolare, l’Agenzia deduce che,per effetto della legge finanziaria 2007, lo scostamento dei dati dichiarati rispetto ai risultati degli studi di settore sia sufficiente a configurarela grave incongruenza di cui all’art.62 sexies, comma 3, d.l.n.331 del 1993. 6.Il motivo è infondato. Va infatti osservato (cfr. Cass. Sez. 5 - , Or- dinanzan. 18249 del 24/06/2021, conforme a Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 8854 del 29/3/2019 ) che , i n tema di accertamento basato suglistudi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounita- ria,il presupposto della “grave incongruenza” di cui all’art.62 sexies, comma3, d.l. n.331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopoil 1 ° gennaio 2017, in quanto l’art.10, comma 1, della l. n.146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall’art.1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 20 0 7), continua a fareriferimento al detto art.62 sexies, che, pertanto, non può rite- nersiimplicitamente abrogato . Al proposito (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del27/06/2022), non assume rilievo, per gli avvisi notificati succes- sivamenteal 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n.146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, inquanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo unainterpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzionedi mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione dellatipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adot- tata.7.Nel caso di specie, è vero che la motivazione della CTR dev’essere correttaex art. 384 u.c. cod. proc. civ. , nella parte in cui ritiene che la novella non sia applicabile al caso di specie in quanto l’anno di impostasarebbe anteriore al 1.1.2007 . Tuttavia, nel suo esito ezio- logico,la decisione è rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati, dalmomento che richiede all’Agenzia, anche in relazione ad un av- visodi accertamento notificato dopo la modifica dell’art. 62 sexies, comma3, d.l. n.331 del 1993, di «evidenziare nel concreto - e pre- giudizialmente- che l’accertamento in contestazione è scaturito ap- punto da uno “scostamento” significativo tale da ribaltare l’onere probatorioa carico del contribuente» . Inoltre, il giudice avvert e che tale onere non è stato assolto , attraverso un accertamento in fatto nonrevocabile in dubbio in questa sede, in assenza di specifico mo- tivo di ricorso per vizio motivazionale con allegazione di fatto deci- sivoe contrario non considerato dal giudice di appello. 8.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono com- pensatealla luce della evoluzione dell
Sentenza Cassazione n. 15344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris