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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 agosto 2022

Cassazione n. 47501/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] per la esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere e tratta di esseri umani, reati commessi dal 10 giugno 2012 al 17 luglio 2012, su ordine di esecuzione della Procura del Regno del Belgio relativa alla sentenza del 6 novembre 2013 del Tribunale di Prima istanza dei Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 4 settembre 2022 presso l'aeroporto di Fiumicino, diretto in India, suo paese di origine, è detenuto in carcere.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 18 -bis, 13, 10, 6 e 16 della

I. n. 69 del 2005) perché, invece, il ricorrente ha legami parentali ed affettivi in Italia, con un cugino e ne è accertata, in forza delle buste paga esibite e del permesso di soggiorno, la stabile e legittima presenza nel Paese.

Deduce che è controversa, dinanzi alla Corte di Giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, l'applicazione dell'art. 18 -bis

I. 65 del 2009 perché contiene la preclusione in maniera assoluta e automatica di rifiutare la consegna di cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano sul territorio, indipendentemente dai legami che essi presentino con quest'ultimo.

Una interpretazione avallata, altresì, da decisioni di questa Corte, che hanno accolto ricorsi di cittadini di paesi terzi valorizzandone il radicamento in presenza di diversi fattori quali la legalità della presenza in Italia, la distanza temporale dalla commissione del fatto; la fissazione in Italia della sede lavorativa con il pagamento degli oneri contributivi.

Denuncia, inoltre, errore nella individuazione del ricorrente quale autore del reato e l'immotivato rifiuto della Corte territoriale di acquisire la sentenza di condanna, pronunciata in assenza.

Infine, quale causa di illegittimità del procedimento, la mancata traduzione del mandato in lingua nota (inglese o panjabi) perché il mandato è presente in atti solo in lingua italiana e fiamminga. 3.11 difensore del ricorrente, che aveva chiesto la trattazione orale, ha depositato ulteriore documentazione e, in vista della trattazione dell'odierna udienza, ha fatto pervenire documentazione che ne attestava impedimento per motivi di salute, insistendo, comunque, per la trattazione in forma cartolare del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

La Corte di appello ha ritenuto insussistenti indicatori di collegamenti lavorativi, personali ed affettivi, ai sensi dell'art. 18 -bis

I. n. 69 del 2005.

La Corte di merito ha evidenziato che il consegnando era stato individuato e condannato in Belgio sulla scorta di operazioni di intercettazione che avevano ricostruito le attività di un gruppo dedito ad organizzare il trasporto e impiego, come lavoratori clandestini, di cittadini indiani nel [OSCURATO:PERSONA].

Il ruolo del ricorrente, indicato come Singh, era quello di fattorino di tali Jagga e Aman, oltre ad essere attivo nella fabbrica, ossia il luogo in cui le persone aspettavano di essere trasportati nel [OSCURATO:PERSONA].

E' stata, inoltre, verificata, a comprova della corretta individuazione del ricorrente come la persona condannata dalle autorità belga, la corrispondenza tra il cartellino fotosegnaletico allegato al mandato di arresto e le risultanze AFIS.

Non ha ritenuto sussistenti condizioni di radicamento del ricorrente in Italia poiché, al di là di un formale permesso di soggiorno con scadenza al 30 settembre 2022 e dello svolgimento di attività lavorativa per alcuni mesi (a partire del mese di novembre 2021), non ne è comprovata la stabilità ed effettività del radicamento nel Paese, conclusione avvalorata anche dalla modesta conoscenza della lingua italiana, che ha comportato la necessità di avvalersi di un interprete, e tenuto conto, altresì, che non sono sussistenti stabili legami affettivi e familiari in Italia essendo stata accertata la disponibilità all'accoglienza da parte di un cugino del ricorrente solo a partire dall'il agosto 2022.

La difesa del ricorrente ha richiamato la pendenza, dinanzi alla Corte di Giustizia, della questione rimessa dalla Corte Costituzionale italiana (ordinanza n. 217 del 2021) della interpretazione dell'art. 18-bis della

I. 69 del 2005 "nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di un Paese terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano" quando la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti potrà comunque essere eseguita in Italia.

Il ricorrente ha richiamato anche sentenze di questa Corte e, precisamente, una, in materia di mandato di arresto processuale, che ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello (Sez.

Feriale, n. 31721 del 23/08/2022, Safy, n.m.) perché non aveva valutato gli indici di radicamento in Italia della persona, appartenente a paese terzo; l'altra (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, Diallo, n.m.), riferita all'art. 18, lett. r, della

I. 69 del 2005, che aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino di paese terzo contro la sua consegna per la esecuzione di una condanna, sul rilievo della insussistenza dei presupposti di fatto utili a considerare il radicamento in Italia del ricorrente.

Secondo la prospettazione del ricorrente le decisioni di questa Corte confermerebbero che, anche in relazione a cittadino di paese terzo, il giudice deve accertare la sussistenza o meno di elementi che effettivamente ne denotano il radicamento in Italia, radicamento comprovato, nel caso in esame, dalla produzione documentale, esibita ai giudici territoriali e riproposta, con le memorie depositate in vista della trattazione dell'odierna udienza, e, fra queste, la presenza in Italia e la disponibilità all'accoglienza di un cugino del ricorrente.Rileva il Collegio che la Corte Costituzionale ha affermato che spetta innanzitutto alla Corte di Giustizia individuare lo standard di tutela dei diritti dei condannati al cui rispetto è subordinata la legittimità della disciplina del mandato di arresto, in conformità dei principi dettati dalla Carta e dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e che la previsione dell'art. 18-bis della

I. 69 del 2005, nella sua attuale formulazione, preclude in maniera assoluta ai giudici dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Paesi terzi che risiedano o dimorino sul suo territorio laddove la stessa Corte di Giustizia ha costantemente sottolineato che il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto stabilito dall'art. 4, punto 6 della decisione quadro mira a favorire l'incremento delle opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena.

E' stata sottolineata dal giudice delle leggi l'ampiezza della decisione quadro 2002/584/GAI - che non distingue tra cittadini europei e cittadini di paesi terzi - ai fini dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, e l'ampiezza del riconoscimento dei diritti fondamentali riconosciuto anche dalla giurisprudenza europea. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha devoluto alla Corte di Giustizia la indicazione di legami che possano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

L'esame della questione devoluta alla Corte di Giustizia è fissato al 15 dicembre 2022.

Nel caso in esame, tuttavia, l'infondatezza del ricorso, con riguardo ai presupposti utili a giustificare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 18-bis

I. cit. in ragione della non riscontrata sussistenza dei presupposti in fatto idonei a considerare il radicamento in Italia del ricorrente incide sulla stessa rilevanza della questione proposta dalla difesa.

Costituisce, infatti, dato pacifico nella giurisprudenza della Corte quello che la nozione di residenza, che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi e ha evidenziato, con significativi dati di fatto non smentiti dalla produzione difensiva che anzi li ribadisce, la presenza in Italia del ricorrente solo a partire dal mese di novembre 2021, un arco temporale decisamente troppo breve per inferirne una continuativa ed effettiva presenza nel territorio dello Stato, continuatività ed effettività che giustificano il motivo di rifiuto volto a favorire l'incremento delle opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena, e che deve essere verificata anche con riferimento ai rapporti di vita familiare.

Premesso che la nozione di vita familiare va calibrata sull'omologa previsione di cui all'art. 8 della CEDU che tutela il rapporto di consanguineità e la effettività del legame quale dimensione di vita personale e sociale e che, sia pure di rango privilegiato in relazione ai rapporti di coniugio o filiazione, non è irrilevante, in relazione ad altri legami familiari, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non idoneo a denotare l'apprezzabile stabilità ed effettività della presenza del ricorrente evidenziando che la coabitazione del consegnando con il cugino era stata ristretta da un brevissimo periodo temporale. 2.E' manifestamente infondato, con riguardo ai presupposti in fatto, il rilievo che il ricorrente non abbia potuto ricevere informazioni adeguate in merito al contenuto del mandato di arresto che è contenuto agli atti in lingua inglese che costituisce la lingua nazionale del paese di provenienza di [OSCURATO:PERSONA] 3.Ad analoga conclusione si deve pervenire anche con riferimento al motivo di ricorso che contesta la legittimità della consegna sul presupposto della carenza della documentazione allegata al mandato con riferimento alla sentenza di condanna per la quale si chiede l'esecuzione.

Al mandato di arresto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si applicano, infatti, le disposizioni recate dal d.

Igs. n. 10 del 2021 che ha abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della

I. 69 del 2005 in una logica di semplificazione della procedura conseguente, del resto, alla perimetrazione dei poteri di rifiuto del giudice in applicazione del principio di mutuo riconoscimento.

E', dunque, misura adeguata e sufficiente ai fini dei poteri di controllo rimessi all'autorità giudiziaria italiana, la previsione degli elementi contenuti nel mandato di arresto che deve contenere da solo tutti gli elementi necessari e, dunque, funge da provvedimento autosufficiente ai fini delle verifiche rimesse al giudice (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M, Rv. 282253).

Va, inoltre, rilevato che in appello non sono state dedotte questioni concernenti la esecutività della sentenza e la natura del procedimento svolto in Belgio, ai fini della celebrazione del giudizio in absentia, e le contestazioni della difesa, in merito alla corretta identificazione del ricorrente, sono state superate dalla Corte territoriale che, in sede di informazioni e accertamenti integrativi, ha acquisito il cartellino fotosegnaletico allegato al mandato di arresto dal quale, infine, risulta che le questioni sulla efficacia della sentenza in absentia possono essere proposte nell'ordinamento giuridico belga. 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] per la esecuzione della pena di anni quattro di reclusione per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere e tratta di esseri umani, reati commessi dal 10 giugno 2012 al 17 luglio 2012, su ordine di esecuzione della Procura del Regno del Belgio relativa alla sentenza del 6 novembre 2013 del Tribunale di Prima istanza dei Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA], arrestato il 4 settembre 2022 presso l'aeroporto di Fiumicino, diretto in India, suo paese di origine, è detenuto in carcere. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 18 -bis, 13, 10, 6 e 16 della I. n. 69 del 2005) perché, invece, il ricorrente ha legami parentali ed affettivi in Italia, con un cugino e ne è accertata, in forza delle buste paga esibite e del permesso di soggiorno, la stabile e legittima presenza nel Paese. Deduce che è controversa, dinanzi alla Corte di Giustizia, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, l'applicazione dell'art. 18 -bis I. 65 del 2009 perché contiene la preclusione in maniera assoluta e automatica di rifiutare la consegna di cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano sul territorio, indipendentemente dai legami che essi presentino con quest'ultimo. Una interpretazione avallata, altresì, da decisioni di questa Corte, che hanno accolto ricorsi di cittadini di paesi terzi valorizzandone il radicamento in presenza di diversi fattori quali la legalità della presenza in Italia, la distanza temporale dalla commissione del fatto; la fissazione in Italia della sede lavorativa con il pagamento degli oneri contributivi. Denuncia, inoltre, errore nella individuazione del ricorrente quale autore del reato e l'immotivato rifiuto della Corte territoriale di acquisire la sentenza di condanna, pronunciata in assenza. Infine, quale causa di illegittimità del procedimento, la mancata traduzione del mandato in lingua nota (inglese o panjabi) perché il mandato è presente in atti solo in lingua italiana e fiamminga. 3.11 difensore del ricorrente, che aveva chiesto la trattazione orale, ha depositato ulteriore documentazione e, in vista della trattazione dell'odierna udienza, ha fatto pervenire documentazione che ne attestava impedimento per motivi di salute, insistendo, comunque, per la trattazione in forma cartolare del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La Corte di appello ha ritenuto insussistenti indicatori di collegamenti lavorativi, personali ed affettivi, ai sensi dell'art. 18 -bis I. n. 69 del 2005. La Corte di merito ha evidenziato che il consegnando era stato individuato e condannato in Belgio sulla scorta di operazioni di intercettazione che avevano ricostruito le attività di un gruppo dedito ad organizzare il trasporto e impiego, come lavoratori clandestini, di cittadini indiani nel [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo del ricorrente, indicato come Singh, era quello di fattorino di tali Jagga e Aman, oltre ad essere attivo nella fabbrica, ossia il luogo in cui le persone aspettavano di essere trasportati nel [OSCURATO:PERSONA]. E' stata, inoltre, verificata, a comprova della corretta individuazione del ricorrente come la persona condannata dalle autorità belga, la corrispondenza tra il cartellino fotosegnaletico allegato al mandato di arresto e le risultanze AFIS. Non ha ritenuto sussistenti condizioni di radicamento del ricorrente in Italia poiché, al di là di un formale permesso di soggiorno con scadenza al 30 settembre 2022 e dello svolgimento di attività lavorativa per alcuni mesi (a partire del mese di novembre 2021), non ne è comprovata la stabilità ed effettività del radicamento nel Paese, conclusione avvalorata anche dalla modesta conoscenza della lingua italiana, che ha comportato la necessità di avvalersi di un interprete, e tenuto conto, altresì, che non sono sussistenti stabili legami affettivi e familiari in Italia essendo stata accertata la disponibilità all'accoglienza da parte di un cugino del ricorrente solo a partire dall'il agosto 2022. La difesa del ricorrente ha richiamato la pendenza, dinanzi alla Corte di Giustizia, della questione rimessa dalla Corte Costituzionale italiana (ordinanza n. 217 del 2021) della interpretazione dell'art. 18-bis della I. 69 del 2005 "nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di un Paese terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano" quando la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti potrà comunque essere eseguita in Italia. Il ricorrente ha richiamato anche sentenze di questa Corte e, precisamente, una, in materia di mandato di arresto processuale, che ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello (Sez. Feriale, n. 31721 del 23/08/2022, Safy, n.m.) perché non aveva valutato gli indici di radicamento in Italia della persona, appartenente a paese terzo; l'altra (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, Diallo, n.m.), riferita all'art. 18, lett. r, della I. 69 del 2005, che aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino di paese terzo contro la sua consegna per la esecuzione di una condanna, sul rilievo della insussistenza dei presupposti di fatto utili a considerare il radicamento in Italia del ricorrente. Secondo la prospettazione del ricorrente le decisioni di questa Corte confermerebbero che, anche in relazione a cittadino di paese terzo, il giudice deve accertare la sussistenza o meno di elementi che effettivamente ne denotano il radicamento in Italia, radicamento comprovato, nel caso in esame, dalla produzione documentale, esibita ai giudici territoriali e riproposta, con le memorie depositate in vista della trattazione dell'odierna udienza, e, fra queste, la presenza in Italia e la disponibilità all'accoglienza di un cugino del ricorrente.Rileva il Collegio che la Corte Costituzionale ha affermato che spetta innanzitutto alla Corte di Giustizia individuare lo standard di tutela dei diritti dei condannati al cui rispetto è subordinata la legittimità della disciplina del mandato di arresto, in conformità dei principi dettati dalla Carta e dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e che la previsione dell'art. 18-bis della I. 69 del 2005, nella sua attuale formulazione, preclude in maniera assoluta ai giudici dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Paesi terzi che risiedano o dimorino sul suo territorio laddove la stessa Corte di Giustizia ha costantemente sottolineato che il motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto stabilito dall'art. 4, punto 6 della decisione quadro mira a favorire l'incremento delle opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena. E' stata sottolineata dal giudice delle leggi l'ampiezza della decisione quadro 2002/584/GAI - che non distingue tra cittadini europei e cittadini di paesi terzi - ai fini dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, e l'ampiezza del riconoscimento dei diritti fondamentali riconosciuto anche dalla giurisprudenza europea. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha devoluto alla Corte di Giustizia la indicazione di legami che possano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. L'esame della questione devoluta alla Corte di Giustizia è fissato al 15 dicembre 2022. Nel caso in esame, tuttavia, l'infondatezza del ricorso, con riguardo ai presupposti utili a giustificare l'applicazione della disposizione di cui all'art. 18-bis I. cit. in ragione della non riscontrata sussistenza dei presupposti in fatto idonei a considerare il radicamento in Italia del ricorrente incide sulla stessa rilevanza della questione proposta dalla difesa. Costituisce, infatti, dato pacifico nella giurisprudenza della Corte quello che la nozione di residenza, che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313). Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi e ha evidenziato, con significativi dati di fatto non smentiti dalla produzione difensiva che anzi li ribadisce, la presenza in Italia del ricorrente solo a partire dal mese di novembre 2021, un arco temporale decisamente troppo breve per inferirne una continuativa ed effettiva presenza nel territorio dello Stato, continuatività ed effettività che giustificano il motivo di rifiuto volto a favorire l'incremento delle opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena, e che deve essere verificata anche con riferimento ai rapporti di vita familiare. Premesso che la nozione di vita familiare va calibrata sull'omologa previsione di cui all'art. 8 della CEDU che tutela il rapporto di consanguineità e la effettività del legame quale dimensione di vita personale e sociale e che, sia pure di rango privilegiato in relazione ai rapporti di coniugio o filiazione, non è irrilevante, in relazione ad altri legami familiari, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non idoneo a denotare l'apprezzabile stabilità ed effettività della presenza del ricorrente evidenziando che la coabitazione del consegnando con il cugino era stata ristretta da un brevissimo periodo temporale. 2.E' manifestamente infondato, con riguardo ai presupposti in fatto, il rilievo che il ricorrente non abbia potuto ricevere informazioni adeguate in merito al contenuto del mandato di arresto che è contenuto agli atti in lingua inglese che costituisce la lingua nazionale del paese di provenienza di [OSCURATO:PERSONA] 3.Ad analoga conclusione si deve pervenire anche con riferimento al motivo di ricorso che contesta la legittimità della consegna sul presupposto della carenza della documentazione allegata al mandato con riferimento alla sentenza di condanna per la quale si chiede l'esecuzione. Al mandato di arresto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si applicano, infatti, le disposizioni recate dal d. Igs. n. 10 del 2021 che ha abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della I. 69 del 2005 in una logica di semplificazione della procedura conseguente, del resto, alla perimetrazione dei poteri di rifiuto del giudice in applicazione del principio di mutuo riconoscimento. E', dunque, misura adeguata e sufficiente ai fini dei poteri di controllo rimessi all'autorità giudiziaria italiana, la previsione degli elementi contenuti nel mandato di arresto che deve contenere da solo tutti gli elementi necessari e, dunque, funge da provvedimento autosufficiente ai fini delle verifiche rimesse al giudice (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M, Rv. 282253). Va, inoltre, rilevato che in appello non sono state dedotte questioni concernenti la esecutività della sentenza e la natura del procedimento svolto in Belgio, ai fini della celebrazione del giudizio in absentia, e le contestazioni della difesa, in merito alla corretta identificazione del ricorrente, sono state superate dalla Corte territoriale che, in sede di informazioni e accertamenti integrativi, ha acquisito il cartellino fotosegnaletico allegato al mandato di arresto dal quale, infine, risulta che le questioni sulla efficacia della sentenza in absentia possono essere proposte nell'ordinamento giuridico belga. 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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