CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17400/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Valadier , n. 3 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 sono elettivamente domiciliati -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 5245 /201 9 , pubblicata in data31 dicembre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza n. 5245 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, che, confermando le sentenze di primo grado n. 9514/2017, n. 9602/17 en. 9603/17 emesse dal Tribunale di Milano, ha respinto gli appelli dalla stessa propostinei confronti d ell’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanzeresistono mediante controricorso, mentre la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede; in primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ha proposto opposizione avverso tre decreti ingiuntivi emessi su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., relativo a prestazioni di trasporto e distribuzione di stampati,di cui quest’ultima era divenuta affidataria in esito a gara europeaindetta dall’Istituto su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituendosi in giudizioed assumendo che il credito azionato era stato oggetto di riconoscimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], ha chiesto il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, la condanna dell’opponente al risarcimento del danno exart. 2043 cod. civ., in misura pari al credito ceduto; il Tribunale di Milano, con tre distinte sentenze, ha accolto le opposizioni e revocato i decreti ingiuntivi, ritenendo che la documentazione allegata non contenesse alcun riconoscimento di debito, e ha dichiara to inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte opposta sul rilievo che l’opponente non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale rispetto alla quale l’opposta avesse necessità di difendersi; le sentenze, impugnate con autonomi atti di appello da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., previa riunione, sono state confermate dalla Corte d’appello di Milano; in sintesi, il giudice di secondo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse offerto prova dell’adempimento delle prestazioni da parte della società cedente, non potendo considerarsi idonee a tal fine le fatture, le notificazioni ed accettazioni delle cessioni di credito, e, soprattutto, le dichiarazioni rese dal MEF, perché provenienti da soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale, considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi società in house providing del Ministero; ha, in oltre, negato l’ammissibilità della domanda ex art. 2043 cod. civ. , perché domanda nuova; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrative;Considerato che: con il primomotivo di impugnazione – rubricato: ‹‹Omesso esame di molteplici fatti decisivi e determinanti in ordine alla corretta posizione giuridica del MEF, in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5, dell’art. 360 c.p.c.›› - la ricorrente deduce che la Corte territoriale, limitandosi a prendere posizione sulla sola argomentazione concernente la qualifica dell’[OSCURATO:PERSONA] come società in house providingdel Ministero , av eva omesso di considerare il ruolo sostanziale svolto dal MEF, che non poteva essere ritenuto soggetto terzo; se pur soggetto distinto dall’[OSCURATO:PERSONA], doveva escludersi una alterità tra Mef e Poligrafico,dal momento che il secondo poteva ritenersi sostanzialmente società in house providing del primo; con il secondo motivosi denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione della normativa in tema di onere probatorio e, più in particolare, dell’art. 2697 c.c., 1988 c.c., 2730, 2731, 2735 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c., laddove la Corte di Appello ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni confessorie/ricognitive rese dal MEF e dei cd. ordini a regolarizzazione››; la decisione impugnata è censurata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la ricorrente non ave va adempiuto l’onere probatorio sulla stessa gravante, ed in particolare sia là dove è stata negata qualsiasi rilevanza giuridica alle dichiarazioni confessorie/ricognitive rese dal MEF (contenute nel verbale del 17 gennaio 2007 e nelle missive del 10 agosto 2007), nonostante il ruolo di beneficiario “pagatore” delle prestazioni dallo stesso svolto, sia laddove è stata esclusa valenza probatoria ai cd. ordini a regolarizzazione; con il terzo motivo, deducendo ‹‹omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5, dell’art. 360 c.p.c. laddove una molteplicità di prove ritualmente prodotte da UCF in ordine all’onus probandi su di sé gravante non abbia costituito, neppure implicitamente, oggetto di esame da parte del Giudice di merito››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare alcuni elementi probatori , ed in particolare, le attestazioni degli Enti periferici del MEF in ordine alla regolaritàdelle consegne e le dichiarazioni rese dal Poligrafico in data 15 novembre 2007 e 30 gennaio 2008, che confermavano l’esistenza del credito azionato in via monitoria; con il quarto motivo si censura la decisione gravata per ‹‹falsa applicazione degli artt. 645, secondo comma, e 183, quinto comma, c.p.c. in relazione al motivo di cui al primo comma e n. 4 dell’art. 360 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da UCF››; la ricorrente evidenzia che nei ricorsi monitori aveva invocato la violazione degli obblighi contrattuali, mentre nei giudizi di opposizione aveva esercitato (anche) una mera azione subordinata o alternativa e non una domanda riconvenzionale, senza ampliare il thema decidendum; la Corte d’appello aveva, quindi,errato nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, in quanto si trattava di domanda connessa a quella azionata nel procedimento monitorio, ammissibile in forza dell’eccezione di inadempimento svolta dall’opponente; con il quinto motivo si deduce ‹‹omessa e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3, dell’art. 360 c.p.c., laddove la Corte di Appello ha erroneamente qualificato il ruolo svolto dall’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alla domanda di risarcimento danni formulata da UCF››; assume la ricorrente che, nel caso di accoglimento dell’eccezione d’inadempimento, al debitore dovrebbe essere contestata la violazione delle regole di buona fede e collaborazione ed essere addebitata una responsabilità suscettibile di provocarne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal factor, per non avere tempestivamentefatto valere le eccezioni che solo in sede di opposizione erano state sollevate; con il sesto motivo, la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 5, dell’art. 360 cod. proc. civ.››, per averela Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimessione della causa in istruttoria, pure avanzata, sebbene avesse insistito perla riforma delle sentenze di primo grado nella parte in cui non avevano disposto le prove dedotte in primo grado, che erano determinanti e idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare certamente l’efficacia delle risultanze istruttorie offerte dalle controparti sulle quali si fondava il convincimento del giudice; rilevato che il quarto motivo pon e la questione se, nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, possa avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; e, in particolare, se possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda di risarcimento del danno; considerato che delle suddett e questioni sono state investite le Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023; ritenuto, pertanto, che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle question