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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 657/2010

ECLI:EU:T:2010:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009TJ0169_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Ltd, e la [OSCURATO:SOCIETA]. Dati della causa >lt>1

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008‑1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe

25. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009TJ0169_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Ltd, e la [OSCURATO:SOCIETA]. Dati della causa >lt>1 [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008‑1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe 25. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
Sentenza Corte di giustizia UE n. 657/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris