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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13898/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 10 ottobre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 933,33 la pena inflittagli in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo B), 110, 337, 61, n. 2, cod. pen. (capo C), 110 e 635, comma secondo, n. 3 (capo D).

2. L'Abiuso, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea affermazione della responsabilità dell'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635).

Inoltre, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato regi- strato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'im- putato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratte- ristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza).

Si è altresì precisato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023).Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno logicamente evidenziato la validità del riconoscimento operato dai ca- rabinieri di Noci, che avevano operato il suo inseguimento (vedi, in dettaglio, pag. 7 e ss. della sentenza impugnata), segnalando altresì ulteriori elementi probatori quali la descrizione fornita da [OSCURATO:PERSONA] e l'annotazione parziale del numero di targa dell'auto adoperata dai malviventi.

L'apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, è ben più artico- lato di quanto ritenuto dal ricorrente, il quale si limita a prospettare ipotesi alternative sull'affidabilità delle indicazioni delle forze dell'ordine.

Al contrario, nella sentenza impugnata si è legittimamente attribuito rilievo decisivo ad una prova atipica, in con- siderazione di tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di Gt elementi favorevoli al ricorrente e della mancata indicazione da parte del ricorrente di fattori valutabili positivamente.

Il ricorrente reitera le medesime censure prospettate con l'atto di appello, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 10 ottobre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 933,33 la pena inflittagli in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo B), 110, 337, 61, n. 2, cod. pen. (capo C), 110 e 635, comma secondo, n. 3 (capo D). 2. L'Abiuso, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'erronea affermazione della responsabilità dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). Inoltre, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato regi- strato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'im- putato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratte- ristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza). Si è altresì precisato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023).Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno logicamente evidenziato la validità del riconoscimento operato dai ca- rabinieri di Noci, che avevano operato il suo inseguimento (vedi, in dettaglio, pag. 7 e ss. della sentenza impugnata), segnalando altresì ulteriori elementi probatori quali la descrizione fornita da [OSCURATO:PERSONA] e l'annotazione parziale del numero di targa dell'auto adoperata dai malviventi. L'apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, è ben più artico- lato di quanto ritenuto dal ricorrente, il quale si limita a prospettare ipotesi alternative sull'affidabilità delle indicazioni delle forze dell'ordine. Al contrario, nella sentenza impugnata si è legittimamente attribuito rilievo decisivo ad una prova atipica, in con- siderazione di tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di Gt elementi favorevoli al ricorrente e della mancata indicazione da parte del ricorrente di fattori valutabili positivamente. Il ricorrente reitera le medesime censure prospettate con l'atto di appello, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deci
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