CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 2020
Cassazione n. 44979/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ravenna, emesso in data 11 gennaio 2021, con il quale é stata disposta la confisca della somma di 35 mila euro (oltreché di alcune marche da bollo e di oggetti vari) in relazione a delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina: delitto in relazione al quale era stata precedentemente emessa, in data 17 dicembre 2020, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e seguenti, cod.proc.pen.. 2. Il ricorrente articola due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato, con il quale il giudicante, per colmare una lacuna della sentenza di patteggiamento, ha separatamente disposto la confisca, così violando quanto stabilito dagli articoli 205 e 236 del codice penale. Ciò ha determinato un'ipotesi di abnormità, atteso che il provvedimento é stato reso al di fuori della partecipazione delle parti e restando preclusi sia il contraddittorio, sia l'esercizio del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione al percorso argomentativo seguìto dall'organo giudicante, secondo il quale il possesso della predetta somma di danaro sarebbe sproporzionato alle capacità reddituali del [OSCURATO:PERSONA], ciò che legittimerebbe l'applicazione dell'art. 240- bis cod.pen., che disciplina la cosiddetta confisca "per sproporzione". Obietta il ricorrente che la somma di danaro era stata rinvenuta presso nella camera da letto di una delle figlie del [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'unità immobiliare ove la stessa vive con la madre, separata da anni dall'odierno ricorrente, al quale é unicamente consentito di utilizzare prevalentemente la mansarda dell'immobile. Dunque la somma de qua non era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Censura poi l'esponente che fra la predetta somma e il reato a lui contestato possa ravvisarsi alcun nesso di pertinenzialità, stante la mancanza di evidenze al riguardo; né vo sono elementi per poter argomentare la riconducibilità della somma ad altre ipotesi di reato, come ad esempio a presunte attività usurarie. Il ricorrente afferma di avere percepito, in poco più di un anno, circa 44 mila euro di proventi da attività lavorativa, e fornisce altresì elementi dimostrativi della sua capacità economica e della carenza di giustificazioni ai fini della disposta confisca. 3. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente. Come correttamente osservato dal ricorrente, l'indirizzo ampiamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, e qui condiviso, propende per la sicura illegittimità (o addirittura per l'abnormità) del provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa é possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886; vds. anche Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004, e Sez. 6, Sentenza n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572, relative a confisca disposta successivamente a sentenza a pena patteggiata; nonché Sez. 6, Sentenza n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578). Nel caso di specie, quindi, non poteva il giudicante disporre la confisca con separato provvedimento, giustificando tale statuizione con l'omessa statuizione nell'ambito della precedente sentenza a pena patteggiata. Peraltro, quand'anche si aderisse all'altro, difforme orientamento della Corte, che si richiama a Sez. U., n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 (secondo il quale all'omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali), deve constatarsi che nella specie il provvedimento integrativo emesso dal G.i.p. ravennate non é stato adottato nell'ambito del procedimento camerale ex artt. 127 e 130 cod.proc.pen., bensì autonomamente e inaudita altera parte. Ciò che rende comunque il provvedimento in esame oggettivamente illegittimo, atteso che il potere dell'organo giudicante di provvedere d'ufficio in ordine alla confisca si era consumato con la pronunzia della sentenza. 4. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma il 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il Presidente (Giuse vi