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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 28858/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22728/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], conl’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: rimborso 12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF -controricorrente- avverso lasentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia , Sez.

Staccata di Catania, n. 1304/06/22, depositata il 14 febbraio 2022,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice di prossimità ivi impugnando il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso avente ad oggetto il 90% delle imposte versate per il triennio 1990/1992, presentata in data 31.03.2008 per l’importo di euro 4.210,73.

2. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, pur nella misura dimidiata del 50% in applicazione dell’art. 16 octies d.l. 91/2017.

La contribuente insorgeva così in appello lamentando l’erroneità della decisione per aver la CTP ritenuto applicabile la disciplina in commento anche al giudizio di merito.

Costituitosi l’Ufficio, la CTR si limitava a confermare la decisione di primo grado, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto buon governo del d.l. n. 91/2017 alla luce del limitedi spesa ivi previsto.

3. Invoca la cassazione della sentenza la parte contribuente che si affida a tre motivi di ricorso e sui quali insiste con memoria depositata telematicamente in vista dell’udienza e nella quale chiede la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.

4. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF 1.1 In sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR reso una laconica sentenza con cui si sarebbe limitata ad un generico richiamo del d.l. n. 91/2017, senza pronunciarsi sulle doglianze svolte, in particolare quella per cui la disciplina in commento potrebbe venire in rilievo solo nella successiva fase di esecuzione e/o di ottemperanza.

Di tal via la sentenza resa dalla CTR sarebbe affetta da motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1, co. 665 L. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octies d.l. n.91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017. 2.1 In sintesi critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto applicabile al giudizio di merito l’art. 16 octies D.L. 91/2017 e ciò benché la disciplina in commento potesse trovare applicazione solo nella successiva fase di esecuzione e/o di ottemperanza, anche alla luce dei precedenti di questa Corte.

3. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti. 3.1 È invero ormai ius receptum quello per cui «i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dall'art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L.n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., fra le altre, Cass.n.28071/2018).

È stato altresì affermato che tale modifica, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento 12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF amministrativo di rimborso (Cass. n. 4570 del 21/02/2020).

Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza» (cfr. Cass., VI, n. 28882/2022).

4. Con il terzo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.

La CTR avrebbe invero dovuto accogliere il ricorso in appello e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese anziché compensarle. 4.1 Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi e dalla cassazione della sentenza impugnata e conseguente rinvio della sentenza alla Corte di giustizia tributaria di II grado competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese.

PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22728/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], conl’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: rimborso 12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF -controricorrente- avverso lasentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia , Sez. Staccata di Catania, n. 1304/06/22, depositata il 14 febbraio 2022,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice di prossimità ivi impugnando il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso avente ad oggetto il 90% delle imposte versate per il triennio 1990/1992, presentata in data 31.03.2008 per l’importo di euro 4.210,73. 2. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, pur nella misura dimidiata del 50% in applicazione dell’art. 16 octies d.l. 91/2017. La contribuente insorgeva così in appello lamentando l’erroneità della decisione per aver la CTP ritenuto applicabile la disciplina in commento anche al giudizio di merito. Costituitosi l’Ufficio, la CTR si limitava a confermare la decisione di primo grado, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto buon governo del d.l. n. 91/2017 alla luce del limitedi spesa ivi previsto. 3. Invoca la cassazione della sentenza la parte contribuente che si affida a tre motivi di ricorso e sui quali insiste con memoria depositata telematicamente in vista dell’udienza e nella quale chiede la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. 4. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF 1.1 In sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza per aver la CTR reso una laconica sentenza con cui si sarebbe limitata ad un generico richiamo del d.l. n. 91/2017, senza pronunciarsi sulle doglianze svolte, in particolare quella per cui la disciplina in commento potrebbe venire in rilievo solo nella successiva fase di esecuzione e/o di ottemperanza. Di tal via la sentenza resa dalla CTR sarebbe affetta da motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1, co. 665 L. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octies d.l. n.91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017. 2.1 In sintesi critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto applicabile al giudizio di merito l’art. 16 octies D.L. 91/2017 e ciò benché la disciplina in commento potesse trovare applicazione solo nella successiva fase di esecuzione e/o di ottemperanza, anche alla luce dei precedenti di questa Corte. 3. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti. 3.1 È invero ormai ius receptum quello per cui «i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dall'art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L.n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., fra le altre, Cass.n.28071/2018). È stato altresì affermato che tale modifica, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento 12 –22728-2022 – 21/09 /2023 MMF amministrativo di rimborso (Cass. n. 4570 del 21/02/2020). Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza» (cfr. Cass., VI, n. 28882/2022). 4. Con il terzo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La CTR avrebbe invero dovuto accogliere il ricorso in appello e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese anziché compensarle. 4.1 Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi e dalla cassazione della sentenza impugnata e conseguente rinvio della sentenza alla Corte di giustizia tributaria di II grado competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese. PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche i
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