CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di appropriazione indebita; secondo l'attività di indagine era emerso che l'indagato presentava ai vari clienti i preventivi per l'installazione di infissi, richiedeva il pagamento di acconti (e talvolta del saldo) e poi ometteva di procedere con i lavori prospettando giustificazioni che di fatto celavano una reale e totale inadempienza. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pistoia, osservando che il Tribunale del riesame era partito da premesse giuridiche esatte, ma erroneamente applicate al caso di specie: l'elemento differenziante tra ipotesi astratta e quella concreta consisteva nella circostanza che Bianchi non produceva gli infissi commissionati, ma li acquistava presso terzi per curarne l'installazione per cui, al momento della commessa, riceveva denaro con uno specifico vincolo di destinazione (l'acquisto degli infissi), denaro che non era -come sostenuto dal Tribunale- un mero anticipo sul prezzo futuro, ma aveva la funzione di acquistare i manufatti che poi Bianchi avrebbe installato; non si poteva poi non considerare che si era in presenza non di un evento episodico, bensì di una condotta ripetutamente attuata, attraverso la quale evidentemente Bianchi sovvenzionata fa propria attività imprenditoriale. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l'ordinanza del Tribunale era contraddittoria ed illogica anche nella parte in cui escludeva la configurabilità del reato di truffa, visto che Bianchi non risultava inadempiente alle obbligazioni assunte per ragioni di carattere meramente contingente, ma in attuazione di uno schema contratto per anni a discapito dei clienti per i quali neanche effettuava gli ordini di acquisto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Corrette sono, infatti, le osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente, in quanto, se è vero che una parte del denaro ricevuto da Bianchi andava a coprire il lavoro necessario per l'installazione degli infissi, è anche vero che la rimanente parte era destinata all'acquisto degli stessi e quindi aveva un preciso vincolo di destinazione; in caso di violazione della specifica destinazione di scopo che alla somma hanno dato le parti, è ipotizzabile il reato di appropriazione indebita, come costantemente ritenuto da questa Corte (vedi Sez.2, n.37820 Rv 280465, richiamata in ricorso); pertanto, la valutazione del Tribunale in punto di applicazione dell'art. 646 cod. pen. è errata, non avendo tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Si deve inoltre rilevare che il cospicuo numero degli episodi contenuti nel capo di incolpazione pone fortemente in dubbio il fatto che gli inadempimenti di Bianchi fossero dovuti a "ragioni di carattere contingente", come sostenuto nel provvedimento impugnato, quanto piuttosto ad un collaudato schema, che porterebbe ad ipotizzare il reato di truffa. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame su quanto evidenziato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 30