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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha applicato, su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati ascrittigli, ai capi B (artt. 110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 2, n. 1 Legge fall., 223, comma 1 e 2 n. 2 Legge fall., per l'esecuzione di operazioni distrattive ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), L (110 cod. pen., 236, comma 2 n. 1, Legge fall., 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, Legge fall. per operazioni distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e M (110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, Legge fall., operazioni relative alla distrazione in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 16 dicembre 2013) con il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, oltre alle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. nella durata di anni dieci, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

1.1. Il Tribunale giungeva alla pena indicata, partendo da quella base di anni tre di reclusione, reputato più grave il reato di cui al capo B, ridotta per effetto del bilanciamento con le circostanze aggravanti, ad anni due mesi sei di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2, cod., ridotta di un terzo per il rito.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, rilevando che, nonostante l'intervenuta applicazione di pena concordata e del beneficio della sospensione condizionale della stessa, erano state irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci, senza motivazione.

Ciò tenuto conto del tenore letterale della previsione di cui all' art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non rientrando i reati contestati tra quelli per i quali è prevista eccezione, a mente dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen. 2.1.Con un secondo motivo in via subordinata, si censura il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, senza tenere conto della pronuncia della Corte Cost. n. 222 del 5.12.2018, nonché, nella determinazione di tale durata, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al capo che statuisce l'applicazione delle pene accessorie, con eliminazione delle medesime in conformità all'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La pena accessoria applicata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. è stata irrogata in violazione della previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., secondo il quale non si possono applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie.

L'art. 445 cod. proc. pen., come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede eccezioni a tale inapplicabilità, rappresentate da quelle ipotesi espresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dalla suddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 317-bis cod. pen., non ricorrenti nel caso al vaglio.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato secondo un indirizzo ormai consolidato, che nell'ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, di una pena detentiva non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni; Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470, fattispecie corrispondente a quella in esame; Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094).

Analogo ragionamento riguarda le pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005).

2.2. Alla stregua di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, il giudice del merito non poteva applicare le sanzioni accessorie irrogate, che dunque sono illegali in quanto al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore. 2.3.Tanto, consente a questa Corte di legittimità, di provvedere direttamente all'eliminazione delle pene accessorie indicate, a mente dell'art. 620, comma 1, lett.

I, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).

3. Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, è assorbita la seconda censura dedotta (comunque corretta) relativa all'intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle pene accessorie fallimentari, attuato attraverso la pronuncia n. 222 del 2018, di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui prevede la misura obbligatoria decennale di dette pene e non, piuttosto, la graduazione da parte del giudice fino a dieci anni.

Pronuncia che va letta congiuntamente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale, inflitta ex art. 37 cod. pen., con ciò determinandosi un corrispondente onere motivazionale del giudice che deve commisurarla secondo i parametri di cui all'art. 133 cit.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216 UC che elimina.

Così deciso il 2/12/2021 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] M sich lli CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha applicato, su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati ascrittigli, ai capi B (artt. 110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 2, n. 1 Legge fall., 223, comma 1 e 2 n. 2 Legge fall., per l'esecuzione di operazioni distrattive ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), L (110 cod. pen., 236, comma 2 n. 1, Legge fall., 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, Legge fall. per operazioni distrattive in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e M (110, 81, comma 2, 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, Legge fall., operazioni relative alla distrazione in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 16 dicembre 2013) con il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, oltre alle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. nella durata di anni dieci, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. Il Tribunale giungeva alla pena indicata, partendo da quella base di anni tre di reclusione, reputato più grave il reato di cui al capo B, ridotta per effetto del bilanciamento con le circostanze aggravanti, ad anni due mesi sei di reclusione, aumentata di mesi tre di reclusione per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2, cod., ridotta di un terzo per il rito. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, rilevando che, nonostante l'intervenuta applicazione di pena concordata e del beneficio della sospensione condizionale della stessa, erano state irrogate le pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci, senza motivazione. Ciò tenuto conto del tenore letterale della previsione di cui all' art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non rientrando i reati contestati tra quelli per i quali è prevista eccezione, a mente dell'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen. 2.1.Con un secondo motivo in via subordinata, si censura il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, senza tenere conto della pronuncia della Corte Cost. n. 222 del 5.12.2018, nonché, nella determinazione di tale durata, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al capo che statuisce l'applicazione delle pene accessorie, con eliminazione delle medesime in conformità all'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La pena accessoria applicata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. è stata irrogata in violazione della previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen., secondo il quale non si possono applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie. L'art. 445 cod. proc. pen., come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede eccezioni a tale inapplicabilità, rappresentate da quelle ipotesi espresse nel comma 1-ter del medesimo art. 445 del codice di rito (inserito dalla suddetta novella legislativa), richiamato dal primo comma di detta disposizione e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 317-bis cod. pen., non ricorrenti nel caso al vaglio. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato secondo un indirizzo ormai consolidato, che nell'ipotesi di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, di una pena detentiva non superiore ai due anni è preclusa l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni; Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470, fattispecie corrispondente a quella in esame; Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Marzorati, Rv. 262094). Analogo ragionamento riguarda le pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005). 2.2. Alla stregua di tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, il giudice del merito non poteva applicare le sanzioni accessorie irrogate, che dunque sono illegali in quanto al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore. 2.3.Tanto, consente a questa Corte di legittimità, di provvedere direttamente all'eliminazione delle pene accessorie indicate, a mente dell'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831). 3. Alla luce dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, è assorbita la seconda censura dedotta (comunque corretta) relativa all'intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle pene accessorie fallimentari, attuato attraverso la pronuncia n. 222 del 2018, di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui prevede la misura obbligatoria decennale di dette pene e non, piuttosto, la graduazione da parte del giudice fino a dieci anni. Pronuncia che va letta congiuntamente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale, inflitta ex art. 37 cod. pen., con ciò determinandosi un corrispondente onere motivazionale del giudice che deve commisurarla secondo i parametri di cui all'art. 133 cit. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216 UC che elimina. Così deciso il 2/12/2021 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] M sich lli CORTE DI CASSAZIONE
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