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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1962

ECLI:EU:C:1962:16
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61961C0017 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

25 maggio 1962 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Rinunzierò, come hanno fatto del resto le ricorrenti, ad esporre sia pure in modo sommario la storia del sistema di perequazione per il rottame importato ed in ispecie delle contestazioni alle quali ha dato luogo l'imposizione del «rottame di gruppo».

Con le due sentenze SNUPAT del 17 luglio 1959 e del 22 marzo 1961 mi sembra voi abbiate risolto la maggior parte delle questioni di principio sorte in questo campo, di guisa che le attuali ricorrenti si trovano impegnate, per così dire, in un combattimento di retroguardia, nel quale danno tuttavia prova di una maestria tanto più degna d'elogio se si considerano le difficoltà implicite in questa sorta di combattimenti.

Prima di entrare nel merito, vorrei fare un'osservazione a proposito della ricevibilità dei ricorsi, benchè l'[OSCURATO:PERSONA] non l'abbia formalmente contestata.

Ciascuna delle ricorrenti è una holding , diciamo una «società capogruppo», e come tale controlla sia imprese che producono acciaio ed impiegano rottame, sia imprese di trasformazione presso le quali il rottame viene ricuperato.

Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], agli effetti del sistema di perequazione, la capogruppo non è un'impresa ai sensi dell'articolo 80: lo è soltanto l'affiliata che impiega il rottame e che è l'unica tenuta a versare i contributi.

Ciò posto, ci si deve chiedere se la capogruppo sia nella specie legittimata ad agire.

Il dubbio non è fuori luogo giacchè, a norma dell'articolo 33, il ricorso di legittimità può essere proposto soltanto da un «impresa o da un'associazione d'imprese, e d'altro lato la nozione di impresa ai sensi del presente [OSCURATO:PERSONA]», ossia anche agli effetti dell'articolo 33, è definita dall'articolo

80. Penso non si tratti di un'obiezione capitale.

Infatti, anche accogliendo la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la nozione d'impresa agli effetti del consorzio di perequazione (tornerò su questo punto), si può ammettere, senza cadere in contraddizione, che una questione di principio riguardante il gruppo nel suo complesso venga trattata in sede amministrativa dalla capogruppo e che questa, dopo essersi rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] e averne ricevuto una risposta avente carattere di decisione, impugni il provvedimento davanti alla Corte: è evidente che essa ha interesse ad agire, anche se i contributi sono dovuti dalle sue affiliate.

Si può dunque ragionevolmente ammettere che essa sia in questo caso un' «impresa» ai sensi del combinato disposto degli articolo 80 e 33, e come tale sia legittimata ad agire alla stessa stregua, ad' esempio, di un'associazione d'imprese.

Per quanto riguarda il. merito della controversia, mi permetterò di trattare le varie questioni secondo un ordine logico, anziché esaminare i tre ricorsi uno dopo l'altro.

Benché i patroni delle ricorrenti, soprattutto nella fase orale, abbiano posto l'accento su aspetti diversi, i punti controversi sono infatti in linea di massima gli stessi, fatte salve alcune questioni particolari, quali ad esempio le clausole di risèrva della proprietà.

L'ordine nel quale esaminerò le varie censure è perciò il seguente : 1 o Se la tassazione del rottame di cui è causa sia in contrasto con le decisioni di base che reggono il sistema di perequazione. 2 o In caso negativo, se le decisioni di base siano illegittime perchè in contrasto col [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo plinto , le ricorrenti sostengono: 1 o che il rottame in contesto non è «rottame d'acquisto» — che è il solo tassabile — e ciò per due ragioni : a) non vi è che un'unica impresa, cioè la capogruppo ; b) non vi è acquisto in senso giuridico; 2 o che l'imposizione del rottame implica una discriminazione.

Circa il secondo punto (sul quäle la Mannesmann insiste in modo particolare), le ricorrenti assumono che la tassazione implica una discriminazione rispetto alle imprese concorrenti i cui stabilimenti sono tutti contraddistinti dalla stessa ragione sociale: queste imprese dovrebbero essere quindi tassate alla stessa stregua delle ricorrenti e, qualora le decisioni di base non consentano di far ciò, si dovrebbe ritenere che esse sono illegittime.

A — Legittimità della tassazione rispetto alle decisioni-regolamento di base

1. — [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUISTO

a) La nozione d'impresa Nella prima sentenza SNUPAT la Corte, dovendo distinguere il «rottame d'acquisto» dalle «risorse proprie», ha preso le mosse dal principio che i contributi di perequazione sono dovuti in ragione del consumo di rottame, non già per il fatto di partecipare al mercato del rottame; di conseguenza, tutti i consumatori sono tenuti a versare i contributi destinati a finanziare la perequazione.

L'esenzione delle risorse proprie assume così l'aspetto di un'eccezione — giustificata, secondo la Corte — ma da interpretarsi in senso restrittivo; essa non può essere estesa al rottame detto «di gruppo» che va considerato come rottame d'acquisto.

Questa prima sentenza afferma implicitamente che, agli effetti del sistema di perequazione o almeno per Quanto riguarda la riscossione dei contributi, la nozione d'impresa è connessa alla personalità giuridica, non già all'unità economica.

La seconda sentenza SNUPAT lo conferma poi nel modo più categorico ed in senso generale.

Vi si legge infatti che (pag. 140-147 dell'ed. it.) : il concello d'impresa a sensi del Trattalo s'identifica con quello di persona fisica o giuridica, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si richiama essenzialmente a tale concetto per determinare quali siano i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario.

Più avanti (pag. 148), a proposito della Hoogovens e della Breedband, è detto : … in realtà non si tratta di una sola impresa, bensì di due società giuridicamente distinte, fornite ciascuna di personalità giuridica.

Non si potrebbe essere più chiari: due società giuridicamente distinte, le quali esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio, sono necessariamente due imprese ai sensi dell'articolo

80. Stando così le cose, mi sembra inutile seguire le parti — soprattutto la Klöckner, che ha concentrato i suoi sfòrzi su questo punto — nella discussione relativa al grado d'integrazione del gruppo: partecipazione totale o quasi totale al capitale delle affiliate, dire zione unitaria, accertamento complessivo agli effetti dell'imposta sul fatturato, politica degli investimenti riservata esclusivamente alla capogruppo con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha del resto trattato a questo proposito, esistenza di una «Organschaft», di contratti di assorbimento dei profitti e di accollo delle perdite, di clausole vietanti l'acquisto di rottame all'esterno, ecc.

Tutti questi argomenti sono stati esplicitamente o implicitamente disattesi dalla vostra giurisprudenza, la quale ha condannato in modo definitivo ed incondizionato il concetto di «rottame di gruppo», ed ha invece fatto propria la nozione d'impresa che ho testè ricordato, identificandola con la persona giuridica.

È senza dubbio questo il motivo per cui in corso di causa si è sostenuto un'altra tesi, magistralmente svolta dal Prof.

Aubin, patrono della [OSCURATO:PERSONA]: essa consiste nell'ammettere che, secondo la giurisprudenza della Corte, solo una persona giuridica può essere un'impresa, sostenendo però che tale qualità — di cui il gruppo è privo — spetta alla capogruppo.

Questa soltanto eserciterebbe un'attività produttiva, cioè possederebbe i requisiti essenziali dell'impresa, vale a dire la direzione della propria attività, il potere di disporre dei fattori della produzione, l'assunzione del rischio.

Per definire le risorse proprie, la nozione di proprietà sarebbe insufficiente.

La ratio legis dell'esenzione delle risorse proprie sarebbe che un'impresa, nella sua attività produttiva, può nuovamente immettere il rottame nel ciclo produttivo (come la Corte ha del resto affermato) ; questo processo non trarrebbe origine dalla proprietà individuale, bensì dal potere del gruppo, espressione di una volontà collettiva concentrata nella capogruppo.

Signori, questa tesi, per quanto svolta in modo estremamente brillante, non fa che ripetere argomenti ben noti, relativi all'unità economica del gruppo ed alle conseguenze giuridiche che il diritto tedesco trae, in maggiore o minor misura, da. questa unità.

Agli effetti del [OSCURATO:PERSONA] e della vostra giurisprudenza essa mi sembra inconferente.

L'articolo 80 definisce infatti le imprese come «quelle che esercitano un'attività di produzione nel settore del carbone e dell'acciaiò».

A mente dell'articolo 80 l'impresa — che non può non essere una persona fisica o giuridica soggetto di diritti, come insegna la vostra giurisprudenza — è evidentemente soltanto quella nei cui stabilimenti viene elaborato uno dei prodotti elencati nell'allegato I (il quale definisce le espressioni «carbone» e «acciaio»).

Ciò è particolarmente vero per la riscossione del prelievo generale clic «è dovuto da ciascuna impresa, sul tonnellaggio della sua produzione imponibile» (art. 4, n.

I della decisione 3-52), come ho avuto occasione di ricordare concludendo nelle cause Phoenix-Rheinrohr, ecc. (Racc.

V, pag. 186).

Suppongo che i versamenti per il prelievo siano effettuati dalle affiliate, non già dalla capogruppo.

Lo stesso deve avvenire per i contributi di perequazione i quali rappresentano un debito della società produttrice di acciaio da porsi in relazione con la quantità di rottame d'acquisto ch'essa impiega nei propri stabilimenti.

Trattandosi del consumo di rottame, criterio decisivo è qui l'attività industriale di produzione , non già l'attività finanziaria ed amministrativa esercitata dalla holding.

Il rottame è quindi una « risorsa propria. » dell'affiliata, non già della capogruppo, e, qualora il rottame provenga dalle cadute di un'altra affiliata che fabbrica un altro prodotto, si tratta senza dubbio di rottame d'acquisto.

b) La pretesa assenza di acquisto in senso giuridico Signori, esiterei ad avventurarmi sul terreno del diritto civile tedesco se il criterio privatistico fatto proprio dalla vostra giurisprudenza non mi obbligasse a seguire le parti su tale terreno.

Esaminerò anzittuto il caso [OSCURATO:PERSONA] che vi è stato illustrato dal Prof.

Aubin.

È stata invocata una clausola di riserva della proprietà, assertivamente contenuta nella lettera inviata il 29 agosto 1963 dalla Westfalenhütte di Dortmund alla [OSCURATO:PERSONA] — e che è stata prodotta — lettera in cui si legge il seguente passo (traduco) : «Le cadute provenienti dalla lavorazione di questo materiale, cadute che Voi non potete utilizzare, e gli altri residuati non Vi. sono venduti; queste rimanenze restano di nostra proprietà e Vi saranno quindi accreditate a prezzo di rottame in contropartita delle forniture di semi-prodotti, non appena ci sarà nota la quantità delle rimanenze stesse, Vi preghiamo di aver cura che le cadute e gli altri residuati inutilizzabili provenienti dalle nostre consegne siano mantenute separate dalle cadute provenienti dalla trasformazione di prodotti che ricevete da terzi».

Secondo la ricorrente, una siffatta riserva della proprietà sarebbe conforme all'articolo 950 del codice civile tedesco, a norma del quale : «Chi, lavorando o trasformando una o più matèrie, produce una cosa mobile nuova, ne acquista la proprietà, a meno che il valore della lavorazione o della trasformazione sia notevolmente inferiore a quello della materia », come nel nostro caso.

Si tratterebbe comunque di una norma non imperativa la quale permetterebbe alle parti di regolare contrattualmente nel modo desiderato la questione della proprietà.

A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] oppone un'altra disposizione del codice civile, l'articolo 93, il quale recita : Le parti costitutive di una cosa che non possono essere separate senza che l'una o l'altra vada distrutta o rimanga modificata nella sua natura (parti costitutive essenziali) non possono costituire oggetto di diritti distinti, donde conseguirebbe che, fino a quando il lingotto d'acciaio non è stato trasformato, non vi possono essere due distinti diritti di proprietà che si esercitino, l'uno sul rottame che sarà in seguito ricuperato sotto forma di cadute, l'altro sulla restante parte del lingotto.

L'articolo 93 sarebbe poi una norma imperativa non derogabile dalle parti.

A questo proposito, nel commento al codice civile di Staudinger (Vol.

II, 2 a parte, pag. 226) si legge : ' Non è possibile riservarsi la proprietà di una parte costitutiva essenziale di una cosa (cfr. art. 93). [OSCURATO:PERSONA] ribatte a questa eccezione sostenendo che sul lingotto non graverebbero affatto due distinti diritti.

Esso rimar rebbe di proprietà dell'acciaieria fino al momento della transformazione e la società che lo trasforma ne acquisterebbe la proprietà solo dopo la trasformazione (naturalmente, soltanto la proprietà del nuovo prodotto uscito dalla trasformazione) ; il rottame di caduta non avrebbe quindi mai cessato di appartenere all'acciaieria alla quale viene reso.

Signori, questa costruzione non mi sembra affatto aderente alla stessa clausola di riserva della proprietà.

Non dimentichiamo che questa dice : « le cadute provenienti dalla lavorazione di questo materiale … e gli altri residuati non vi sono venduti »; ciò significa riconoscere che il resto del lingotto viene venduto.

Si tratta quindi senza dubbio della riserva della proprietà di una parte costitutiva essenziale di una cosa la quale non può essere separata senza distruzione o senza alterazione — per dirla con l'articolo 93 — riserva che è in contrasto con questo articolo.

In realtà, fra le due società tutto si svolge come se alla cessione del semi-prodotto, diciamo del lingotto, alla società trasformatrice facesse seguito la cessione, da parte di quest'ultima, del rottame di caduta alla società che possiede l'acciaieria, con conguaglio delle partite fra le due società.

La lettera del 29 agosto 1953 dispone infatti che le rimanenze «Vi saranno accreditate a prezzo di rottame in contropartita delle forniture di semi-prodotti».

Vi si parla perciò anzitutto del prezzo del sémi-prodotto fornito (evidentemente nello stato in cui si trova, ivi compreso il rottame non individualizzato che ne verrà in seguito ricavato) indi, una volta noto il peso delle cadute ricuperate, si «accredita» alla società trasformatrice il valore del rottame reso all'acciaieria: quest'ultima operazione non è forse precisamente una consegna di rottame contro un prezzo ? Ci si può infine chiedere, a titolo accessorio, se la frase finale, in cui è fatto obbligo alla società trasformatrice di mantenere separate le cadute provenienti dalle consegne dell'acciaieria, evitando di confonderle con quelle provenienti dalla trasformazione di prodotti ricevuti da terzi, contenga una prescrizione alla quale si può sempre e facilmente ottemperare e se sia in ogni caso agevole controllarne l'osservanza.

Fin qui per la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la Mannesmann, la situazione che emerge dal documento prodotto (contratto del 23 dicembre 1957 fra la Mannesmann-Hüttenwerke e la Mannesmann-Röhrenwerke) è ancora più chiara.

Vi si dice infatti che la prima «consegna per la trasformazione… dei prodotti grezzi» alla seconda, contro un prezzo di conto: è evidente che la società incaricata della trasformazione (eccettuata l'ipotesi della lavorazione per conto, che però nessuno ha sostenuto, ricorra nella fattispecie), acquista il prodotto grezzo, nello stato in cui si trova, e ne diviene proprietaria prima della trasformazione, non già dopo; la riserva della proprietà fatta dall'acciaieria e relativa al rottame che si trova «in potenza» nel prodotto grezzo è quindi in contrasto con l'articolo 93 del codice civile germanico.

Per finire su questo punto aggiungerò che, se la Corte avesse qualche dubbio circa una questione retta esclusivamente dal diritto privato di uno stato membro, sarebbe lecito chiedersi se non debba in tal caso rinviarla ai giudici di tale Stato affinchè la risolvano in via pregiudiziale.

Questo è quanto avviene in Francia per le questioni di stato o di proprietà, che sono sottratte ai giudici amministrativi, qualora la controversia principale renda necessaria la loro risoluzione.

Ritengo tuttavia non sia il caso di farlo nella specie.

Benché la vostra giurisprudenza in materia di perequazione si sia attenuta strettamente ad un criterio di diritto privato, mi sembra infatti che vi sia ancora a questo proposito un certo margine di autonomia.

Non si possono dimenticare le finalità in vista delle quali sono state emanate le disposizioni-regolamento relative all'imponibile ed alla determinazione-dei contribuenti, nè i principi sui quali il sistema è basato e che si risolvono nella solidarietà di tutti i consumatori di rottame.

Tutto ciò giustifica in primo luogo un imponibile il più ampio possibile e in secondo luogo rende plausibile che il criterio essenziale sia il consumo di rottame, come la Corte ha insegnato.

Perciò, anche se si trattasse di un caso limite opinabile — cosa che non credo — la bilancia dovrebbe inclinarsi a favore dell'imposizione in ragione delle consegne di rottame effettuate da una società ad un'altra, contro corresponsione di un prezzo, quand' anche non si trattasse che di un prezzo di conto e non sussistessero tutti i requisiti del contratto di compravendita.

2. [OSCURATO:PERSONA]

La tassazione del rottame di cui è causa implicherebbe una discriminazione a danno delle imprese integrate rispetto a quelle, aventi analoga struttuta, i cui stabilimenti sono contraddistinti da un'unica ragione sociale.

In realtà, questa situazione deriva dall'applicazione delle decisioni-regolamento e dall'interpretazione che la vostra giurisprudenza ha dato delle nozioni di rottame d'acquisto e di risorse proprie.

Le ricorrenti non hanno del resto difficoltà ad ammetterlo, sostenendo però che le decisioni-regolamento sono in contrasto col [OSCURATO:PERSONA] il quale vieta le discriminazioni.

Giungiamo così al secondo problema.

B — Legittimità delle decisioni-regolamento Vi è nota la tesi svolta a questo proposito, soprattutto dai patroni della Mannesmann.

Questa tesi si risolve in sostanza nella censura di discriminazione, discriminazione consistente nel fatto che il sistema instaurato dall'[OSCURATO:PERSONA] pregiudica la capacità concorrenziale dei gruppi che riuniscono più imprese aventi diversa ragione sociale rispetto alle imprese integrate anche sul piano giuridico (come ad esempio la Mannesmann rispetto alla Phoenix-Rheinrohr) e tuttavia caratterizzate, ad eccezione di questa differenza,-da un'organizzazione e da un'attività produttiva del tutto analoghe a quelle di detti gruppi.

La conseguenza logica di questa tesi è che il rottame che circola fra gli stabilimenti dell'impresa giuridicamente integrata dovrebbe essere soggetto ai contributi, ad eccezione forse di quello ricuperato nell'acciaieria stessa.

Le ricorrenti non hanno però presentato conclusioni in questo senso, nè del resto avrebbero avuto il diritto di farlo, posto che la loro azione non è diretta contro il rifiuto, implicito o espresso, di tassare il rottame ricuperato dalle loro concorrenti completamente integrate.

Esse si limitano a trarne argomento per dimostrare l'illegittimità delle decisioni-regolamento che non consentono di assoggettare ai contributi detto rottame Non è men vero per questo che, in caso di accoglimento di questo capo della domanda, i contributi a loro carico cadrebbero nel nulla, mentre le loro concorrenti continuerebbero ad esserne esenti.

Con molto interesse, o signori, ho letto le comparse ed ho ascoltato le argomentazioni dei patroni delle ricorrenti su questopunto, tanto le une quanto le altre tutt'altro che prive di pertinenza.

Io stesso mi ero chiesto, nelle conclusioni per le cause Phoenix-Rheinrohr , ecc. (Racc.

V, pag. 195 e segg.), se la logica del sistema non dovrebbe portare all'imposizione del rottame cedutoda uno stabilimento ad un altro, anche se entrambi appartenenti alla stessa persona giuridica.

La Corte ha però categoricamente respinto questa tesi ed ha avuto cura di giustificare l'esenzione delle cadute proprie col criterio della proprietà , lo stesso che l'aveva portata a condannare, l'esenzione del rottame di gruppo. .

Nella prima sentenza S.N.U.P.A.T. (Race.

V, pag. 299) leggiamo : In altre parole, ogni intervento avente lo scopo o l'effetto di falsare in modo notevole il gioco della concorrenza va considerato discriminatorio e vietato dal [OSCURATO:PERSONA], mentre non possono, considerarsi discriminatori i provvedimenti, che tengono conto dell'organizzazione interna delle imprese e del modo in cui queste impiegano le materie prime di cui dispongono. .

Va osservato a questo proposito che, impiegando le cadute proprie, una impresa produttrice di acciaio e consumatrice di rottame rimette nel ciclo produttivo uno dei suoi sottoprodotti… Si tratta qui dell'impresa considerata come persona giuridica; la sentenza riguarda perciò tanto le cadute proprie dell'acciaieria reimpiegate nella stessa acciaieria, quanto le cadute ricuperate nelle ulteriori fasi di lavorazione, ad esempio nella produzione di profilati o di lamiere, purché queste si svolgano nell'ambito della stessa società.

Come sapete, nella sentenza è fatta eccezione soltanto perle imprese che non producono acciaio (e quindi non sono soggette alla giurisdizione della Comunità) e tuttavia fanno parte dello stesso gruppo al quale appartiene l'impresa che impiega il loro rottame (nel qual caso non sorge evidentemente alcun problema, essendo stata esclusa l'esenzione del rottame di gruppo: è una conclusione che s'impone a fortiori) ovvero sono contraddistinte dalla, stessa ragione sociale.

Qualora si tratti di rottame ricuperato in stabilimenti nei quali viene fabbricato un semi-prodotto o un prodotto finito compreso nell'elenco di cui all'allegato I, l'esenzione è considerata legittima se lo stabilimento porta la stessa ragione sociale dell'acciaierìa.

Questa soluzione è evidentemente confermata e chiarita dalla seconda sentenza SNUPAT, là dove si parla della doppia imposizione (Racc.

VII, pag. 148) : Nella sentenza 32 e 33-58 la Corte ha riprovato la doppia imposizione soltanto ove essa colpisca la slessa impresa, non già quando riguardi più imprese giuridicamente distinte.

Tutto ciò dimostra che la Corte considera il criterio della personalità giuridica non soltanto «chiaro e obiettivo», come l'[OSCURATO:PERSONA] ama dire (ciò non sarebbe evidentemente sufficiente), ma anche giuridicamente giustificato.

In realtà, come avevo rilevato nelle conclusioni per le cause Phoenix-Rheinrohr , ecc., alle quali mi permetto di richiamarmi ancora una volta (Racc.

V, pag. 197) : Si può affermare che, nonostante l'analogia riscontrabile in determinate situazioni — almeno in casi limite — vi è pur sempre in generale una differenza fra delle imprese integrato ed una impresa che possiede vari stabilimenti.

Non dobbiamo dimenticare che si tratta di giudicare qui della censura di discriminazione elevata contro un regolamento , perciò da un punto di vista generale, non già di esaminare un caso particolare.

Il confronto tra la Mannesmann e la Phoenix-Rheinrohr può valere solo come esempio, per illustrare gli effetti della disciplina introdotta con le decisioni 2-57, ecc.

In altri termini, non è sufficiente dimostrare che l'applicazione della disciplina implica determinate disparità fra la Mannesmann e la Phoenix-Rheinrohr, giacché sarebbe facile rispondere che questa diversità di trattamento è determinata dalla, diversa, struttura giuridica è che, per tale motivo, le due imprese non si trovano in situazióni paragonabili.

Sarebbe necessario dimostrare che, nel suo complesso ed in via generale , il criterio adottato e inadeguato ovvero puramente arbitrario, provoca di per sè stesso delle discriminazioni ed è di conseguenza in contrasto col [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, questo assunto è stato categoricamente disatteso dalla vostra giurisprudenza.

Ciò posto, penso di non dovermi dilungare sul contrasto che oppone la Mannesmann alla Phoenix-Rheinrohr a proposito delle analogie e delle differenze esistenti. fra le rispettive attività.

Mi limiterò a rilevare che, in base a quanto si è sostenuto sia nella . fase scritta sia in udienza, pare certo che il «rapporto di affiliazione tecnica» — per dirla con la sentenza 42 e 49-69 (la seconda sentenza S.N.U.P.A.T.) — è più stretto e le fasi produttive sono meno differenziate nel caso della Phoenix-Rheinrohr che nel caso Mannesmann.

Le due situazioni non sono.perciò esattamente paragonabili.

È vero che nella sentenza Pont-à-Mousson la Corte ha affermato che, anche nell'ipotesi di una disciplina generale, l'[OSCURATO:PERSONA] esorbiterebbe dai limiti delle sue attribuzioni qualora diminuisse la capacità concorrenziale degli amministrati «in misura maggiore di quanto si sia rivelato necessario ad un approfondito esame degli interessi in gioco ed in ogni caso ove la riducesse sostanzialmente» (Racc.

V, pag. 464).

Sul primo punto, i dettami delle due sentenze.

SNUPAT permettono ancora una volta di affermare che la combinazione, o più precisamente, l'applicazione simultanea delle due norme (imposi zione del rottame di gruppo ed esenzione, in quanto «risorse proprie», del rottame circolante fra gli stabilimenti della stessa società) è stata ritenuta conforme al [OSCURATO:PERSONA] ed adeguata alle esigenze del sistema di perequazione.

Sul secóndo punto, nella sentenza Pont-à-Mousson la Corte ha avuto cura di chiarire cosa si debba intendere per «diminuzione sostanziale» della capacità concorrenziale di un'impresa (Racc.

V , pag. '464) : Ciò si potrebbe ritenere unicamente qualora fosse assodato che dette decisioni — i cui effetti la ricorrente ha potuto valutare nel corso di vari anni — hanno sostanzialmente peggiorato la sua posizione competitiva, ad esempio provocando una sensibile diminuzione delle sue vendite.

Viceversa, il semplice fatto che, in seguito all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], il rapporto fra i costi di produzione della ricorrente c quelli dei suoi concorrenti sia mutato, non va ritenuto sufficiente ad integrare detta diminuzione sostanziale.

Nel caso nostro ci si è limitati a paragonare l'incidenza dei rispettivi contributi sulla quantità di rottame impiegata: siamo ben lontani dai requisiti indicati dalla Corte in questo campo.

In definitiva, signori, le domande delle ricorrenti trovano un ostacolo insormontabile nei dettami delle due sentenze S.N.U.P.A.T., la prima delle quali, nel condannare l'esenzione (o la non tassazione) del rottame di gruppo, aveva senza dubbio tenuto conto della situazione delle imprese che avevano già presentato alla Corte dei ricorsi i quali erano stati dichiarati irricevibili, cioè non erano stati esaminati nel merito.

Per quanto riguarda le spese, la Mannesmann (causa 19-61) ha chiesto che siano poste a carico della convenuta anche in caso di rigetto del ricorso.

A sostegno di questa pretesa essa ha dedotto che, in base alla decisione impugnata e soprattutto stando alla lettera di notifica firmata dal Segretario generale dell'[OSCURATO:PERSONA], non era chiaro se l'[OSCURATO:PERSONA] avesse inteso respingere una domanda di esenzione ovvero pronunziarsi sulla fondatezza dell'imposizione.

Signori, non vedo quale rilevanza possa avere questa distinzione: la decisione impugnata, che è il solo elemento di cui si deve tener conto, è perfettamente esplicita ed indica con la massima chiarezza che i contributi sono dovuti.

Concludo per la reiezione del ricorso, ponendosi le spese, ivi comprese quelle dell'intervento, a carico delle ricorrenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61961C0017 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 25 maggio 1962 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA], signori giudici , Rinunzierò, come hanno fatto del resto le ricorrenti, ad esporre sia pure in modo sommario la storia del sistema di perequazione per il rottame importato ed in ispecie delle contestazioni alle quali ha dato luogo l'imposizione del «rottame di gruppo». Con le due sentenze SNUPAT del 17 luglio 1959 e del 22 marzo 1961 mi sembra voi abbiate risolto la maggior parte delle questioni di principio sorte in questo campo, di guisa che le attuali ricorrenti si trovano impegnate, per così dire, in un combattimento di retroguardia, nel quale danno tuttavia prova di una maestria tanto più degna d'elogio se si considerano le difficoltà implicite in questa sorta di combattimenti. Prima di entrare nel merito, vorrei fare un'osservazione a proposito della ricevibilità dei ricorsi, benchè l'[OSCURATO:PERSONA] non l'abbia formalmente contestata. Ciascuna delle ricorrenti è una holding , diciamo una «società capogruppo», e come tale controlla sia imprese che producono acciaio ed impiegano rottame, sia imprese di trasformazione presso le quali il rottame viene ricuperato. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], agli effetti del sistema di perequazione, la capogruppo non è un'impresa ai sensi dell'articolo 80: lo è soltanto l'affiliata che impiega il rottame e che è l'unica tenuta a versare i contributi. Ciò posto, ci si deve chiedere se la capogruppo sia nella specie legittimata ad agire. Il dubbio non è fuori luogo giacchè, a norma dell'articolo 33, il ricorso di legittimità può essere proposto soltanto da un «impresa o da un'associazione d'imprese, e d'altro lato la nozione di impresa ai sensi del presente [OSCURATO:PERSONA]», ossia anche agli effetti dell'articolo 33, è definita dall'articolo 80. Penso non si tratti di un'obiezione capitale. Infatti, anche accogliendo la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] circa la nozione d'impresa agli effetti del consorzio di perequazione (tornerò su questo punto), si può ammettere, senza cadere in contraddizione, che una questione di principio riguardante il gruppo nel suo complesso venga trattata in sede amministrativa dalla capogruppo e che questa, dopo essersi rivolta all'[OSCURATO:PERSONA] e averne ricevuto una risposta avente carattere di decisione, impugni il provvedimento davanti alla Corte: è evidente che essa ha interesse ad agire, anche se i contributi sono dovuti dalle sue affiliate. Si può dunque ragionevolmente ammettere che essa sia in questo caso un' «impresa» ai sensi del combinato disposto degli articolo 80 e 33, e come tale sia legittimata ad agire alla stessa stregua, ad' esempio, di un'associazione d'imprese. Per quanto riguarda il. merito della controversia, mi permetterò di trattare le varie questioni secondo un ordine logico, anziché esaminare i tre ricorsi uno dopo l'altro. Benché i patroni delle ricorrenti, soprattutto nella fase orale, abbiano posto l'accento su aspetti diversi, i punti controversi sono infatti in linea di massima gli stessi, fatte salve alcune questioni particolari, quali ad esempio le clausole di risèrva della proprietà. L'ordine nel quale esaminerò le varie censure è perciò il seguente : 1 o Se la tassazione del rottame di cui è causa sia in contrasto con le decisioni di base che reggono il sistema di perequazione. 2 o In caso negativo, se le decisioni di base siano illegittime perchè in contrasto col [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo plinto , le ricorrenti sostengono: 1 o che il rottame in contesto non è «rottame d'acquisto» — che è il solo tassabile — e ciò per due ragioni : a) non vi è che un'unica impresa, cioè la capogruppo ; b) non vi è acquisto in senso giuridico; 2 o che l'imposizione del rottame implica una discriminazione. Circa il secondo punto (sul quäle la Mannesmann insiste in modo particolare), le ricorrenti assumono che la tassazione implica una discriminazione rispetto alle imprese concorrenti i cui stabilimenti sono tutti contraddistinti dalla stessa ragione sociale: queste imprese dovrebbero essere quindi tassate alla stessa stregua delle ricorrenti e, qualora le decisioni di base non consentano di far ciò, si dovrebbe ritenere che esse sono illegittime. A — Legittimità della tassazione rispetto alle decisioni-regolamento di base 1. — [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUISTO a) La nozione d'impresa Nella prima sentenza SNUPAT la Corte, dovendo distinguere il «rottame d'acquisto» dalle «risorse proprie», ha preso le mosse dal principio che i contributi di perequazione sono dovuti in ragione del consumo di rottame, non già per il fatto di partecipare al mercato del rottame; di conseguenza, tutti i consumatori sono tenuti a versare i contributi destinati a finanziare la perequazione. L'esenzione delle risorse proprie assume così l'aspetto di un'eccezione — giustificata, secondo la Corte — ma da interpretarsi in senso restrittivo; essa non può essere estesa al rottame detto «di gruppo» che va considerato come rottame d'acquisto. Questa prima sentenza afferma implicitamente che, agli effetti del sistema di perequazione o almeno per Quanto riguarda la riscossione dei contributi, la nozione d'impresa è connessa alla personalità giuridica, non già all'unità economica. La seconda sentenza SNUPAT lo conferma poi nel modo più categorico ed in senso generale. Vi si legge infatti che (pag. 140-147 dell'ed. it.) : il concello d'impresa a sensi del Trattalo s'identifica con quello di persona fisica o giuridica, posto che il [OSCURATO:PERSONA] si richiama essenzialmente a tale concetto per determinare quali siano i titolari dei diritti e degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario. Più avanti (pag. 148), a proposito della Hoogovens e della Breedband, è detto : … in realtà non si tratta di una sola impresa, bensì di due società giuridicamente distinte, fornite ciascuna di personalità giuridica. Non si potrebbe essere più chiari: due società giuridicamente distinte, le quali esercitano un'attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio, sono necessariamente due imprese ai sensi dell'articolo 80. Stando così le cose, mi sembra inutile seguire le parti — soprattutto la Klöckner, che ha concentrato i suoi sfòrzi su questo punto — nella discussione relativa al grado d'integrazione del gruppo: partecipazione totale o quasi totale al capitale delle affiliate, dire zione unitaria, accertamento complessivo agli effetti dell'imposta sul fatturato, politica degli investimenti riservata esclusivamente alla capogruppo con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] ha del resto trattato a questo proposito, esistenza di una «Organschaft», di contratti di assorbimento dei profitti e di accollo delle perdite, di clausole vietanti l'acquisto di rottame all'esterno, ecc. Tutti questi argomenti sono stati esplicitamente o implicitamente disattesi dalla vostra giurisprudenza, la quale ha condannato in modo definitivo ed incondizionato il concetto di «rottame di gruppo», ed ha invece fatto propria la nozione d'impresa che ho testè ricordato, identificandola con la persona giuridica. È senza dubbio questo il motivo per cui in corso di causa si è sostenuto un'altra tesi, magistralmente svolta dal Prof. Aubin, patrono della [OSCURATO:PERSONA]: essa consiste nell'ammettere che, secondo la giurisprudenza della Corte, solo una persona giuridica può essere un'impresa, sostenendo però che tale qualità — di cui il gruppo è privo — spetta alla capogruppo. Questa soltanto eserciterebbe un'attività produttiva, cioè possederebbe i requisiti essenziali dell'impresa, vale a dire la direzione della propria attività, il potere di disporre dei fattori della produzione, l'assunzione del rischio. Per definire le risorse proprie, la nozione di proprietà sarebbe insufficiente. La ratio legis dell'esenzione delle risorse proprie sarebbe che un'impresa, nella sua attività produttiva, può nuovamente immettere il rottame nel ciclo produttivo (come la Corte ha del resto affermato) ; questo processo non trarrebbe origine dalla proprietà individuale, bensì dal potere del gruppo, espressione di una volontà collettiva concentrata nella capogruppo. Signori, questa tesi, per quanto svolta in modo estremamente brillante, non fa che ripetere argomenti ben noti, relativi all'unità economica del gruppo ed alle conseguenze giuridiche che il diritto tedesco trae, in maggiore o minor misura, da. questa unità. Agli effetti del [OSCURATO:PERSONA] e della vostra giurisprudenza essa mi sembra inconferente. L'articolo 80 definisce infatti le imprese come «quelle che esercitano un'attività di produzione nel settore del carbone e dell'acciaiò». A mente dell'articolo 80 l'impresa — che non può non essere una persona fisica o giuridica soggetto di diritti, come insegna la vostra giurisprudenza — è evidentemente soltanto quella nei cui stabilimenti viene elaborato uno dei prodotti elencati nell'allegato I (il quale definisce le espressioni «carbone» e «acciaio»). Ciò è particolarmente vero per la riscossione del prelievo generale clic «è dovuto da ciascuna impresa, sul tonnellaggio della sua produzione imponibile» (art. 4, n. I della decisione 3-52), come ho avuto occasione di ricordare concludendo nelle cause Phoenix-Rheinrohr, ecc. (Racc. V, pag. 186). Suppongo che i versamenti per il prelievo siano effettuati dalle affiliate, non già dalla capogruppo. Lo stesso deve avvenire per i contributi di perequazione i quali rappresentano un debito della società produttrice di acciaio da porsi in relazione con la quantità di rottame d'acquisto ch'essa impiega nei propri stabilimenti. Trattandosi del consumo di rottame, criterio decisivo è qui l'attività industriale di produzione , non già l'attività finanziaria ed amministrativa esercitata dalla holding. Il rottame è quindi una « risorsa propria. » dell'affiliata, non già della capogruppo, e, qualora il rottame provenga dalle cadute di un'altra affiliata che fabbrica un altro prodotto, si tratta senza dubbio di rottame d'acquisto. b) La pretesa assenza di acquisto in senso giuridico Signori, esiterei ad avventurarmi sul terreno del diritto civile tedesco se il criterio privatistico fatto proprio dalla vostra giurisprudenza non mi obbligasse a seguire le parti su tale terreno. Esaminerò anzittuto il caso [OSCURATO:PERSONA] che vi è stato illustrato dal Prof. Aubin. È stata invocata una clausola di riserva della proprietà, assertivamente contenuta nella lettera inviata il 29 agosto 1963 dalla Westfalenhütte di Dortmund alla [OSCURATO:PERSONA] — e che è stata prodotta — lettera in cui si legge il seguente passo (traduco) : «Le cadute provenienti dalla lavorazione di questo materiale, cadute che Voi non potete utilizzare, e gli altri residuati non Vi. sono venduti; queste rimanenze restano di nostra proprietà e Vi saranno quindi accreditate a prezzo di rottame in contropartita delle forniture di semi-prodotti, non appena ci sarà nota la quantità delle rimanenze stesse, Vi preghiamo di aver cura che le cadute e gli altri residuati inutilizzabili provenienti dalle nostre consegne siano mantenute separate dalle cadute provenienti dalla trasformazione di prodotti che ricevete da terzi». Secondo la ricorrente, una siffatta riserva della proprietà sarebbe conforme all'articolo 950 del codice civile tedesco, a norma del quale : «Chi, lavorando o trasformando una o più matèrie, produce una cosa mobile nuova, ne acquista la proprietà, a meno che il valore della lavorazione o della trasformazione sia notevolmente inferiore a quello della materia », come nel nostro caso. Si tratterebbe comunque di una norma non imperativa la quale permetterebbe alle parti di regolare contrattualmente nel modo desiderato la questione della proprietà. A ciò l'[OSCURATO:PERSONA] oppone un'altra disposizione del codice civile, l'articolo 93, il quale recita : Le parti costitutive di una cosa che non possono essere separate senza che l'una o l'altra vada distrutta o rimanga modificata nella sua natura (parti costitutive essenziali) non possono costituire oggetto di diritti distinti, donde conseguirebbe che, fino a quando il lingotto d'acciaio non è stato trasformato, non vi possono essere due distinti diritti di proprietà che si esercitino, l'uno sul rottame che sarà in seguito ricuperato sotto forma di cadute, l'altro sulla restante parte del lingotto. L'articolo 93 sarebbe poi una norma imperativa non derogabile dalle parti. A questo proposito, nel commento al codice civile di Staudinger (Vol. II, 2 a parte, pag. 226) si legge : ' Non è possibile riservarsi la proprietà di una parte costitutiva essenziale di una cosa (cfr. art. 93). [OSCURATO:PERSONA] ribatte a questa eccezione sostenendo che sul lingotto non graverebbero affatto due distinti diritti. Esso rimar rebbe di proprietà dell'acciaieria fino al momento della transformazione e la società che lo trasforma ne acquisterebbe la proprietà solo dopo la trasformazione (naturalmente, soltanto la proprietà del nuovo prodotto uscito dalla trasformazione) ; il rottame di caduta non avrebbe quindi mai cessato di appartenere all'acciaieria alla quale viene reso. Signori, questa costruzione non mi sembra affatto aderente alla stessa clausola di riserva della proprietà. Non dimentichiamo che questa dice : « le cadute provenienti dalla lavorazione di questo materiale … e gli altri residuati non vi sono venduti »; ciò significa riconoscere che il resto del lingotto viene venduto. Si tratta quindi senza dubbio della riserva della proprietà di una parte costitutiva essenziale di una cosa la quale non può essere separata senza distruzione o senza alterazione — per dirla con l'articolo 93 — riserva che è in contrasto con questo articolo. In realtà, fra le due società tutto si svolge come se alla cessione del semi-prodotto, diciamo del lingotto, alla società trasformatrice facesse seguito la cessione, da parte di quest'ultima, del rottame di caduta alla società che possiede l'acciaieria, con conguaglio delle partite fra le due società. La lettera del 29 agosto 1953 dispone infatti che le rimanenze «Vi saranno accreditate a prezzo di rottame in contropartita delle forniture di semi-prodotti». Vi si parla perciò anzitutto del prezzo del sémi-prodotto fornito (evidentemente nello stato in cui si trova, ivi compreso il rottame non individualizzato che ne verrà in seguito ricavato) indi, una volta noto il peso delle cadute ricuperate, si «accredita» alla società trasformatrice il valore del rottame reso all'acciaieria: quest'ultima operazione non è forse precisamente una consegna di rottame contro un prezzo ? Ci si può infine chiedere, a titolo accessorio, se la frase finale, in cui è fatto obbligo alla società trasformatrice di mantenere separate le cadute provenienti dalle consegne dell'acciaieria, evitando di confonderle con quelle provenienti dalla trasformazione di prodotti ricevuti da terzi, contenga una prescrizione alla quale si può sempre e facilmente ottemperare e se sia in ogni caso agevole controllarne l'osservanza. Fin qui per la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la Mannesmann, la situazione che emerge dal documento prodotto (contratto del 23 dicembre 1957 fra la Mannesmann-Hüttenwerke e la Mannesmann-Röhrenwerke) è ancora più chiara. Vi si dice infatti che la prima «consegna per la trasformazione… dei prodotti grezzi» alla seconda, contro un prezzo di conto: è evidente che la società incaricata della trasformazione (eccettuata l'ipotesi della lavorazione per conto, che però nessuno ha sostenuto, ricorra nella fattispecie), acquista il prodotto grezzo, nello stato in cui si trova, e ne diviene proprietaria prima della trasformazione, non già dopo; la riserva della proprietà fatta dall'acciaieria e relativa al rottame che si trova «in potenza» nel prodotto grezzo è quindi in contrasto con l'articolo 93 del codice civile germanico. Per finire su questo punto aggiungerò che, se la Corte avesse qualche dubbio circa una questione retta esclusivamente dal diritto privato di uno stato membro, sarebbe lecito chiedersi se non debba in tal caso rinviarla ai giudici di tale Stato affinchè la risolvano in via pregiudiziale. Questo è quanto avviene in Francia per le questioni di stato o di proprietà, che sono sottratte ai giudici amministrativi, qualora la controversia principale renda necessaria la loro risoluzione. Ritengo tuttavia non sia il caso di farlo nella specie. Benché la vostra giurisprudenza in materia di perequazione si sia attenuta strettamente ad un criterio di diritto privato, mi sembra infatti che vi sia ancora a questo proposito un certo margine di autonomia. Non si possono dimenticare le finalità in vista delle quali sono state emanate le disposizioni-regolamento relative all'imponibile ed alla determinazione-dei contribuenti, nè i principi sui quali il sistema è basato e che si risolvono nella solidarietà di tutti i consumatori di rottame. Tutto ciò giustifica in primo luogo un imponibile il più ampio possibile e in secondo luogo rende plausibile che il criterio essenziale sia il consumo di rottame, come la Corte ha insegnato. Perciò, anche se si trattasse di un caso limite opinabile — cosa che non credo — la bilancia dovrebbe inclinarsi a favore dell'imposizione in ragione delle consegne di rottame effettuate da una società ad un'altra, contro corresponsione di un prezzo, quand' anche non si trattasse che di un prezzo di conto e non sussistessero tutti i requisiti del contratto di compravendita. 2. [OSCURATO:PERSONA] La tassazione del rottame di cui è causa implicherebbe una discriminazione a danno delle imprese integrate rispetto a quelle, aventi analoga struttuta, i cui stabilimenti sono contraddistinti da un'unica ragione sociale. In realtà, questa situazione deriva dall'applicazione delle decisioni-regolamento e dall'interpretazione che la vostra giurisprudenza ha dato delle nozioni di rottame d'acquisto e di risorse proprie. Le ricorrenti non hanno del resto difficoltà ad ammetterlo, sostenendo però che le decisioni-regolamento sono in contrasto col [OSCURATO:PERSONA] il quale vieta le discriminazioni. Giungiamo così al secondo problema. B — Legittimità delle decisioni-regolamento Vi è nota la tesi svolta a questo proposito, soprattutto dai patroni della Mannesmann. Questa tesi si risolve in sostanza nella censura di discriminazione, discriminazione consistente nel fatto che il sistema instaurato dall'[OSCURATO:PERSONA] pregiudica la capacità concorrenziale dei gruppi che riuniscono più imprese aventi diversa ragione sociale rispetto alle imprese integrate anche sul piano giuridico (come ad esempio la Mannesmann rispetto alla Phoenix-Rheinrohr) e tuttavia caratterizzate, ad eccezione di questa differenza,-da un'organizzazione e da un'attività produttiva del tutto analoghe a quelle di detti gruppi. La conseguenza logica di questa tesi è che il rottame che circola fra gli stabilimenti dell'impresa giuridicamente integrata dovrebbe essere soggetto ai contributi, ad eccezione forse di quello ricuperato nell'acciaieria stessa. Le ricorrenti non hanno però presentato conclusioni in questo senso, nè del resto avrebbero avuto il diritto di farlo, posto che la loro azione non è diretta contro il rifiuto, implicito o espresso, di tassare il rottame ricuperato dalle loro concorrenti completamente integrate. Esse si limitano a trarne argomento per dimostrare l'illegittimità delle decisioni-regolamento che non consentono di assoggettare ai contributi detto rottame Non è men vero per questo che, in caso di accoglimento di questo capo della domanda, i contributi a loro carico cadrebbero nel nulla, mentre le loro concorrenti continuerebbero ad esserne esenti. Con molto interesse, o signori, ho letto le comparse ed ho ascoltato le argomentazioni dei patroni delle ricorrenti su questopunto, tanto le une quanto le altre tutt'altro che prive di pertinenza. Io stesso mi ero chiesto, nelle conclusioni per le cause Phoenix-Rheinrohr , ecc. (Racc. V, pag. 195 e segg.), se la logica del sistema non dovrebbe portare all'imposizione del rottame cedutoda uno stabilimento ad un altro, anche se entrambi appartenenti alla stessa persona giuridica. La Corte ha però categoricamente respinto questa tesi ed ha avuto cura di giustificare l'esenzione delle cadute proprie col criterio della proprietà , lo stesso che l'aveva portata a condannare, l'esenzione del rottame di gruppo. . Nella prima sentenza S.N.U.P.A.T. (Race. V, pag. 299) leggiamo : In altre parole, ogni intervento avente lo scopo o l'effetto di falsare in modo notevole il gioco della concorrenza va considerato discriminatorio e vietato dal [OSCURATO:PERSONA], mentre non possono, considerarsi discriminatori i provvedimenti, che tengono conto dell'organizzazione interna delle imprese e del modo in cui queste impiegano le materie prime di cui dispongono. . Va osservato a questo proposito che, impiegando le cadute proprie, una impresa produttrice di acciaio e consumatrice di rottame rimette nel ciclo produttivo uno dei suoi sottoprodotti… Si tratta qui dell'impresa considerata come persona giuridica; la sentenza riguarda perciò tanto le cadute proprie dell'acciaieria reimpiegate nella stessa acciaieria, quanto le cadute ricuperate nelle ulteriori fasi di lavorazione, ad esempio nella produzione di profilati o di lamiere, purché queste si svolgano nell'ambito della stessa società. Come sapete, nella sentenza è fatta eccezione soltanto perle imprese che non producono acciaio (e quindi non sono soggette alla giurisdizione della Comunità) e tuttavia fanno parte dello stesso gruppo al quale appartiene l'impresa che impiega il loro rottame (nel qual caso non sorge evidentemente alcun problema, essendo stata esclusa l'esenzione del rottame di gruppo: è una conclusione che s'impone a fortiori) ovvero sono contraddistinte dalla, stessa ragione sociale. Qualora si tratti di rottame ricuperato in stabilimenti nei quali viene fabbricato un semi-prodotto o un prodotto finito compreso nell'elenco di cui all'allegato I, l'esenzione è considerata legittima se lo stabilimento porta la stessa ragione sociale dell'acciaierìa. Questa soluzione è evidentemente confermata e chiarita dalla seconda sentenza SNUPAT, là dove si parla della doppia imposizione (Racc. VII, pag. 148) : Nella sentenza 32 e 33-58 la Corte ha riprovato la doppia imposizione soltanto ove essa colpisca la slessa impresa, non già quando riguardi più imprese giuridicamente distinte. Tutto ciò dimostra che la Corte considera il criterio della personalità giuridica non soltanto «chiaro e obiettivo», come l'[OSCURATO:PERSONA] ama dire (ciò non sarebbe evidentemente sufficiente), ma anche giuridicamente giustificato. In realtà, come avevo rilevato nelle conclusioni per le cause Phoenix-Rheinrohr , ecc., alle quali mi permetto di richiamarmi ancora una volta (Racc. V, pag. 197) : Si può affermare che, nonostante l'analogia riscontrabile in determinate situazioni — almeno in casi limite — vi è pur sempre in generale una differenza fra delle imprese integrato ed una impresa che possiede vari stabilimenti. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di giudicare qui della censura di discriminazione elevata contro un regolamento , perciò da un punto di vista generale, non già di esaminare un caso particolare. Il confronto tra la Mannesmann e la Phoenix-Rheinrohr può valere solo come esempio, per illustrare gli effetti della disciplina introdotta con le decisioni 2-57, ecc. In altri termini, non è sufficiente dimostrare che l'applicazione della disciplina implica determinate disparità fra la Mannesmann e la Phoenix-Rheinrohr, giacché sarebbe facile rispondere che questa diversità di trattamento è determinata dalla, diversa, struttura giuridica è che, per tale motivo, le due imprese non si trovano in situazióni paragonabili. Sarebbe necessario dimostrare che, nel suo complesso ed in via generale , il criterio adottato e inadeguato ovvero puramente arbitrario, provoca di per sè stesso delle discriminazioni ed è di conseguenza in contrasto col [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, questo assunto è stato categoricamente disatteso dalla vostra giurisprudenza. Ciò posto, penso di non dovermi dilungare sul contrasto che oppone la Mannesmann alla Phoenix-Rheinrohr a proposito delle analogie e delle differenze esistenti. fra le rispettive attività. Mi limiterò a rilevare che, in base a quanto si è sostenuto sia nella . fase scritta sia in udienza, pare certo che il «rapporto di affiliazione tecnica» — per dirla con la sentenza 42 e 49-69 (la seconda sentenza S.N.U.P.A.T.) — è più stretto e le fasi produttive sono meno differenziate nel caso della Phoenix-Rheinrohr che nel caso Mannesmann. Le due situazioni non sono.perciò esattamente paragonabili. È vero che nella sentenza Pont-à-Mousson la Corte ha affermato che, anche nell'ipotesi di una disciplina generale, l'[OSCURATO:PERSONA] esorbiterebbe dai limiti delle sue attribuzioni qualora diminuisse la capacità concorrenziale degli amministrati «in misura maggiore di quanto si sia rivelato necessario ad un approfondito esame degli interessi in gioco ed in ogni caso ove la riducesse sostanzialmente» (Racc. V, pag. 464). Sul primo punto, i dettami delle due sentenze. SNUPAT permettono ancora una volta di affermare che la combinazione, o più precisamente, l'applicazione simultanea delle due norme (imposi zione del rottame di gruppo ed esenzione, in quanto «risorse proprie», del rottame circolante fra gli stabilimenti della stessa società) è stata ritenuta conforme al [OSCURATO:PERSONA] ed adeguata alle esigenze del sistema di perequazione. Sul secóndo punto, nella sentenza Pont-à-Mousson la Corte ha avuto cura di chiarire cosa si debba intendere per «diminuzione sostanziale» della capacità concorrenziale di un'impresa (Racc. V , pag. '464) : Ciò si potrebbe ritenere unicamente qualora fosse assodato che dette decisioni — i cui effetti la ricorrente ha potuto valutare nel corso di vari anni — hanno sostanzialmente peggiorato la sua posizione competitiva, ad esempio provocando una sensibile diminuzione delle sue vendite. Viceversa, il semplice fatto che, in seguito all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], il rapporto fra i costi di produzione della ricorrente c quelli dei suoi concorrenti sia mutato, non va ritenuto sufficiente ad integrare detta diminuzione sostanziale. Nel caso nostro ci si è limitati a paragonare l'incidenza dei rispettivi contributi sulla quantità di rottame impiegata: siamo ben lontani dai requisiti indicati dalla Corte in questo campo. In definitiva, signori, le domande delle ricorrenti trovano un ostacolo insormontabile nei dettami delle due sentenze S.N.U.P.A.T., la prima delle quali, nel condannare l'esenzione (o la non tassazione) del rottame di gruppo, aveva senza dubbio tenuto conto della situazione delle imprese che avevano già presentato alla Corte dei ricorsi i quali erano stati dichiarati irricevibili, cioè non erano stati esaminati nel merito. Per quanto riguarda le spese, la Mannesmann (causa 19-61) ha chiesto che siano poste a carico della convenuta anche in caso di rigetto del ricorso. A sostegno di questa pretesa essa ha dedotto che, in base alla decisione impugnata e soprattutto stando alla lettera di notifica firmata dal Segretario generale dell'[OSCURATO:PERSONA], non era chiaro se l'[OSCURATO:PERSONA] avesse inteso respingere una domanda di esenzione ovvero pronunziarsi sulla fondatezza dell'imposizione. Signori, non vedo quale rilevanza possa avere questa distinzione: la decisione impugnata, che è il solo elemento di cui si deve tener conto, è perfettamente esplicita ed indica con la massima chiarezza che i contributi sono dovuti. Concludo per la reiezione del ricorso, ponendosi le spese, ivi comprese quelle dell'intervento, a carico delle ricorrenti.
Sentenza Corte di giustizia UE/1962 — Fons Iuris — Fons Iuris