CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, invero, che tali motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale relativamente: alla misura della pena parametrata anche al disvalore de fatto (cifr. pagg. 3); al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto anche della mancata adesione al programma terapeutico in Comunità (cifr. pagg. 3), all'omessa esclusione della recidiva valorizzando i numerosi precedenti penali, e la crescente crescente pericolosità dell'imputato (cifr. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/