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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 178/1974

ECLI:IT:COST:1974:178
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12 febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità.

Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale.

2. - La questione è infondata.

Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio nel luogo del procedimento.

Per effetto di tale pronunzia tutti gli imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965).

Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967).

D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12 febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità. Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. : 1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale. 2. - La questione è infondata. Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio nel luogo del procedimento. Per effetto di tale pronunzia tutti gli imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965). Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967). D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere