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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15574/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all'art.116 comma 15 e 17 C.d.S. e la aveva condannata alla pena di giustizia.

2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché in fatto, generico, privi di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

Il giudice di appello ha infatti evidenziato come, ai sensi dell'art.131 bis comma 4 cod. pen., via sia incompatibilità logica tra la struttura del reato in esame, caratterizzato da intrinseca reiterazione della condotta e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez.4, n.28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

3.1. Il secondo motivo di ricorso è improponibile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all'art.116 comma 15 e 17 C.d.S. e la aveva condannata alla pena di giustizia. 2. La ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nonché in fatto, generico, privi di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Il giudice di appello ha infatti evidenziato come, ai sensi dell'art.131 bis comma 4 cod. pen., via sia incompatibilità logica tra la struttura del reato in esame, caratterizzato da intrinseca reiterazione della condotta e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez.4, n.28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è improponibile per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Di P.Q.M
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