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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14419/2026

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le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’indagine preliminare del Tribunale di Catania, in funzione di giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2025, ha accolto l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. trai fatti oggetto della sentenza n. 883/2020, emessa dalla Corte di appello di Catania in data13 maggio 2020, irrevocabile il 22 settembre 2021 (condanna alla pena di anni 14, mesi 5 egiorni 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen,commesso a Catania da settembre 2010 a luglio 2014, art. 74 comma 4 DPR 309/1990 eart. 7 d.l. 152/1991, commessi l’uno da giugno a luglio 2013 e l’altro da febbraio a luglio2014 a Catania), e quelli oggetto della sentenza n. 130872022, emessa dalla Corte diappello di Catania, irrevocabile il 20 settembre 2022 (condanna alla pena di anni 1 direclusione ed euro 100 mila multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990commesso a Catania il 19 luglio 2014), e ha rigettato la medesima istanza quanto ai fattioggetto della sentenza n. 54/95, emessa dalla Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 23luglio 1996 (condanna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa per ilreato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 DPR 309/1990, commesso in data 1 dicembre 1994).2.

Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatioggetto della sentenza 1 e 2, evidenziando l’omogeneità dei reati, la breve distanzatemporale, il medesimo modus operandi e il medesimo contesto territoriale.L’applicazione dell’istituto è stata invece esclusa con riferimento ai fatti oggetto dellasentenza di cui al numero 3 in considerazione del fatto che il reato è stato commesso circaventi anni prima, circostanza questa che escluderebbe la sussistenza del medesimo disegnocriminoso.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen nella parte in cui il giudice si è limitato a considerare il solo datotemporale, senza tenere contro degli ulteriori elementi indicativi del medesimo disegnocriminoso.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 cod.pen., 671 e 546 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omessodi illustrare il percorso giustificativo posto a fondamento della determinazione dell'aumentooperato in continuazione.4.

In data 13 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria con cui Sost.

Proc.

Gen.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen nella parte in cui il giudice si è limitato aconsiderare il solo dato temporale, senza tenere contro degli ulteriori elementi indicativi delmedesimo disegno criminoso.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminosopuò essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporalee il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi siatale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitàdi quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Come evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice, con lo specificoriferimento anche solo al dato temporale, circa venti anni, estremamente significativo quantoall’inesistenza di una originaria e unica deliberazione originaria, ha dato adeguato contodella corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resanon è sindacabile in questa sede.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all’aumentodi pena applicato in continuazione.La doglianza è infondata.2.2.

La motivazione resa in ordine all’aumento applicato per il reato satellite, con ilriferimento ai reati e alle pene inflitte, è adeguata.Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, ha indicato la pena complessivafinale dando conto degli aumenti di pena per il reato satellite, e si è così conformato alprincipio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reatocontinuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto a individuare la pena base ai sensidell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che, pertanto, deve corrispondere a quella in concretoinflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave (per una compiuta especifica analisi sul punto cfr. Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv.285865 - 01).A tale pena, poi, devono essere operati i singoli aumenti di pena per i reati satellite,sia quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, sia quelli in ordine aiquali il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi per la prima volta.Quanto all’obbligo di motivazione in ordine a ogni singolo aumento, d’altro canto, sideve ribadire che questo deve essere oggetto di specifica e autonoma valutazione di cui ilgiudice è tenuto a dare puntuale conto nella motivazione e che ciò opera con particolareriferimento agli aumenti di pena che risultano significativi o che comunque possono appariresproporzionati (sia rispetto alla quantificazione della pena base che in rapporto alla gravitàdegli altri reati che rientrano nella medesima continuazione) dovendosi, di contro,evidenziare che il medesimo obbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena per il reatosatellite, come nel caso di specie, sia contenuta in quanto la necessità di dare conto delrispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena è daritenersi commisurata all’entità della stessa in concreto inflitta (cfr. Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, P.m. in proc.Zouine, Rv. 201549 – 01 in cui si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’indagine preliminare del Tribunale di Catania, in funzione di giudicedell’esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2025, ha accolto l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. trai fatti oggetto della sentenza n. 883/2020, emessa dalla Corte di appello di Catania in data13 maggio 2020, irrevocabile il 22 settembre 2021 (condanna alla pena di anni 14, mesi 5 egiorni 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen,commesso a Catania da settembre 2010 a luglio 2014, art. 74 comma 4 DPR 309/1990 eart. 7 d.l. 152/1991, commessi l’uno da giugno a luglio 2013 e l’altro da febbraio a luglio2014 a Catania), e quelli oggetto della sentenza n. 130872022, emessa dalla Corte diappello di Catania, irrevocabile il 20 settembre 2022 (condanna alla pena di anni 1 direclusione ed euro 100 mila multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/1990commesso a Catania il 19 luglio 2014), e ha rigettato la medesima istanza quanto ai fattioggetto della sentenza n. 54/95, emessa dalla Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 23luglio 1996 (condanna alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa per ilreato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 DPR 309/1990, commesso in data 1 dicembre 1994).2. Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatioggetto della sentenza 1 e 2, evidenziando l’omogeneità dei reati, la breve distanzatemporale, il medesimo modus operandi e il medesimo contesto territoriale.L’applicazione dell’istituto è stata invece esclusa con riferimento ai fatti oggetto dellasentenza di cui al numero 3 in considerazione del fatto che il reato è stato commesso circaventi anni prima, circostanza questa che escluderebbe la sussistenza del medesimo disegnocriminoso.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen nella parte in cui il giudice si è limitato a considerare il solo datotemporale, senza tenere contro degli ulteriori elementi indicativi del medesimo disegnocriminoso.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 cod.pen., 671 e 546 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omessodi illustrare il percorso giustificativo posto a fondamento della determinazione dell'aumentooperato in continuazione.4. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta la requisitoria con cui Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen nella parte in cui il giudice si è limitato aconsiderare il solo dato temporale, senza tenere contro degli ulteriori elementi indicativi delmedesimo disegno criminoso.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso unconcreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazionicommesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere lasostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto alcumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dalmomento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - daparte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di untrattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv.284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indicirivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversifatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioniincriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo dellesingole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 –01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013,Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con unagenerale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi chetutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lorograduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto taledefinizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto especifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultinoprevisti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualitàdel caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in talsenso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di taletipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a unaspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico),rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata ecircoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolarevalenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazionirealizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad unamassima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con unfinalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciticonsistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessadell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quellosuccessivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di unasuccessione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piùche una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettivaindeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegno criminosopuò essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado la contiguità spazio-temporalee il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi siatale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalitàdi quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegnocriminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito cheè sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione.2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati eha fornito una motivazione adeguata quanto alla ritenuta inesistenza del vincolo dellacontinuazione.Come evidenziato dal Procuratore generale, infatti, il giudice, con lo specificoriferimento anche solo al dato temporale, circa venti anni, estremamente significativo quantoall’inesistenza di una originaria e unica deliberazione originaria, ha dato adeguato contodella corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 81 cod. pen. e la motivazione così resanon è sindacabile in questa sede.3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine all’aumentodi pena applicato in continuazione.La doglianza è infondata.2.2. La motivazione resa in ordine all’aumento applicato per il reato satellite, con ilriferimento ai reati e alle pene inflitte, è adeguata.Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione, ha indicato la pena complessivafinale dando conto degli aumenti di pena per il reato satellite, e si è così conformato alprincipio da ultimo enucleato dalle Sezioni unite di questa Corte per cui «in tema di reatocontinuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.1J, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01).Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto a individuare la pena base ai sensidell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che, pertanto, deve corrispondere a quella in concretoinflitta dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave (per una compiuta especifica analisi sul punto cfr. Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv.285865 - 01).A tale pena, poi, devono essere operati i singoli aumenti di pena per i reati satellite,sia quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, sia quelli in ordine aiquali il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi per la prima volta.Quanto all’obbligo di motivazione in ordine a ogni singolo aumento, d’altro canto, sideve ribadire che questo deve essere oggetto di specifica e autonoma valutazione di cui ilgiudice è tenuto a dare puntuale conto nella motivazione e che ciò opera con particolareriferimento agli aumenti di pena che risultano significativi o che comunque possono appariresproporzionati (sia rispetto alla quantificazione della pena base che in rapporto alla gravitàdegli altri reati che rientrano nella medesima continuazione) dovendosi, di contro,evidenziare che il medesimo obbligo risulta attenuato nel caso in cui la pena per il reatosatellite, come nel caso di specie, sia contenuta in quanto la necessità di dare conto delrispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena è daritenersi commisurata all’entità della stessa in concreto inflitta (cfr. Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, P.m. in proc.Zouine, Rv. 201549 – 01 in cui si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiestoin ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris