CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14187/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40533/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si lamenta violazione di legge in riferimento al ne bis in idem processuale e carenza di motivazione sul punto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto la questione non era stata posta con l'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. peri. e 62 bis cod.pen. e violazione dell'art. 132 cod. pen. — è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]