CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità dei reati i resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) tenuto conto della reiterazione di frasi ingiuriose e delle azioni lesive poste in essere dall'imputato per contrastare l'intervento di controllo di polizia municipale sulle attività dell'area mercatale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere rel ore [I Pres)t1ene