CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 37436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello per la genericità del motivo privo di una critica adeguata e puntuale rispetto alle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (modalità di occultamento della sostanza stupefacente); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] dent