CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 41492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli ma anche la elevata capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali, ed ha giustificato la dosimetria della pena, peraltro prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado, con la rilevante intensità del dolo. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.