Corte di giustizia UEdecreto
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:704
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0469_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Italia
(Causa T‑469/21 R)
«Procedimento sommario – Rigetto del ricorso principale – Non luogo a statuire»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto del ricorso nel procedimento principale – Domanda divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire
(Art. 278 TFUE)
(v. punti 3, 4)
[OSCURATO:PERSONA] domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (GURI n. 175, del 23 luglio 2021), in quanto asseritamente contrario, da un lato, al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (
GU 2021, L 211, pag. 1
), nonché al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (
GU 2021, L 211, pag. 24
), e, dall’altro lato, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
).
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.