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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25268/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16845/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del l egale r appresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -2- contro [OSCURATO:PERSONA]società che agisce non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E ALVISEBRAGADIN; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ITALIANA SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 40846/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Pres. di sez. dott.ssaSCRIMA ANTONIETTA . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.40846 / 21, depositata in data 20 dicembre 2021, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diItalfondiario S. p . a . , in rappresentanza di S iena [OSCURATO:SOCIETA].,nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. , Agenzia delle E ntrate R iscossione e I taliana [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1172/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018, questa Corte, dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in quella fase del giudizio di ItalfondiarioS.p.a . in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., cass ò senza rinvio il ca p o della decisione impugnato , in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta ai sensi dell'art.382, comma 3 , c . p . c . , condannò la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito in favore di G3 S. r . l . e di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. edichiarò non ripetibili le spese di giudizio di Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -3- legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,costituita in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. .

La richiamata sentenza di questa Corte fu emessa a conclusione di una complessa vicenda giudiziaria di seguito riportata.

Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] veneta S. p . a . ( nell a cui posizion e soggettiv a era successivamente subentrata [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] immobiliare S.r.l., in cui era intervenuto illocale Agente della riscossione(nella cui posizione era poi subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione), dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e di I taliana S ocietà I mmobiliare S.r.l. , l'emissione dei relativi decreti di trasferimento ela notificazione di un preavviso di rilascio degli stessi alla società debitrice, quest'ultima aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p . c . , impugnando il preavviso di rilascio e diversi atti della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione in relazione ai procedimenti della procedura esecutiva emessiin data 15 gennaio, 13 maggioe 23 maggio 2016 e ai “ decreti di trasferimento n . 152 / 2016 e 153/2016 del 20 maggio 2016, 1 - 5 luglio 2016 e 15 - 21 settembre 2016”ed aveva dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione a l preavviso di sloggio.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico motivo ; aveva resistito con controricorso ItalfondiarioS.p.a., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre non avevano svolto attività difensiva in quella sede gli altri intimati.

La controricorrente aveva pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. h a proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n . 4 0 846 / 21 sulla base di tre motivi.

Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -4- Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e D ov alu e S . p . a . , i n nomee per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. .

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Società I mmobiliare S.r.l. e A genzia Entrate Riscossione.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero pressola Corte non ha depositato conclusioni.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevato che la parte ricorrente si è costituita indicando, nell’intestazione del ricorso, quali suoi difensori gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali solo il primo risulta essere, anche sulla base di verifiche effettuate d’ufficio, cassazionista, come peraltro correttamente precisato nel mandato in calce al ricorso.

Ne consegue cheil ricorso, pur se inammissibile con il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista, è comunque scrutinabile, essendo stato il mandato conferito anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], cassazionista, che ha pure sottoscritto il ricorso.

2. Sempre in via preliminare e c on riferimento all’ eccez ione di carenza di leg ittimazione passiva di Siena NPL S .r.l. , in nome e per conto della quale si è costituita in questa sede [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(v. p. 9 e 10 della memoria di parte ric orrente), afferma il Collegio che tale eccezione, oltre ad essere specifica,è fondata, non avendo la predetta parte fornito prova sufficiente che il credito in questione rientri nella cessione in blocco cui si fa riferimento nel controricorso, che, pertanto, risulta essere inammissibile (Cass. n. 4116 del 2/03/2016 e Cass., ord., n. 24798 del 5/11/2020).

3. Va pure precisato, e tale rilievo ben può essere effettuato d’ufficio, che non può tenersi conto della documentazione prodotta Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -5- dalla ricorrente solo in questa sede (v.

Cass., ord., n. 14002 del 6/06/2017, secondo cui la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che ladecisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sianecessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione). 4.Il primo motivo è così rubricato: « V iolazione art . 395 n . 5 e per l'effetto falsa applicazione dell'art.591 ter cpc, 617 cpc, 324 cpc e 38 2 comma3 cpc in applicazione dell'art . n. 3 6 0 cp ».

Con tale mezzo la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a pagina 4del ricorso, denuncia, espressamente ai sensi dell’art . 395 n.5 c.p.c., che la sentenza impugnata sia contraria alla decisione del Tribunale di Venezia n. 1172/2018 avente autorità di cosa giudicata in punto di ammissibilità e tempestività del ricorso ex art.617 c.p . c . del 10/10/2016,depositato il 12/10/2016. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la revocazione delle sentenze di cassazione ex art. 391-bispuò essere chiesta solo ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10867 del 30/04/2008, hanno affermato che avverso le sentenze della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391-bis e 391 - ter c.p . c.), secondo una scelta discrezionale del legislatore -non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -6- costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale -condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.

È stato pure precisato che è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto (Cass., ord.,n. 15346 del 20/06/2017.

E nella specie, in realtà, viene svolta, inammissibilmente anche sottotale profilo, una censura in iure .

Mette conto di precisare, altresì, che, per altro verso, se ci si volesse porre sul piano dell’art. 391-ter c.p.c., apparentando la pronuncia di questa Corte, siccome resa espressamente ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., ad una pronuncia di merito, si sarebbe pure al di fuori della fattispecie di revocazione di cui al detto art. 391-ter, posto che anche tale norma parimenti non evoca il n. 5 dell’art. 395 c.p.c..

Si aggiunge, ad ulteriore esplicazione di quanto osservato, che l’illustrazione del motivo si risolve nell’enunciare un preteso errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla sentenza impugnata, perché avrebbe erroneamente ritenuto che la tempestività della seconda opposizione ex art.617 c.p.c. non sussistesse nonostante la presenza di un giudicato interno contrario nella sentenza impugnata, giudicato che si sarebbe formato per mancanza di proposizione del ricorso incidentale.

In tal modo, come si è già detto, si svolge una censura in Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -7- iure, imputandosi alla Corte di avere violato un giudicato interno.

Donde la palese inammissibilità del motivo.

Tuttavia, fermo che la prospettazione non è suscettibile d’essere dunque apprezzata ai sensi del n. 4 dell’art. 395, al di là della sua mancata evocazione, evidente risulta comunque l’assoluta mancanza dell’error iuris addebitato alla sentenza, posto che ciò che si evoca della motivazione della sentenza scrutinata dalla sentenza di questa Corte qui impugnata non evidenziava alcuna affermazione del Tribunale idonea a palesare un’affermazione di tempestività della seconda opposizione, come bene ha spiegato la sentenza impugnata a pag. 6 alludendo alla motivazione del T ribunale come concernente l’identità di oggetto delle due successive opposizioni.

5. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione art. 395 n. 4 c.p.c.: errore di fatto, errore di percezione risultante dagli atti e documenti di causa», la ricorrente sostiene che questa Corte avrebbe « omesso di considerare la riqualificazione effettuata dal GE con provvedimento 1- 7.7.2016 della “prima opposizione” 26/05/2016, riqualificata “Reclamo ex art. 591 ter avverso provvedimento del custode» (v. ricorso p. 4).

5.1. Il motivo è inammissibile in quanto quello denunciato dalla ricorrente (l’aver cioè considerato questa Corte la prima opposizione come ricorso ex art. 617 e non quale reclamo ex art . 591 - ter c . p . c . come riqualificata dal G.E.) non costituisce un errore di fatto ma , eventualmente,un errore di diritto, precisandosi, peraltro, che quello che si prospetta, da parte della ricorrente, come “fatto” non considerato è costituito dalla ri qualificazione del ricorso ex art. 617 c.p.c. quale reclamo ex art. 591-bis c.p.c. operata solo in sede sommaria dal G.E. adito con la prima opposizione , per di più contraddetta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata con il ricorso deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione.

Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -8- Ed invero, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass.,ord., n. 16439 d el 10/06/2021 ).

Questa Corte ha pure precisato che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -9- divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia(Cass., sez. un., ord.,n. 8984 del 11/04/2018; v. pure Cass., sez.un., n. 30994 del 27/12/2017) .

Si ribadisce che il motivo assume come “fatto” non considerato una mera asserzione del ricorso ordinario, quella sulla riqualificazione del ricorso ex art. 617 c.p.c. quale reclamo ex art. 591-bis c.p.c., che, quanto alla sua verità intrinseca non è un fatto, bensì appunto un’asserzione.

Riguardo al fatto oggetto di tale asserzione, nel passo riportato a pag. 28 del ricorso in esame, non emergevaspecificamente su che cosa essa fosse appoggiata.

Il motivo, inoltre, non solo pretende -come già rimarcato - di attribuire al primo ricorso in opposizione una natura che risultava contraddetta proprio dalla motivazione della sentenza impugnata con il ricorso deciso con la sentenza qui impugnata, evocata a proposito del primo motivo (posto che essa discorreva di ricorso ex art. 617 c.p.c. ponendosi il problema della ammissibilità della seconda opposizione di cui era investito, il che renderebbe questa volta sì la prospettazione svolta nel ricorso ordinario in contrasto con un giudicato interno), ma comunque dimentica che, essendosi, dopo la pronuncia sul reclamo, estinto il giudizio di opposizione, per mancata introduzione del giudizio di merito, le decisioni rese con tutti i provvedimenti sommari del primo giudizio, cioè sia quello del Tribunale che del Giudice del reclamo, risultavano come risultano, del tutto privi di valore ai fini dell’apprezzamento di tardività della seconda opposizione svolta dal provvedimento qui impugnato.

In altri termini, la pretesa qualificazione svolta in via sommaria dal Giudice dell’esecuzione adìto con la prima opposizione, essendo stata svolta in sede sommaria non è dato comprendere come Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -10- dovesse essere vincolante per questa Corte ai fini della pronuncia della decisione qui impugnata.

Tanto si osserva, si badi, a prescindere dal rilievo prima svolto circa la motivazione della sentenza di merito impugnata evocata nel primo motivo.

6. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli art. 168 L .

F . e 617 cpc in applicazione dell'art . 360 n . 3 cpc; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in applicazione art.360 n. 4 c. p . c . », la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 4 del ricorso, chiede, per effetto della revocazione della sentenza impugnata in questa sede, «la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n 1172/ 2018, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli art. 168 L.F. e 617 c.p.c. per non avere accertato la nullità dell'asta [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tutti gli atti successivi essendo intervenuta in data 15.1.2016 la pubblicazione presso la C.C.I.A.A. di Venezia del deposito della domanda di concordato formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio per aver ritenuto infondata nel merito l'opposizione nel contempo giudicandola inammissibile per mancanza di interesse del debitore, non rilevando pregiudizio alla prosecuzione, seppur viziata, della procedura esecutiva».

6.1. Il motivo così come formulato è inammissibile, non potendo essere qualificato come motivo di revocazione, in quanto lo stesso riproduce sostanzialmente l'unico motivo proposto nel ricorso ex art. 360 n.5 c.p.c. riportando censure avverso la sentenza del Tribunale di Venezia impugnatain quella sede, sicché si riferisce, all’evidenza, non Ric. 2022n. 16845 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -11- a prospettazioni veicolabili con il ricorso per revocazione ma all’ipotetico e sperato giudizio rescissorio.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

8. Le spese del giudizio di revocazione , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e la sola [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto già evidenziato in relazione al controricorso proposto da D ov alu e S.p.a., i n nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle parti intimate, non avendo le stess e svolto attività difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l a parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, che liquida,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16845/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del l egale r appresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -2- contro [OSCURATO:PERSONA]società che agisce non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E ALVISEBRAGADIN; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ITALIANA SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 40846/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Pres. di sez. dott.ssaSCRIMA ANTONIETTA . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.40846 / 21, depositata in data 20 dicembre 2021, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diItalfondiario S. p . a . , in rappresentanza di S iena [OSCURATO:SOCIETA].,nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. , Agenzia delle E ntrate R iscossione e I taliana [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1172/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018, questa Corte, dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della costituzione in quella fase del giudizio di ItalfondiarioS.p.a . in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., cass ò senza rinvio il ca p o della decisione impugnato , in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta ai sensi dell'art.382, comma 3 , c . p . c . , condannò la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito in favore di G3 S. r . l . e di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. edichiarò non ripetibili le spese di giudizio di Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -3- legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,costituita in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. . La richiamata sentenza di questa Corte fu emessa a conclusione di una complessa vicenda giudiziaria di seguito riportata. Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] veneta S. p . a . ( nell a cui posizion e soggettiv a era successivamente subentrata [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] immobiliare S.r.l., in cui era intervenuto illocale Agente della riscossione(nella cui posizione era poi subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione), dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e di I taliana S ocietà I mmobiliare S.r.l. , l'emissione dei relativi decreti di trasferimento ela notificazione di un preavviso di rilascio degli stessi alla società debitrice, quest'ultima aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 c.p . c . , impugnando il preavviso di rilascio e diversi atti della procedura esecutiva. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione in relazione ai procedimenti della procedura esecutiva emessiin data 15 gennaio, 13 maggioe 23 maggio 2016 e ai “ decreti di trasferimento n . 152 / 2016 e 153/2016 del 20 maggio 2016, 1 - 5 luglio 2016 e 15 - 21 settembre 2016”ed aveva dichiarato inammissibile l'opposizione in relazione a l preavviso di sloggio. Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico motivo ; aveva resistito con controricorso ItalfondiarioS.p.a., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre non avevano svolto attività difensiva in quella sede gli altri intimati. La controricorrente aveva pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. h a proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n . 4 0 846 / 21 sulla base di tre motivi. Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -4- Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e D ov alu e S . p . a . , i n nomee per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Società I mmobiliare S.r.l. e A genzia Entrate Riscossione. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero pressola Corte non ha depositato conclusioni. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevato che la parte ricorrente si è costituita indicando, nell’intestazione del ricorso, quali suoi difensori gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali solo il primo risulta essere, anche sulla base di verifiche effettuate d’ufficio, cassazionista, come peraltro correttamente precisato nel mandato in calce al ricorso. Ne consegue cheil ricorso, pur se inammissibile con il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista, è comunque scrutinabile, essendo stato il mandato conferito anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], cassazionista, che ha pure sottoscritto il ricorso. 2. Sempre in via preliminare e c on riferimento all’ eccez ione di carenza di leg ittimazione passiva di Siena NPL S .r.l. , in nome e per conto della quale si è costituita in questa sede [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(v. p. 9 e 10 della memoria di parte ric orrente), afferma il Collegio che tale eccezione, oltre ad essere specifica,è fondata, non avendo la predetta parte fornito prova sufficiente che il credito in questione rientri nella cessione in blocco cui si fa riferimento nel controricorso, che, pertanto, risulta essere inammissibile (Cass. n. 4116 del 2/03/2016 e Cass., ord., n. 24798 del 5/11/2020). 3. Va pure precisato, e tale rilievo ben può essere effettuato d’ufficio, che non può tenersi conto della documentazione prodotta Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -5- dalla ricorrente solo in questa sede (v. Cass., ord., n. 14002 del 6/06/2017, secondo cui la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che ladecisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sianecessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione). 4.Il primo motivo è così rubricato: « V iolazione art . 395 n . 5 e per l'effetto falsa applicazione dell'art.591 ter cpc, 617 cpc, 324 cpc e 38 2 comma3 cpc in applicazione dell'art . n. 3 6 0 cp ». Con tale mezzo la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a pagina 4del ricorso, denuncia, espressamente ai sensi dell’art . 395 n.5 c.p.c., che la sentenza impugnata sia contraria alla decisione del Tribunale di Venezia n. 1172/2018 avente autorità di cosa giudicata in punto di ammissibilità e tempestività del ricorso ex art.617 c.p . c . del 10/10/2016,depositato il 12/10/2016. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la revocazione delle sentenze di cassazione ex art. 391-bispuò essere chiesta solo ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10867 del 30/04/2008, hanno affermato che avverso le sentenze della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391-bis e 391 - ter c.p . c.), secondo una scelta discrezionale del legislatore -non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -6- costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale -condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale. È stato pure precisato che è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto (Cass., ord.,n. 15346 del 20/06/2017. E nella specie, in realtà, viene svolta, inammissibilmente anche sottotale profilo, una censura in iure . Mette conto di precisare, altresì, che, per altro verso, se ci si volesse porre sul piano dell’art. 391-ter c.p.c., apparentando la pronuncia di questa Corte, siccome resa espressamente ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., ad una pronuncia di merito, si sarebbe pure al di fuori della fattispecie di revocazione di cui al detto art. 391-ter, posto che anche tale norma parimenti non evoca il n. 5 dell’art. 395 c.p.c.. Si aggiunge, ad ulteriore esplicazione di quanto osservato, che l’illustrazione del motivo si risolve nell’enunciare un preteso errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla sentenza impugnata, perché avrebbe erroneamente ritenuto che la tempestività della seconda opposizione ex art.617 c.p.c. non sussistesse nonostante la presenza di un giudicato interno contrario nella sentenza impugnata, giudicato che si sarebbe formato per mancanza di proposizione del ricorso incidentale. In tal modo, come si è già detto, si svolge una censura in Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -7- iure, imputandosi alla Corte di avere violato un giudicato interno. Donde la palese inammissibilità del motivo. Tuttavia, fermo che la prospettazione non è suscettibile d’essere dunque apprezzata ai sensi del n. 4 dell’art. 395, al di là della sua mancata evocazione, evidente risulta comunque l’assoluta mancanza dell’error iuris addebitato alla sentenza, posto che ciò che si evoca della motivazione della sentenza scrutinata dalla sentenza di questa Corte qui impugnata non evidenziava alcuna affermazione del Tribunale idonea a palesare un’affermazione di tempestività della seconda opposizione, come bene ha spiegato la sentenza impugnata a pag. 6 alludendo alla motivazione del T ribunale come concernente l’identità di oggetto delle due successive opposizioni. 5. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione art. 395 n. 4 c.p.c.: errore di fatto, errore di percezione risultante dagli atti e documenti di causa», la ricorrente sostiene che questa Corte avrebbe « omesso di considerare la riqualificazione effettuata dal GE con provvedimento 1- 7.7.2016 della “prima opposizione” 26/05/2016, riqualificata “Reclamo ex art. 591 ter avverso provvedimento del custode» (v. ricorso p. 4). 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto quello denunciato dalla ricorrente (l’aver cioè considerato questa Corte la prima opposizione come ricorso ex art. 617 e non quale reclamo ex art . 591 - ter c . p . c . come riqualificata dal G.E.) non costituisce un errore di fatto ma , eventualmente,un errore di diritto, precisandosi, peraltro, che quello che si prospetta, da parte della ricorrente, come “fatto” non considerato è costituito dalla ri qualificazione del ricorso ex art. 617 c.p.c. quale reclamo ex art. 591-bis c.p.c. operata solo in sede sommaria dal G.E. adito con la prima opposizione , per di più contraddetta dalla stessa motivazione della sentenza impugnata con il ricorso deciso con la sentenza di cui si chiede la revocazione. Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -8- Ed invero, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass.,ord., n. 16439 d el 10/06/2021 ). Questa Corte ha pure precisato che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -9- divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia(Cass., sez. un., ord.,n. 8984 del 11/04/2018; v. pure Cass., sez.un., n. 30994 del 27/12/2017) . Si ribadisce che il motivo assume come “fatto” non considerato una mera asserzione del ricorso ordinario, quella sulla riqualificazione del ricorso ex art. 617 c.p.c. quale reclamo ex art. 591-bis c.p.c., che, quanto alla sua verità intrinseca non è un fatto, bensì appunto un’asserzione. Riguardo al fatto oggetto di tale asserzione, nel passo riportato a pag. 28 del ricorso in esame, non emergevaspecificamente su che cosa essa fosse appoggiata. Il motivo, inoltre, non solo pretende -come già rimarcato - di attribuire al primo ricorso in opposizione una natura che risultava contraddetta proprio dalla motivazione della sentenza impugnata con il ricorso deciso con la sentenza qui impugnata, evocata a proposito del primo motivo (posto che essa discorreva di ricorso ex art. 617 c.p.c. ponendosi il problema della ammissibilità della seconda opposizione di cui era investito, il che renderebbe questa volta sì la prospettazione svolta nel ricorso ordinario in contrasto con un giudicato interno), ma comunque dimentica che, essendosi, dopo la pronuncia sul reclamo, estinto il giudizio di opposizione, per mancata introduzione del giudizio di merito, le decisioni rese con tutti i provvedimenti sommari del primo giudizio, cioè sia quello del Tribunale che del Giudice del reclamo, risultavano come risultano, del tutto privi di valore ai fini dell’apprezzamento di tardività della seconda opposizione svolta dal provvedimento qui impugnato. In altri termini, la pretesa qualificazione svolta in via sommaria dal Giudice dell’esecuzione adìto con la prima opposizione, essendo stata svolta in sede sommaria non è dato comprendere come Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -10- dovesse essere vincolante per questa Corte ai fini della pronuncia della decisione qui impugnata. Tanto si osserva, si badi, a prescindere dal rilievo prima svolto circa la motivazione della sentenza di merito impugnata evocata nel primo motivo. 6. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione degli art. 168 L . F . e 617 cpc in applicazione dell'art . 360 n . 3 cpc; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in applicazione art.360 n. 4 c. p . c . », la ricorrente, come dalla stessa sintetizzato a p. 4 del ricorso, chiede, per effetto della revocazione della sentenza impugnata in questa sede, «la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n 1172/ 2018, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli art. 168 L.F. e 617 c.p.c. per non avere accertato la nullità dell'asta [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tutti gli atti successivi essendo intervenuta in data 15.1.2016 la pubblicazione presso la C.C.I.A.A. di Venezia del deposito della domanda di concordato formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio per aver ritenuto infondata nel merito l'opposizione nel contempo giudicandola inammissibile per mancanza di interesse del debitore, non rilevando pregiudizio alla prosecuzione, seppur viziata, della procedura esecutiva». 6.1. Il motivo così come formulato è inammissibile, non potendo essere qualificato come motivo di revocazione, in quanto lo stesso riproduce sostanzialmente l'unico motivo proposto nel ricorso ex art. 360 n.5 c.p.c. riportando censure avverso la sentenza del Tribunale di Venezia impugnatain quella sede, sicché si riferisce, all’evidenza, non Ric. 2022n. 16845 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -11- a prospettazioni veicolabili con il ricorso per revocazione ma all’ipotetico e sperato giudizio rescissorio. 7. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 8. Le spese del giudizio di revocazione , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e la sola [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto già evidenziato in relazione al controricorso proposto da D ov alu e S.p.a., i n nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle parti intimate, non avendo le stess e svolto attività difensiva in questa sede. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del la società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 , se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l a parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, che liquida,in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell
Sentenza Cassazione n. 25268/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris