CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 27637/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHIETI,nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di determinare lacompetenza in quella del Tribunale di Chieti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Chieti ha rinviato in via pregiudiziale a questa Corte laquestione di competenza territoriale nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA].2. Questi è imputato del reato di truffa commesso con mezzi telematici,avendo indotto la vittima, con artifici e raggiri, ad effettuare in suo favore unbonifico istantaneo su un conto corrente dotato di IBAN a sé stesso intestato.Dalla motivazione offerta risulta che il conto corrente riconducibileall’imputato era stato acceso presso una banca “on line”, priva di radicamentoterritoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa competenza territoriale va individuata in quella del Tribunale di Chieti.1.In termini giuridici, il punto di partenza per la soluzione della questione èda ravvisare nel risalente e mai contestato principio di diritto secondo il quale,poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento incui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguitola "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale ilreato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto diartifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nelmomento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da partedell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n.18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01).2.Nel caso in esame, la truffa si era consumata attraverso il trasferimentoall’imputato della somma di danaro, carpita con artifici e raggiri, avvenuto permezzo di un bonifico istantaneo accreditato su un conto corrente acceso pressouna banca on-line, priva di radicamento territoriale.Applicando i principi di diritto prima richiamati, il reato si è consumato nelluogo in cui l’imputato ha appreso la somma, il quale luogo, tuttavia, non è noto.Quel che si conosce è, invece, è il luogo ove la persona offesa avevaeffettuato il bonifico, rientrante nel circondario del Tribunale di Chieti.Questa condotta costituisce un segmento del reato, sicché deve essereapplicata la prima regola suppletiva prevista dall’art. 9, comma 1, cod. proc.pen., che recita: “se la competenza non può essere determinata a norma dell’art.8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una partedell’azione o dell’omissione”.Tale conclusione tiene anche conto del fatto che la disposizione era avvenutaviene accreditata su una carta prepagata non dotata di IBAN.In caso di carta prepagata senza IBAN (es. ricarica Postepay standard), lagiurisprudenza ha costantemente ribadito un principio affermato da Sez. 1, n.25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962-01, in base al quale si valorizza illuogo in cui la vittima esegue materialmente l'operazione di ricarica, poiché ilpassaggio di denaro è immediato ed irreversibile, e quindi la somma risultacontestualmente sottratta alla vittima disponente e nella disponibilità dell’agentedeceptor. P.Q.MDichiara la competenza territoriale del Tribunale di Chieti. Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod.proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]