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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22815/2026

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ocura speciale in calce al ricorso;– ricorrente –controCondominio Via dei Gracchi 278 e [OSCURATO:PERSONA] 28 in Roma, inpersona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pellegrini, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 2417/2022 della Corte d’appello di Roma depositatail 12/04/2022 e notificata l’01/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Romal'ingiunzione di pagamento nei confronti del Condominio di Via dei Gracchin. 278 e [OSCURATO:PERSONA] n. 28 in Roma per la somma di euro80.503,59, a titolo di compenso e di rimborso per anticipazioni effettuatesino al 2012 quale amministratore giudiziario del detto condominionominato con decreto reso dal Tribunale di Roma in data 19.4.2005.2.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivoproposta dal condominio e, per l’effetto, lo revocava, reputando nonsufficiente, ai fini della prova del credito vantato, il rendiconto derivante dalverbale di passaggio delle consegne.3.

Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma rigettava ilgravame, affermando che: a) per quanto riguardava il verbale di passaggiodi consegne, il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzatodai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi espese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dalprecedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti noncostituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte deicondomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive postecontabili; b) la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione,apposta dal nuovo amministratore quando è stato immesso nell'eserciziodelle sue funzioni, non integra una ricognizione di debito fatta dalcondominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte alprecedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata;c) il [OSCURATO:PERSONA], su cui incombeva l'onere probatorio dei fatti costitutivi dellapretesa creditoria fatta valere, non aveva prodotto documentazione idoneaa provare la provenienza delle anticipazioni dal proprio patrimonio; d)difettava completamente, comunque, l'indicazione specifica dei debiti delcondominio che sarebbero stati pagati dall'ex amministratore con denaroproprio (necessaria anche per valutare l'inerenza della spesa alla gestionecondominiale), oltre che la prova dell'uscita di denaro dal patrimonio2 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026personale del [OSCURATO:PERSONA] per saldare i predetti debiti; e) per quantoconcerneva la richiesta di pagamento del compenso per l'attività svolta, lededuzioni dell'appellante erano del tutto generiche, non distinguendoall'interno della somma complessivamente richiesta di euro 80.503,69,quanto sarebbe dovuto a titolo di compensi professionali e quanto a titolodi "anticipazioni di cassa", né specificando a quali anni si riferissero icompensi e le spese sostenute per conto del condominio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Carlo AntonioDe Luca sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Via dei Gracchi n.278 e [OSCURATO:PERSONA] n. 28 ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione diinammissibilità, per non adeguata esposizione dei fatti, formulata dalcontroricorrente.Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso percassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizionesommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di meroformalismo, bensì a consentire alla Corte di cassazione di conosceredall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimentodel processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare talerequisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro esintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presuppostidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delledifese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizioneavversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si èfondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appelloe, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.1352 del 12/01/2024).3 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026Orbene, nel caso di specie, dal ricorso si evincono, sia pure sinteticamente,sia le argomentazioni difensive esposte dalle parti nel corso dei due gradi dimerito sia le motivazioni poste alla base della decisione (di rigetto) delTribunale il quale, alla stregua della sentenza d’appello riprodottapedissequamente, ha reputato non sufficiente, ai fini della prova del creditovantato, il rendiconto derivante dal verbale di passaggio delle consegne.2.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto non provata la sua pretesa acausa della inidoneità probatoria del rendiconto consuntivo approvato daparte dell'assemblea, omettendo di valutare la contabilità condominiale, laquale ultima sarebbe stata, invece, idonea a provare il disavanzo di cassae, quindi, il suo diritto di credito quale amministratore di condominio peranticipazioni e compensi.2.1. il motivo è da rigettare per più ordini di ragioni.In primo luogo, in violazione del principio di specificità, il ricorrente haomesso di riprodurre il contenuto rilevante dei rendiconti consuntivi relativiagli anni dal 2005 al 2012, essendosi limitato a sostenere che la deliberaassembleare di approvazione del rendiconto assume valore ricognitivo deldebito (in relazione alle poste passive indicate) e conformativo dellasituazione economica e patrimoniale del condominio.Inconsistente si rivela l’affermazione secondo cui “dalla documentazionecontabile versata in atti emerge che la precaria situazione finanziaria manon patrimoniale (crediti prossimi all'incasso) del Condominio ha resonecessarie cospicue anticipazioni da parte dell'amministratore, conconseguente applicazione della disciplina ex art. 1720 c.c.”.

Al pari di quellasecondo cui il verbale di passaggio di consegna e la documentazione versata4 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026in atti di causa costituirebbe idonea prova dell'attività svoltadall'amministratore uscente.Difetta completamente l’indicazione specifica dei debiti del condominio chesarebbero stati pagati dall’ex amministratore con denaro proprio, oltre chel’allegazione dell’uscita di denaro dal suo patrimonio personale perestinguere debiti facenti capo al condominio e la distinzione, all’interno dellacomplessiva somma di euro 80.503,59 richiesta, tra quanto spettantegli atitolo di compenso e quanto dovutogli a titolo di rimborso per anticipazionidi cassa.Del resto, lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 8 del ricorso) che lagiurisprudenza unanime ritiene che l'amministratore di condominio, adeccezione dei lavori urgenti ex art. 1130 c.c., non ha un generale potere dispesa, spettando all'assemblea condominiale di valutare la necessità dellaspesa da sostenere e approvare il conto consuntivo.

Pertanto, solo inpresenza della delibera di approvazione assembleare sorge il dirittodell'amministratore al rimborso delle anticipazioni.

E che, in punto di onusprobandi, incombe sull'amministratore l'onere di provare i fatti checostituiscono il fondamento di tali pretese.Ciò è in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione (Cass., Sez.2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15702del 23/07/2020) secondo cui il nuovo amministratore di un condominio, senon autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di ratificareincassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dalprecedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti noncostituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte deicondomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive postecontabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il contoconsuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutarel'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.

Inquest’ottica, la sottoscrizione del verbale di consegna della5 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026documentazione, apposta dal nuovo amministratore quand'era già immessonell'esercizio delle sue funzioni, non integra una ricognizione di debito fattadal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte alprecedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.Al contempo, la deliberazione dell'assemblea di condominio che procedeall'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore havalore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passivespecificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzotra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente diritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stataversata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione didebito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggettospecifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass., Sez. 2, Sentenza n.10153 del 09/05/2011; conf.

Cass. 10 febbraio 2023, n. 4179, Cass. 6settembre 2025, n. 25315; Cass. 19 marzo 2026, n. 6625; Cass. 26 marzo2026, n. 7247).Irrilevante è, invece, la considerazione, peraltro anch’essa infondata, amente della quale dall'esame dei bilanci consuntivi, oltre ad emergere laregolarità della contabilità condominiale, si evincerebbe anche la diligenzadell'amministratore nell'espletamento del mandato.In secondo luogo, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e nonavendo il ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni di fatto, è preclusa nella presente sede ognicensura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,applicabile ratione temporis), non avendo, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] indicato ilfatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, se solo si considerache la Corte d’appello ha espressamente e analiticamente preso inconsiderazione il verbale di passaggio di consegne.In terzo luogo, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte6 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltotale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c..

Così come, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente7 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in calce al ricorso;– ricorrente –controCondominio Via dei Gracchi 278 e [OSCURATO:PERSONA] 28 in Roma, inpersona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pellegrini, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 2417/2022 della Corte d’appello di Roma depositatail 12/04/2022 e notificata l’01/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/20261. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Romal'ingiunzione di pagamento nei confronti del Condominio di Via dei Gracchin. 278 e [OSCURATO:PERSONA] n. 28 in Roma per la somma di euro80.503,59, a titolo di compenso e di rimborso per anticipazioni effettuatesino al 2012 quale amministratore giudiziario del detto condominionominato con decreto reso dal Tribunale di Roma in data 19.4.2005.2. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivoproposta dal condominio e, per l’effetto, lo revocava, reputando nonsufficiente, ai fini della prova del credito vantato, il rendiconto derivante dalverbale di passaggio delle consegne.3. Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma rigettava ilgravame, affermando che: a) per quanto riguardava il verbale di passaggiodi consegne, il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzatodai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi espese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dalprecedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti noncostituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte deicondomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive postecontabili; b) la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione,apposta dal nuovo amministratore quando è stato immesso nell'eserciziodelle sue funzioni, non integra una ricognizione di debito fatta dalcondominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte alprecedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata;c) il [OSCURATO:PERSONA], su cui incombeva l'onere probatorio dei fatti costitutivi dellapretesa creditoria fatta valere, non aveva prodotto documentazione idoneaa provare la provenienza delle anticipazioni dal proprio patrimonio; d)difettava completamente, comunque, l'indicazione specifica dei debiti delcondominio che sarebbero stati pagati dall'ex amministratore con denaroproprio (necessaria anche per valutare l'inerenza della spesa alla gestionecondominiale), oltre che la prova dell'uscita di denaro dal patrimonio2 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026personale del [OSCURATO:PERSONA] per saldare i predetti debiti; e) per quantoconcerneva la richiesta di pagamento del compenso per l'attività svolta, lededuzioni dell'appellante erano del tutto generiche, non distinguendoall'interno della somma complessivamente richiesta di euro 80.503,69,quanto sarebbe dovuto a titolo di compensi professionali e quanto a titolodi "anticipazioni di cassa", né specificando a quali anni si riferissero icompensi e le spese sostenute per conto del condominio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Carlo AntonioDe Luca sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Via dei Gracchi n.278 e [OSCURATO:PERSONA] n. 28 ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione diinammissibilità, per non adeguata esposizione dei fatti, formulata dalcontroricorrente.Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso percassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizionesommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di meroformalismo, bensì a consentire alla Corte di cassazione di conosceredall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimentodel processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare talerequisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro esintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presuppostidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delledifese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizioneavversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si èfondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appelloe, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.1352 del 12/01/2024).3 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026Orbene, nel caso di specie, dal ricorso si evincono, sia pure sinteticamente,sia le argomentazioni difensive esposte dalle parti nel corso dei due gradi dimerito sia le motivazioni poste alla base della decisione (di rigetto) delTribunale il quale, alla stregua della sentenza d’appello riprodottapedissequamente, ha reputato non sufficiente, ai fini della prova del creditovantato, il rendiconto derivante dal verbale di passaggio delle consegne.2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione ed erroneaapplicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto non provata la sua pretesa acausa della inidoneità probatoria del rendiconto consuntivo approvato daparte dell'assemblea, omettendo di valutare la contabilità condominiale, laquale ultima sarebbe stata, invece, idonea a provare il disavanzo di cassae, quindi, il suo diritto di credito quale amministratore di condominio peranticipazioni e compensi.2.1. il motivo è da rigettare per più ordini di ragioni.In primo luogo, in violazione del principio di specificità, il ricorrente haomesso di riprodurre il contenuto rilevante dei rendiconti consuntivi relativiagli anni dal 2005 al 2012, essendosi limitato a sostenere che la deliberaassembleare di approvazione del rendiconto assume valore ricognitivo deldebito (in relazione alle poste passive indicate) e conformativo dellasituazione economica e patrimoniale del condominio.Inconsistente si rivela l’affermazione secondo cui “dalla documentazionecontabile versata in atti emerge che la precaria situazione finanziaria manon patrimoniale (crediti prossimi all'incasso) del Condominio ha resonecessarie cospicue anticipazioni da parte dell'amministratore, conconseguente applicazione della disciplina ex art. 1720 c.c.”. Al pari di quellasecondo cui il verbale di passaggio di consegna e la documentazione versata4 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026in atti di causa costituirebbe idonea prova dell'attività svoltadall'amministratore uscente.Difetta completamente l’indicazione specifica dei debiti del condominio chesarebbero stati pagati dall’ex amministratore con denaro proprio, oltre chel’allegazione dell’uscita di denaro dal suo patrimonio personale perestinguere debiti facenti capo al condominio e la distinzione, all’interno dellacomplessiva somma di euro 80.503,59 richiesta, tra quanto spettantegli atitolo di compenso e quanto dovutogli a titolo di rimborso per anticipazionidi cassa.Del resto, lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 8 del ricorso) che lagiurisprudenza unanime ritiene che l'amministratore di condominio, adeccezione dei lavori urgenti ex art. 1130 c.c., non ha un generale potere dispesa, spettando all'assemblea condominiale di valutare la necessità dellaspesa da sostenere e approvare il conto consuntivo. Pertanto, solo inpresenza della delibera di approvazione assembleare sorge il dirittodell'amministratore al rimborso delle anticipazioni. E che, in punto di onusprobandi, incombe sull'amministratore l'onere di provare i fatti checostituiscono il fondamento di tali pretese.Ciò è in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione (Cass., Sez.2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15702del 23/07/2020) secondo cui il nuovo amministratore di un condominio, senon autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di ratificareincassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dalprecedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti noncostituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte deicondomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive postecontabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il contoconsuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutarel'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. Inquest’ottica, la sottoscrizione del verbale di consegna della5 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026documentazione, apposta dal nuovo amministratore quand'era già immessonell'esercizio delle sue funzioni, non integra una ricognizione di debito fattadal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte alprecedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.Al contempo, la deliberazione dell'assemblea di condominio che procedeall'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore havalore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passivespecificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzotra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente diritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stataversata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione didebito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggettospecifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cass., Sez. 2, Sentenza n.10153 del 09/05/2011; conf. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4179, Cass. 6settembre 2025, n. 25315; Cass. 19 marzo 2026, n. 6625; Cass. 26 marzo2026, n. 7247).Irrilevante è, invece, la considerazione, peraltro anch’essa infondata, amente della quale dall'esame dei bilanci consuntivi, oltre ad emergere laregolarità della contabilità condominiale, si evincerebbe anche la diligenzadell'amministratore nell'espletamento del mandato.In secondo luogo, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e nonavendo il ricorrente neppure dedotto che le due decisioni di merito sifondassero su differenti ragioni di fatto, è preclusa nella presente sede ognicensura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,applicabile ratione temporis), non avendo, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] indicato ilfatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, se solo si considerache la Corte d’appello ha espressamente e analiticamente preso inconsiderazione il verbale di passaggio di consegne.In terzo luogo, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte6 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assoltotale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c.. Così come, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazionele censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente7 di 8Numero registro generale 19188/2022Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 22815/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa8 di 8
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